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Decreto — n. 10287/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to voluntary withdrawal by plaintiff under Civil Procedure Code articles 390 and 391.

Numero d'incarto Decreto — n. 10287/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinct following the plaintiff's voluntary withdrawal, which was accepted by the defendant. The parties argued that the procedural withdrawal met the statutory requirements for termination without further judicial intervention. Consequently, the court ruled that no further determination on costs or merits was necessary given the parties' agreement to end the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; The court may declare a cassation appeal extinct upon the plaintiff's voluntary withdrawal, provided the withdrawal meets statutory requirements and is accepted by the defendant.

Parole chiave

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voluntary withdrawal cassation appeal extinction of proceedings Civil Procedure Code plaintiff's right acceptance by defendant no costs awarded chiusura della procedura di assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
d.l. n. 68 del 2016
390 e 391 c.p.c.;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n.
legge n. 197 del 2016
68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;ritenuto che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione dellarinuncia da parte del controricorrente;
Art. 380-bis c.p.c.
10/2025 emessa dalla Corte d’Appello di Napoli il16/01/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 380-bis c.p
10/2025 emessa dalla Corte d’Appello di Napoli il16/01/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
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Testo completo

!Numero registro generale 15982/2025Numero sezionale 319/2026Numero di raccolta generale 10287/2026Data pubblicazione 20/04/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATOsul ricorso iscritto al n. 15982/2025 R.G. proposto da:Esposito Giovanna, Borruto Lucio, Romano Giuseppe, Autiero Valeria,rappresentati e difesi dall’avvocato Benino Migliaccio;-ricorrenti-controComune Di Napoli in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’avvocato Giovan Battista Luca Capuanounitamente all’avvocato Fabio Maria Ferrari;-controricorrente-avverso la sentenza n. 10/2025 emessa dalla Corte d’Appello di Napoli il16/01/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;rilevato che prima della scadenza del termine è pervenuta rinuncia diparte ricorrente, depositata in data 15/04/2026, cui ha fatto seguitoaccettazione del controricorrente in data 16/04/2026;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli artt. 390 e 391 c.p.c.;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;ritenuto che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione dellarinuncia da parte del controricorrente;

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 17/04/2026Il Consigliere delegatoCaterina Marotta