Decreto — n. 9644/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAntonio Pileggiunitamente agli avvocati Alessandro Fontanazza, Francesco PaoloMingrino;-ricorrente-controInail in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall’avvocato Antonio Vallebona;-controricorrente-avverso la sentenza n. 423/2023 emessa dalla Corte d’Appello di Torino il20/10/2023.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali che, stante la complessità dellequestioni trattate ed il consolidarsi dell’orientamento di legittimità in epocaNumero registro generale 223/2024Numero sezionale 310/2026Numero di raccolta generale 9644/2026Data pubblicazione 15/04/2026recente e successiva alla proposizione del ricorso, possono esserecompensate tra le parti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 9644/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 423/2023 emessa dalla Corte d’Appello di Torino il20/10/2023.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali che, stante la complessità dellequestioni trattate ed il consolidarsi dell’orientamento di legittimità in epocaNumero registro generale 223/2024Numero sezionale 310/2026Numero di raccolta generale 9644/2026Data pubblicazione 15/04/2026recente e successiva alla proposizione del ricorso, possono esserecompensate tra le parti;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
Antonio Pileggiunitamente agli avvocati Alessandro Fontanazza, Francesco PaoloMingrino;-ricorrente-controInail in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall’avvocato Antonio Vallebona;-controricorrente-avverso la sentenza n. 423/2023 emessa dalla Corte d’Appello di Torino il20/10/2023.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali che, stante la complessità dellequestioni trattate ed il consolidarsi dell’orientamento di legittimità in epocaNumero registro generale 223/2024Numero sezionale 310/2026Numero di raccolta generale 9644/2026Data pubblicazione 15/04/2026recente e successiva alla proposizione del ricorso, possono esserecompensate tra le parti;
P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Compensa tra le parti le spese.Così deciso in Roma, il 13/04/2026Il Consigliere DelegatoCaterina Marotta