Decreto — n. 9655/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAato Maurizio Riommi;-ricorrente-controRoma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati Mattia Persiani e Giovanni Beretta;-controricorrente-avverso la sentenza n. 187/2025 emessa dalla Corte d’Appello di Roma il28/04/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 9655/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 187/2025 emessa dalla Corte d’Appello di Roma il28/04/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
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ato Maurizio Riommi;-ricorrente-controRoma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati Mattia Persiani e Giovanni Beretta;-controricorrente-avverso la sentenza n. 187/2025 emessa dalla Corte d’Appello di Roma il28/04/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzionedel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali che possono essere compensate fra leparti, avuto riguardo all’epoca di definizione della questione da parte diquesta Corte (con la pronuncia richiamata nella proposta di definizione)rispetto all’epoca di introduzione del ricorso. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Compensa le spese.Numero registro generale 20768/2025Numero sezionale 313/2026Numero di raccolta generale 9655/2026Data pubblicazione 15/04/2026Così deciso in Roma, il 13/04/2026Il Consigliere DelegatoCaterina Marotta