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Decreto — n. 9952/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 9952/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation proceedings extinguished because the principal appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal for settlement. The court held that this procedural omission rendered the principal appeal inadmissible and consequently invalidated the incidental appeal filed by the opposing party. As a result, the judgment was declared void, and the appellant was ordered to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for settlement within forty days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
failure to request decision extinction of proceedings procedural waiver settlement proposal cassation appeal dismissal spese di esecuzione esecuzione della sentenza opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso principale deve intendersi rinunciato e deve provvedersia dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391cod.
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Testo completo

ppresentante p.t.,domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’Avvocato GiovannaAlbanese, con domicilio digitale pec come da Registri di Giustizia-ricorrente principale-controARGENTO Massimo, domiciliato come in atti, rappresentato e difesodagli Avvocati Riccardo Faranda, Pasquale Maria Crupi, Salvatore Dell’Alpi,con domicilio digitale pec come da Registri di Giustizia-controricorrente ricorrente incidentale -controavverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.1002/2025 depositatail 17.3.2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteprincipale abbia chiesto la decisione del ricorso e che la improcedibilità delNumero registro generale 22879/2025Numero sezionale 316/2026Numero di raccolta generale 9952/2026Data pubblicazione 17/04/2026ricorso principale ha determinato la inefficacia del ricorso incidentaletardivo.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso principale deve intendersi rinunciato e deve provvedersia dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente principale al pagamento, in favore dellaparte controricorrente-ricorrente incidentale, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 edagli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 0 17/04/2026Antonella Pagetta