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Decreto — n. 9657/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 9657/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 9657/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato FabianaLiberati;-ricorrente-controLuigi Mancini, Gianfranco Di Schiavi, Antonio Tomao, Franco SperdutiTomassi, Patrizia Iapilone, Loreto Messinesi, Salvatore Caramanica,Sandra Giovannone, Arcangelo Di Cocco, Biagio Mammone, GiuseppeRusso, Marcello De Ciantis, Bruna Carnevale, Cristina Grincia, FrancoGreco, Carlo Capano, Mirella Frisoni, Angelo d’Adamo, Pierluigi Romano,Attilio Pirina, Giampaolo Iannone, Federico Campagna, Remo Maceroli,Gino d’Agostino, Eleonora Perna, Davide Liotto, Carlo Mattiello, AnnamariaCervoni, Armando Mulattieri, Francesco Di Silvio, Giuseppa Mele, AntonellaDelicato, Tiziana Salmasi, Armando Di Giorgio, Giuseppina Conti, AntonioSilvestro Quercioli, Franco Passari, Sylvie Gallinelli, David Piselli, SimonaAbbondanza, rappresentati e difesi dall’avvocato Antonio RosarioBongarzone;-controricorrenti-nonché controNumero registro generale 17324/2025Numero sezionale 314/2026Numero di raccolta generale 9657/2026Data pubblicazione 15/04/2026Giuseppe Forcina, Giampiero Reale, Maurizio Mastropietro, Grazia MariaSperduti, Giuseppe Di Napoli, Remo Merolle, Silvano Simoni, PietroMoretta, Monia Bartoli;-intimati-avverso la sentenza n. 1917/2025 emessa dalla Corte d’Appello di Roma il20/05/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno poste a carico dellaricorrente secondo il principio della soccombenza;

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 9657/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 1917/2025 emessa dalla Corte d’Appello di Roma il20/05/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno poste a carico dellaricorrente secondo il principio della soccombenza;

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale economia processuale indigenza processuale non provata anticipo delle spese caso di rigore economico contumacia

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato FabianaLiberati;-ricorrente-controLuigi Mancini, Gianfranco Di Schiavi, Antonio Tomao, Franco SperdutiTomassi, Patrizia Iapilone, Loreto Messinesi, Salvatore Caramanica,Sandra Giovannone, Arcangelo Di Cocco, Biagio Mammone, GiuseppeRusso, Marcello De Ciantis, Bruna Carnevale, Cristina Grincia, FrancoGreco, Carlo Capano, Mirella Frisoni, Angelo d’Adamo, Pierluigi Romano,Attilio Pirina, Giampaolo Iannone, Federico Campagna, Remo Maceroli,Gino d’Agostino, Eleonora Perna, Davide Liotto, Carlo Mattiello, AnnamariaCervoni, Armando Mulattieri, Francesco Di Silvio, Giuseppa Mele, AntonellaDelicato, Tiziana Salmasi, Armando Di Giorgio, Giuseppina Conti, AntonioSilvestro Quercioli, Franco Passari, Sylvie Gallinelli, David Piselli, SimonaAbbondanza, rappresentati e difesi dall’avvocato Antonio RosarioBongarzone;-controricorrenti-nonché controNumero registro generale 17324/2025Numero sezionale 314/2026Numero di raccolta generale 9657/2026Data pubblicazione 15/04/2026Giuseppe Forcina, Giampiero Reale, Maurizio Mastropietro, Grazia MariaSperduti, Giuseppe Di Napoli, Remo Merolle, Silvano Simoni, PietroMoretta, Monia Bartoli;-intimati-avverso la sentenza n. 1917/2025 emessa dalla Corte d’Appello di Roma il20/05/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno poste a carico dellaricorrente secondo il principio della soccombenza;

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, condistrazione in favore dell’avvocato Antonio Rosario Borganzone,antistatario.Così deciso in Roma, il 13/04/2026Il Consigliere DelegatoCaterina Marotta