Cassation appeal dismissed for non-appeal due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the appellate court's proposal. The appellant, Tommaso Padovano, sued Kone Industrial Spa, but did not act to preserve the right to appeal the Milan Court of Appeal's judgment. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal proposal within 40 days results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment becoming final.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
Tommaso Padovano-ricorrente-controKone Industrial Spa in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Zincone unitamenteall’avvocato Valentina Pomares-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.337/2025 depositatail 08/05/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 25114/2025Numero sezionale 318/2026Numero di raccolta generale 9958/2026Data pubblicazione 17/04/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 17/04/2026La Consigliera delegataAntonella Pagetta