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Decreto — n. 9627/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 9627/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 9627/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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vvocati MarioSerio e Roberto Croce;-ricorrente-controI.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’avvocato Edoardo Ghera;-controricorrente-avverso la sentenza n. 1001/2021 emessa dalla Corte d’Appellodi Palermo il 22/10/2021.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondocomma, c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p; Decreto — n. 9627/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 1001/2021 emessa dalla Corte d’Appellodi Palermo il 22/10/2021.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondocomma, c.p.c.

Parole chiave

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ristrettezza finanziaria tassazione delle spese principio della limitazione dell'onere anticipo delle spese principio della copertura dei costi spese di sostentamento

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
1001/2021 emessa dalla Corte d’Appellodi Palermo il 22/10/2021.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c.
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Testo completo

vvocati MarioSerio e Roberto Croce;-ricorrente-controI.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’avvocato Edoardo Ghera;-controricorrente-avverso la sentenza n. 1001/2021 emessa dalla Corte d’Appellodi Palermo il 22/10/2021.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondocomma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e devedichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali che, stante la complessitàdelle questioni trattate e il consolidarsi dell’orientamento dilegittimità in tempi recenti, possono essere compensate tra leparti; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Numero registro generale 8411/2022Numero sezionale 305/2026Numero di raccolta generale 9627/2026Data pubblicazione 15/04/2026Compensa fra le parti delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 13/04/2026.Il Consigliere DelegatoCaterina Marotta