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Ordinanza — n. 10144/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal and extinguishes proceedings due to appellant's formal withdrawal under CPC articles 390 and 391.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10144/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the proceedings extinguished after the appellant formally withdrew her appeal regarding meal vouchers. The appellant, a nurse, had previously challenged a lower court decision denying her rights for a specific period, but her lawyers subsequently filed a joint note confirming her withdrawal. The court ruled that this withdrawal met the statutory requirements for extinguishing the process, noting that no additional unified contribution was due since the law only mandates such fees for rejected or inadmissible appeals.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; the withdrawal of an appeal constitutes a ground for the extinction of the proceedings, and the extinction of the process does not give rise to a claim for the payment of a further unified contribution.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal extinction of proceedings Code of Civil Procedure unified contribution formal renunciation legal costs procedural termination

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
DPR n. 115/2002, Article 13, Paragraph 1, Sub-paragraph 4
115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soliesiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass.
art. 390 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 3688/2016
Cass. n. 23175/2015
Cass. n. 19562/2015
Cass. n. 11315/2025
Cass. n. 13617/2025

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Testo completo

all’avvocato Simona Mazzilli-ricorrente-controAzienda Sanitaria Locale di Teramo in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Referzaunitamente all’avvocato Roberto Vallarola-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila n. 224/2024depositata il 27/05/2024, RG n. 392 del 2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2026 dalConsigliere Simona Ragazzi.Numero registro generale 24541/2024Numero sezionale 1488/2026Numero di raccolta generale 10144/2026Data pubblicazione 19/04/2026RILEVATO CHECon il ricorso in epigrafe indicato Sabrina Di Gioachino, dipendente dellaASL di Teramo con la qualifica di infermiera, ha impugnato la sentenza concui la Corte d’Appello di L’Aquila ha respinto l’appello tendente a ottenereil diritto ai buoni pasto, sostitutivi del servizio di mensa, per il periodoluglio 2010 - dicembre 2014, nel quale il suo orario di lavoro era statoarticolato in turni mattutini, pomeridiani e notturni;l’ASL di L’Aquila ha resistito con controricorso;in data 18/03/2026 è stata depositata nota congiunta dei difensoricontenente la dichiarazione della ricorrente di rinuncia al ricorso conrelativa accettazione della controricorrente.RITENUTO CHELa rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 c.p.c. affinchévenga dichiarata l’estinzione del processo, nulla dovendosi disporre inordine alle spese del giudizio di legittimità ex art. 391, comma 4, c.p.c.;non sussistono, invece, i presupposti per la condanna al versamento di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, per la ricorrente, attesoche il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soliesiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n.3688/2016;

Cass. n. 23175/15), e, trattandosi di misura eccezionale, latosensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del2015, n. 11315 del 2025, n. 13617 del 2025) e, come tale, nonsuscettibile di interpretazione estensiva o analogica. P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio. Nulla spese.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/03/2026.Il PresidenteIrene Tricomi