Decreto — n. 9581/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAvverso la sentenza n. 63/2022 emessa da Corte di appello diGenovaVista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.Numero registro generale 14211/2022Numero sezionale 299/2026Numero di raccolta generale 9581/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveData pubblicazione 15/04/2026provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo.
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 9581/2026 — snciv · Corte di Cassazione: vverso la sentenza n. 63/2022 emessa da Corte di appello diGenovaVista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.Numero registro generale 14211/2022Numero sezionale 299/2026Numero di raccolta generale 9581/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveData pubblicazione 15/04/2026provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo.
Testo completo
vverso la sentenza n. 63/2022 emessa da Corte di appello diGenovaVista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.Numero registro generale 14211/2022Numero sezionale 299/2026Numero di raccolta generale 9581/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveData pubblicazione 15/04/2026provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo.
P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inEuro 2.152,50 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agliaccessori di legge.Così deciso in Roma, il 11 aprile 2026dott.ssa Elena Boghetich