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Decreto — n. 9583/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 9583/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 9583/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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corrente-INPS-intimato-avverso la sentenza n. 290/2023 emessa da Corte di appello diMessinaVista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso.Numero registro generale 21356/2023Numero sezionale 300/2026Numero di raccolta generale 9583/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,Data pubblicazione 15/04/2026c.p.c.

Regesto Legislator

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Decreto — n. 9583/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 290/2023 emessa da Corte di appello diMessinaVista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso.Numero registro generale 21356/2023Numero sezionale 300/2026Numero di raccolta generale 9583/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,Data pubblicazione 15/04/2026c.p.c.

Parole chiave

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prestazioni d'invalidità dell'assicurato spese legate all'invalidità spese di assistenza contributi di previdenza impagati pensione alimentare d'indigenza pagamento delle prestazioni
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Testo completo

corrente-INPS-intimato-avverso la sentenza n. 290/2023 emessa da Corte di appello diMessinaVista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso.Numero registro generale 21356/2023Numero sezionale 300/2026Numero di raccolta generale 9583/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,Data pubblicazione 15/04/2026c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; nulla sulle spese per l’INPS che non ha svolto attivitàdifensiva. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudiziodi legittimità a favore del controricorrente, che liquida in Euro1.300,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessoridi legge.Così deciso in Roma, il 11 aprile 2026dott.ssa Elena Boghetich