Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing procedural extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal of judgment definition. The appellant, representing the legal representative of INPS, argued against the decision of the Bari Court of Appeal, while the opposing party, Poste Italiane S.p.a., did not contest the procedural lapse. The court ruled that the silence constituted a waiver of the right to appeal under the Civil Procedure Code, resulting in the termination of the proceedings and the mutual offset of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of judgment definition within forty days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
vocato Alessandro Costa-ricorrente-controInps in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato Carla d'Aloisio unitamente agli avvocati Emanuele DeRose, Ester Ada Sciplino, Antonino Sgroi-controricorrente-controPoste Italiane S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Marazza-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n.119/2025 depositata il06/02/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 16995/2025Numero sezionale 295/2026Numero di raccolta generale 9434/2026Data pubblicazione 14/04/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali che, tuttavia, possono compensarsi trale parti (questione decisa di recente); P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento;Così deciso in Roma, il 10/04/2026Gabriella Marchese