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Ordinanza — n. 9480/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for tardiness; appeal filed after short deadline expired under Art. 325 c.p.c.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9480/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the expiration of the short filing deadline. The appellant challenged a lower court ruling confirming a subordinate employment relationship between a municipality and a cook, arguing violations of labor and procedural laws. The court rejected these substantive arguments but ruled that the appeal was untimely, as it was filed after the statutory period had passed.

Regesto Legislator

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Art. 325 c.p.c.; Art. 380 bis 1 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if filed after the expiration of the short deadline, regardless of the merits of the procedural or substantive complaints raised by the parties.

Parole chiave

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tardiness of appeal short deadline expiration inadmissibility declaration procedural time limits subordinate employment relationship lavoro sostitutivo attività sottoposta a contribuzione lavoro ausiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 325 c.p.c.
380 bis 1 c.p.c.Ed invero, risulta dagli atti che la sentenza è stata notificata adentrambi i difensori del Comune in data 7 aprile 2022 ed ilricorso per cassazione è stato notificato il 9 giugno dopo lascadenza del termine breve, spirato il 6 giugno 2022.Pertanto, ai sensi dell’art. 325 c.p.c.
Art. 380 bis 1 c.p.c.
Art. 115 c.p.c.
Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art.
Art. 1, comma 53 della legge n. 92 del 2012
Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 115 c.p.c.
Artt. 414 e 416 c.p.c.
92 del 2012 e degli artt. 414 e 416 c.p.c..Il ricorrente assume che, contrariamente a quanto asserito dallaCorte territoriale, le circostanze di fatto erano state contestatetanto che l’amministrazione aveva anche richiesto l'ammissionedi prova testimoniale.2.
d.lgs. n. 468/1997
Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsaapplicazione del d.lgs. n. 468/1997 e del d.lgs.
d.lgs. n. 81/2000
art 2126 c.c
art. 115 c.p
Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 115 c.p.c.
art. 325 c.p
380 bis 1 c.p.c.Ed invero, risulta dagli atti che la sentenza è stata notificata adentrambi i difensori del Comune in data 7 aprile 2022 ed ilricorso per cassazione è stato notificato il 9 giugno dopo lascadenza del termine breve, spirato il 6 giugno 2022.Pertanto, ai sensi dell’art. 325 c.p.c.
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Testo completo

A BRANCADORO, CARLO MIRABILE;- ricorrente -controBUTTARAZZI LORELLA, rappresentata e difesa dall'avvocato2026 GIOVANNI ERCOLE MOSCARINI;1395 - controricorrente -avverso la sentenza n. 4462/2021 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 09/12/2021 R.G.N. 2413/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/03/2026 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO GARRI.1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza delTribunale di Frosinone che aveva accertato la naturasubordinata del rapporto di fatto intercorso fra il ComuNnumee rod rie gistro generale 15506/2022Numero sezionale 1395/2026Monte San Giovanni Campano e Lorella Buttarazzi, laN uqmuerao dlei r accolta generale 9480/2026aveva svolto con continuità mansioni di cuoca nel servizio dDait a pubblicazione 14/04/2026refezione scolastica, mansioni non riconducibili al progetto dilavori socialmente utili che prevedeva ambiti di intervento qualil'assistenza domiciliare e scolastica, la sistemazione dellestrade, la manutenzione dei beni.La Corte di merito ha richiamato giurisprudenza di questa Cortesecondo cui la disciplina dettata in tema di lavori socialmenteutili non esclude che in concreto il rapporto possa avere lecaratteristiche del lavoro subordinato con conseguenteapplicazione dell'art 2126 c.c.Ha poi accertato in punto di fatto, oltre alla difformità dalprogetto, che la appellata era stata inserita stabilmentenell'organizzazione del Comune, riceveva dai preposti ordini edirettive sul lavoro da svolgere, era stata assegnata ad unservizio, quello di mensa scolastica, afferente ad uno dei compitiistituzionali dell'ente.2.

Il ricorso domanda la Cassazione della sentenza sulla base didue motivi cui resiste con controricorso la Buttarazzi.Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 1, comma 53della legge n. 92 del 2012 e degli artt. 414 e 416 c.p.c..Il ricorrente assume che, contrariamente a quanto asserito dallaCorte territoriale, le circostanze di fatto erano state contestatetanto che l’amministrazione aveva anche richiesto l'ammissionedi prova testimoniale.2.

Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsaapplicazione del d.lgs. n. 468/1997 e del d.lgs. n. 81/2000.Numero registro generale 15506/2022Il motivo sostiene che la Corte di merito non ha correttamenteN umero sezionale 1395/2026Numero di raccolta generale 9480/2026interpretato la normativa in tema di lavori socialmente utili, chDeat a pubblicazione 14/04/2026esclude che il rapporto possa essere qualificato di naturasubordinata. Aggiunge che le attività svolte eranoconcretamente ricomprese nel progetto. Rileva ancora che ilprogetto non delimita l'ambito di esigibilità delle prestazioni, maè solo l'elemento attraverso cui si procede ad avviare lostrumento e, pertanto, l'amministrazione può utilizzare gli LSUanche in settori diversi.3.

E’ fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, pertardività, sollevata dalla difesa della controricorrente ed allaquale non ha replicato il Comune di Monte San GiovanniCampano nella memoria depositata ex art. 380 bis 1 c.p.c.Ed invero, risulta dagli atti che la sentenza è stata notificata adentrambi i difensori del Comune in data 7 aprile 2022 ed ilricorso per cassazione è stato notificato il 9 giugno dopo lascadenza del termine breve, spirato il 6 giugno 2022.Pertanto, ai sensi dell’art. 325 c.p.c. va dichiaratal’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali secondo ilprincipio della soccombenza.

P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna partericorrente al pagamento in favore della controricorrente dellespese del giudizio di cassazione, liquidate in € 5.000,00, a titolodi compensi, ed in € 200,00 per esborsi, oltre al rimborsoforfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agliaccessori di legge.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà attodella ricorrenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributoNumero registro generale 15506/2022unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, aN umero sezionale 1395/2026Numero di raccolta generale 9480/2026norma del comma 1 bis dello stesso art.13.

Data pubblicazione 14/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV SezioneCivile, il 17 marzo 2026.La PresidenteAnnalisa Di Paolantonio