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Decreto — n. 9636/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 9636/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal for settlement. The appellant, represented by Diletta Fulcheri and Giulio Stoppa, challenged a second-instance judgment against Roma Capitale but did not act within the statutory timeframe. Consequently, the court applied Article 380-bis and Article 391 of the Code of Civil Procedure to terminate the proceedings and allocate costs between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days following a proposal for settlement results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal extinction forty day period proposal for settlement deemed renunciation costs allocation spese di difesa anticipo delle spese costi della perizia

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
1499/2022 emessa dalla Corte d'Appello di Roma il01/06/2022.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
1499/2022 emessa dalla Corte d'Appello di Roma il01/06/2022.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

lli, rappresentati edifesi dall'avvocato Diletta Fulcheri unitamente all’avvocato Giulio Stoppa;-ricorrenti-controRoma Capitale in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Mattia Persiani;-controricorrente-avverso la sentenza n. 1499/2022 emessa dalla Corte d'Appello di Roma il01/06/2022.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali che possono essere compensate fra leparti, avuto riguardo all’epoca di definizione della questione da parte diquesta Corte (con la pronuncia richiamata nella proposta di definizione)rispetto all’epoca di introduzione del ricorso.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Numero registro generale 18523/2022Numero sezionale 308/2026Numero di raccolta generale 9636/2026Data pubblicazione 15/04/2026Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 13/04/2026Il Consigliere DelegatoCaterina Marotta