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Decreto — n. 9648/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 9648/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 9648/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall’avvocato Antonino Sgroi unitamente agli avvocati Carlad’Aloisio, Ester Ada Sciplino, Emanuele De Rose;-controricorrente-nonché controCittà Metropolitana Di Palermo in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Lorenzo SalvatoreInfantino;-controricorrente-avverso la sentenza n. 797/2024 emessa dalla Corte d’Appello di Palermoil 28/10/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 454/2025Numero sezionale 311/2026Numero di raccolta generale 9648/2026Data pubblicazione 15/04/2026ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali che, stante il consolidarsidell’orientamento di legittimità in epoca successiva alla proposizione delricorso, possono essere compensate tra le parti;

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 9648/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 797/2024 emessa dalla Corte d’Appello di Palermoil 28/10/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 454/2025Numero sezionale 311/2026Numero di raccolta generale 9648/2026Data pubblicazione 15/04/2026ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali che, stante il consolidarsidell’orientamento di legittimità in epoca successiva alla proposizione delricorso, possono essere compensate tra le parti;

Parole chiave

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recupero dei costi spese di difesa risarcimento per errore giudiziario anticipo delle spese calcolo e tasso di rimborso diritto al risarcimento danni

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

ersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall’avvocato Antonino Sgroi unitamente agli avvocati Carlad’Aloisio, Ester Ada Sciplino, Emanuele De Rose;-controricorrente-nonché controCittà Metropolitana Di Palermo in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Lorenzo SalvatoreInfantino;-controricorrente-avverso la sentenza n. 797/2024 emessa dalla Corte d’Appello di Palermoil 28/10/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 454/2025Numero sezionale 311/2026Numero di raccolta generale 9648/2026Data pubblicazione 15/04/2026ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali che, stante il consolidarsidell’orientamento di legittimità in epoca successiva alla proposizione delricorso, possono essere compensate tra le parti;

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Compensa le spese tra le parti.Così deciso in Roma, il 13/04/2026Il Consigliere DelegatoCaterina Marotta