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Ordinanza — n. 9951/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific evidence regarding notification and error in judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9951/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal against the INPS inadmissible, ruling that the appellant failed to substantiate her claims. The appellant argued that the pension was repayable because she was unaware of the fraudulent activity and that the notification of the appeal was defective. The court rejected these arguments as generic and lacking specific factual details required to prove procedural errors or the absence of intent.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 2033 c.c.: Appeals alleging procedural errors or errors in judgment are inadmissible if the grounds are generic, insufficiently substantiated, or merely seek a re-evaluation of factual findings without new evidence.

Parole chiave

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inadmissible appeal error in procedendo error in iudicando notification defect pension restitution lack of specificity dolo in insurance aliquota della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first paragraph, n. 3, of the Code of Civil Procedure
Art. 2033 of the Civil Code
proc.civ.), la ricorrente denuncia, infine, violazione e falsa applicazionedell’art. 2033 cod.
Art. 52 of Law no. 88 of March 9, 1989
civ., dell’art. 52 della legge 9 marzo 1989, n.
Art. 13 of Law no. 412 of December 30, 1991
88,dell’art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n.
Art. 13, second paragraph, of D.P.R. no. 115 of 2002
88,dell’art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n.
art. 2700 cod. civ
civ., dell’art. 2700 cod. civ.
art. 437 cod. proc. civ
art. 2033 cod. civ
proc.civ.), la ricorrente denuncia, infine, violazione e falsa applicazionedell’art. 2033 cod. civ., dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass., S.U., July 25, 2019, no. 20181
Cass., S.U., May 22, 2012, no. 8077
Cass., S.U., December 27, 2019, no. 34476
Cass., S.U., February 20, 2020, no. 4315
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Testo completo

’avvocato GAETANO IROLLO, condomicilio eletto presso lo studio dell’avvocata ANNA D’ALISE, in ROMA,VIA VITO GIUSEPPE GALATI, 100/C– ricorrente –controISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore– intimato –per la cassazione della sentenza n. 310 del 2020 della CORTED’APPELLO DI NAPOLI, depositata il 31 gennaio 2020 (R.G.N.715/2018).Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 12febbraio 2026 dal Consigliere Angelo Cerulo.1.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Napoliha accolto il gravame dell’INPS e, in riforma della pronuncia delTribunale di Napoli Nord, ha respinto le domande della signora AnnaNumero registro generale 24690/2020Numero sezionale 751/2026Numero di raccolta generale 9951/2026Data pubblicazione 17/04/2026Barra, volte a contestare la richiesta di restituzione della pensione dianzianità indebitamente corrisposta al dante causa, signor Luigi Barra.La Corte territoriale ha accertato in fatto che la pensione dianzianità è stata riconosciuta al signor Luigi Barra in virtù dell’attivitàillecita realizzata da un dipendente dell’Istituto, accreditando contributifittizi, e ha ravvisato in capo all’accipiens il coefficiente psicologico deldolo, incompatibile con l’irripetibilità delle somme riscosse.2.– Per la cassazione della sentenza d’appello ricorre la signoraAnna Barra sulla base di tre motivi, illustrati da memoria in prossimitàdell’adunanza camerale.3.– L’INPS, pur evocato ritualmente in giudizio, in questa sede nonsi è difeso.4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.6.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 330cod. proc. civ. e censura la sentenza d’appello per aver consideratorituale la notificazione dell’atto di gravame, benché la relata di notificasia stata sottoscritta da persona diversa dal destinatario.1.1.– Il motivo è inammissibile.1.2.– La deduzione dell’inesistenza della notifica, ribadita anchenella memoria illustrativa (pagina 2), è del tutto generica ed èsguarnita di più circostanziati ragguagli sugli atti processuali rilevanti,che consentano di cogliere ex actis il radicale vizio prospettato e diricostruire la vicenda processuale con la specificità prescritta anche perla denuncia degli errores in procedendo (Cass., S.U., 25 luglio 2019, n.20181, e 22 maggio 2012, n. 8077).- 2 -Numero registro generale 24690/2020Numero sezionale 751/2026Numero di raccolta generale 9951/2026Data pubblicazione 17/04/2026In carenza di più puntuali e decisivi riscontri sulle modalità dellanotifica e sui pertinenti dati documentali, si palesa insufficientel’indicazione della mera diversità del destinatario rispetto a chi hasottoscritto la relata di notifica.2.– Con la seconda censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ.), la ricorrente allega violazione e falsa applicazione degli artt.420, 421 e 437 cod. proc. civ., dell’art. 2700 cod. civ. e dell’art. 111Cost. e critica la sentenza d’appello per aver accolto l’impugnazionedell’Istituto sulla base «di una documentazione illegittimamenteacquisita» (pagina 9 del ricorso per cassazione).2.1.– Neppure tale censura supera il vaglio di ammissibilità.2.2.– La ricorrente, con rilievi reiterati anche nella memoriaillustrativa (pagine 2 e 3), imputa alla Corte di merito di aver decisosulla base di documenti illegittimamente acquisiti, senza supportare talicritiche con argomentazioni adeguate e senza confrontarsi con l’iterlogico della decisione impugnata.La pronuncia d’appello esordisce con la considerazione, dirimenteai fini dell’accoglimento del gravame, che «non è oggetto dicontestazione la circostanza che il dante causa dell’appellata si vedevaaccreditava contributi inesistenti, una pensione di anzianità per cui,senza tale contribuzione fittizia, non erano maturati i requisiti» (pagine1 e 2 della sentenza impugnata).A fondamento della decisione la Corte territoriale indica, dunque,circostanze che assume come pacifiche, senza richiamare queidocumenti illegittimamente acquisiti che costituiscono il fulcrodell’odierna censura e che il ricorso adombra in termini assertivi eindeterminati, senza neppure misurarsi con la latitudine dei poteriistruttori conferiti dall’art. 437 cod. proc. civ. ai giudici del gravame(fra le molte, di recente, Cass., sez. lav., 21 giugno 2025, n. 16646).- 3 -Numero registro generale 24690/2020Numero sezionale 751/2026Numero di raccolta generale 9951/2026Data pubblicazione 17/04/2026Da quest’angolazione, si apprezza ictu oculi il difetto di pertinenzae di specificità delle critiche formulate.3.– Con il terzo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), la ricorrente denuncia, infine, violazione e falsa applicazionedell’art. 2033 cod. civ., dell’art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88,dell’art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e assume che laCorte di merito abbia errato nel reputare ripetibile la pensione erogataal signor Luigi Barra, benché l’accipiens non abbia omesso d’inviare lecomunicazioni previste dalla legge e sia del tutto estraneo all’attivitàdelittuosa perpetrata a danno dell’Istituto.3.1.– Anche tali critiche si rivelano inammissibili.3.2.– La ricorrente, con osservazioni ribadite anche nella memoriaillustrativa (pagine 3 e 4), discorre ampiamente dei presuppostidell’irripetibilità delle prestazioni pensionistiche, senza avvalorare,tuttavia, l’error in iudicando che vizierebbe la sentenza impugnata inordine agli elementi costitutivi del dolo.Dietro la parvenza della violazione della disciplina dell’indebitopensionistico, i rilievi della ricorrente sollecitano, in ultima analisi, unarevisione del giudizio di fatto esternato in maniera adeguata e coerentedalla Corte di merito e si dimostrano, da questo punto di vista,inammissibili (Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476).La Corte d’appello di Napoli ha ricostruito in punto di fatto il dolodell’accipiens (pagina 2 della sentenza impugnata) e ha rilevato, a taleriguardo, che l’attribuzione della prestazione indebita scaturisce dalcontegno illecito di un dipendente dell’Istituto.I giudici d’appello, dopo aver acclarato il carattere palesementeindebito dell’attribuzione patrimoniale, escludono quell’estraneitàdell’accipiens che la ricorrente in questa sede a più riprese propugna,stigmatizzando il carattere arbitrariamente presuntivo dellavalutazione operata dalla Corte di merito.- 4 -Numero registro generale 24690/2020Numero sezionale 751/2026Numero di raccolta generale 9951/2026Data pubblicazione 17/04/2026Alle conclusioni oggi contestate la pronuncia impugnata è giuntasulla base di inferenze logiche persuasive, corrispondenti all’id quodplerumque accidit, e di un apprezzamento organico e plausibile dei datiacquisiti al processo.Apprezzamento che il motivo irritualmente ambisce a ridiscutere.4.– Dalle considerazioni illustrate discende la complessivainammissibilità del ricorso.5.– Non si devono regolare le spese del presente giudizio, in quantol’Istituto non vi ha svolto alcuna attività difensiva.6.– La declaratoria d’inammissibilità del ricorso impone di dare attodei presupposti dell’obbligo della ricorrente di versare un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per lastessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020,n. 4315).

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bisdell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 12 febbraio 2026.La PresidenteGabriella Marchese- 5 -