Decreto — n. 9449/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IA’avvocato NicolaPutignano-ricorrente-controMinistero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato,-controricorrente/ricorrente in via incidentale –INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall’avvocato Emanuele De Rose unitamente agli avvocati AntoninoSgroi, Carla d’Aloisio, Ester Ada Sciplino-resistente-avverso la sentenza n. 1139/2021 emessa dalla Corte d’appello di Bari il23/06/2021.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso principale, non avendone interesse ilcontroricorrente, proponente ricorso incidentale condizionato;Numero registro generale 851/2022Numero sezionale 298/2026Numero di raccolta generale 9449/2026Data pubblicazione 14/04/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 9449/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 1139/2021 emessa dalla Corte d’appello di Bari il23/06/2021.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso principale, non avendone interesse ilcontroricorrente, proponente ricorso incidentale condizionato;Numero registro generale 851/2022Numero sezionale 298/2026Numero di raccolta generale 9449/2026Data pubblicazione 14/04/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
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’avvocato NicolaPutignano-ricorrente-controMinistero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato,-controricorrente/ricorrente in via incidentale –INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall’avvocato Emanuele De Rose unitamente agli avvocati AntoninoSgroi, Carla d’Aloisio, Ester Ada Sciplino-resistente-avverso la sentenza n. 1139/2021 emessa dalla Corte d’appello di Bari il23/06/2021.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso principale, non avendone interesse ilcontroricorrente, proponente ricorso incidentale condizionato;Numero registro generale 851/2022Numero sezionale 298/2026Numero di raccolta generale 9449/2026Data pubblicazione 14/04/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, mentre nulla va disposto per l’INPS, in difetto di specifica P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro1.250,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 10/04/2026Ileana Fedele