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Ordinanza Interlocutoria — n. 9509/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case due to procedural violation of 60-day notice period for new counsel appointment.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 9509/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case to a new session because the original court failed to notify the parties 60 days prior to the hearing following the appointment of new counsel. The appellant, Renzo Berti, sought recognition of higher journalist compensation rates for his long-term collaboration with 'Il Messaggero S.p.A.', but the lower court's procedural error regarding the notice period for the new lawyer triggered the remand. The court ruled that strict adherence to the 60-day notification requirement under the Code of Civil Procedure is mandatory to ensure due process before any substantive review.

Regesto Legislator

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Art. 380 bis.1 c.p.c.; The failure to provide a 60-day notice for the appointment of new counsel necessitates a remand to allow for the scheduling of a new hearing.

Parole chiave

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Code of Civil Procedure new counsel appointment 60-day notice period procedural violation remand to new session due process requirement court of cassation

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380 bis.1 c.p.c.

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Testo completo

e -controIL MESSAGGERO S.P.A., in persona del legale rappresentante2026pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNILAZZARA;- controricorrente –avverso la sentenza n. 79/2022 della CORTE D'APPELLO diPERUGIA, depositata il 25/05/2022 R.G.N. 80/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/02/2026 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA.Numero registro generale 26206/2022RILEVATO CHE Numero sezionale 533/2026Numero di raccolta generale 9509/2026Data pubblicazione 14/04/20261. La Corte di Appello di Perugia, con la sentenza impugnata, haconfermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto ilricorso proposto da Renzo Berti nei confronti de “Il MessaggeroS.p.a.” volto ad ottenere il riconoscimento, quale collaboratoredel quotidiano per la cronaca locale dal gennaio 1988 alla metàdi luglio 2011, del diritto ai maggiori compensi maturati duranteil corso della lunga collaborazione, calcolati sulla base delletariffe professionali giornalistiche elaborate dal Consiglionazionale dell’ordine dei giornalisti per le collaborazioni,commisurate alla tipologia ed al numero delle prestazioni.2.

Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso ilsoccombente con otto motivi; ha resistito con controricorso lasocietà intimata.All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RITENUTO CHE1. Preliminarmente il Collegio rileva che, in ragione della mortedell’originario procuratore di parte ricorrente, era stato dispostoche l’avviso di adunanza camerale per il 4 febbraio 2026 fossecomunicato personalmente alla parte, al fine della nomina di unnuovo difensore, entro il termine di sessanta giorni primadell’adunanza ex art. 380 bis.1. c.p.c.L’avviso risulta notificato in data 17 dicembre 2025 e i nuoviprocuratori nominati dal Berti si sono costituiti il 28 gennaio2026 chiedendo il rinvio dell’adunanza con rimessione intermini.Numero registro generale 26206/20222.

Pertanto, considerata la violazione del termine stabilitoN umero sezionale 533/2026Numero di raccolta generale 9509/2026dall’art.380 bis.1. c.p.c., occorre rinviare la causa a nuovo ruoDloat a pubblicazione 14/04/2026onde consentire la fissazione di una nuova adunanza dacomunicare alle parti e al pubblico ministero almeno sessantagiorni prima. P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione di unanuova adunanza camerale.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 4 febbraio2026.La PresidenteDott.ssa Margherita LeoneNumero registro generale 26206/2022Numero sezionale 533/2026Numero di raccolta generale 9509/2026Data pubblicazione 14/04/2026