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Decreto — n. 9632/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to inaction; Inail's request for judgment expired under Art. 380-bis c.p.c. without remedy.

Numero d'incarto Decreto — n. 9632/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal against the Milan Appellate Court's decision of May 8, 2023, extinguished. The Inail, represented by Filippo Lubrano, failed to request a ruling within the forty-day period following the proposal for judgment under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and the proceedings terminated, ordering cost compensation between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory period following a proposal for judgment results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal procedural extinction statutory period deemed withdrawal cost compensation esame di cassazione impugnabilità di decisioni incidentali spese susseguenti

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 391 cod. proc. civ
380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

vvocati Maria SaraRuggiero e Alberto E. Lunghi;-ricorrente-Inail, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall’avvocato Filippo Lubrano;-controricorrente-avverso la sentenza n. 291/2023 della Corte di Appello di Milanopubblicata il 08/05/2023.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali che, stante la complessità dellequestioni trattate ed il consolidarsi dell’orientamento di legittimità in epocaNumero registro generale 14712/2023Numero sezionale 306/2026Numero di raccolta generale 9632/2026Data pubblicazione 15/04/2026recente e successiva al ricorso per cassazione, possono esserecompensate tra le parti;

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 13/04/2026Il Consigliere DelegatoCaterina Marotta