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Decreto — n. 9956/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 9956/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal for case termination. The appellant, represented by Sergio Milia, challenged a lower court decision against Nobento Spa, while the opposing party argued for dismissal based on procedural inaction. The court ruled that the silence constituted a waiver of the right to appeal, resulting in the extinction of the proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for termination within the statutory period constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction failure to request decision 40-day procedural deadline waiver of appeal rights procedural dismissal litigation costs allocation case termination proposal tassazione delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc.
art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

ato Giovanni Campusunitamente all’avvocato Sergio Milia-ricorrenteprincipale-controNobento Spa in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avv. Gabriele Valentini- Controricorrentericorrenteincidentale-avverso la sentenza della Corte d'Appello Sez.dist. Di Sassari n.124/2025depositata il 24/07/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 20680/2025Numero sezionale 317/2026Numero di raccolta generale 9956/2026Data pubblicazione 17/04/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo alla luce del carattere condizionato del ricorso incidentale; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente -ricorrente incidentale, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 edagli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 17/04/2026Antonella Pagetta