Decreto — n. 9648/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall’avvocato Antonino Sgroi unitamente agli avvocati Carlad’Aloisio, Ester Ada Sciplino, Emanuele De Rose;-controricorrente-nonché controCittà Metropolitana Di Palermo in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Lorenzo SalvatoreInfantino;-controricorrente-avverso la sentenza n. 797/2024 emessa dalla Corte d’Appello di Palermoil 28/10/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 454/2025Numero sezionale 311/2026Numero di raccolta generale 9648/2026Data pubblicazione 15/04/2026ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali che, stante il consolidarsidell’orientamento di legittimità in epoca successiva alla proposizione delricorso, possono essere compensate tra le parti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 c.p; Decreto — n. 9648/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 797/2024 emessa dalla Corte d’Appello di Palermoil 28/10/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 454/2025Numero sezionale 311/2026Numero di raccolta generale 9648/2026Data pubblicazione 15/04/2026ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali che, stante il consolidarsidell’orientamento di legittimità in epoca successiva alla proposizione delricorso, possono essere compensate tra le parti;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall’avvocato Antonino Sgroi unitamente agli avvocati Carlad’Aloisio, Ester Ada Sciplino, Emanuele De Rose;-controricorrente-nonché controCittà Metropolitana Di Palermo in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Lorenzo SalvatoreInfantino;-controricorrente-avverso la sentenza n. 797/2024 emessa dalla Corte d’Appello di Palermoil 28/10/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 454/2025Numero sezionale 311/2026Numero di raccolta generale 9648/2026Data pubblicazione 15/04/2026ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali che, stante il consolidarsidell’orientamento di legittimità in epoca successiva alla proposizione delricorso, possono essere compensate tra le parti;
P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Compensa le spese tra le parti.Così deciso in Roma, il 13/04/2026Il Consigliere DelegatoCaterina Marotta