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Ordinanza Interlocutoria — n. 9433/2026 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 9433/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 9433/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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le rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato FRANCESCA AMMENDOLA;- ricorrente -contro2026 MIRABELLA ELENA, rappresentata e difesa dall'avvocato1130 NERINO ALLOCATI;- controricorrente –nonché controUNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGIVANVITELLI;- intimata -avverso la sentenza n. 1267/2022 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 22/03/2022 R.G.N. 733/2018;Numero registro generale 23336/2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio deNl umero sezionale 1130/2026Numero di raccolta generale 9433/202604/03/2026 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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Ordinanza Interlocutoria — n. 9433/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Per la cassazione della sentenza di secondo grado, ricorrel’Azienda ospedaliera con ricorso affidato a tre motivi, notificatoa Elena Mirabella e all’Università degli studi della Campania.L’Azienda ha successivamente depositato memoria illustrativa.Elena Mirabella resiste con controricorso, mentre l’Università èrimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., l’applicazionedelle disposizioni del CCNL Comparto Sanità, in luogo dellenorme di cui al titolo VII del CCNL Comparto Università e dellealtre norme di tale contratto collettivo, in ordine alla disciplinadel trattamento economico spettante nel caso di svolgimento dimansioni superiori.2.

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Testo completo

le rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato FRANCESCA AMMENDOLA;- ricorrente -contro2026 MIRABELLA ELENA, rappresentata e difesa dall'avvocato1130 NERINO ALLOCATI;- controricorrente –nonché controUNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGIVANVITELLI;- intimata -avverso la sentenza n. 1267/2022 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 22/03/2022 R.G.N. 733/2018;Numero registro generale 23336/2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio deNl umero sezionale 1130/2026Numero di raccolta generale 9433/202604/03/2026 dal Consigliere Dott.

GUGLIELMO GARRI. Data pubblicazione 14/04/20261. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 1267/2022,pubblicata il 22 marzo 2022, ha rigettato l’appello propostodall’Azienda Ospedaliera dell’Università degli studi dellaCampania “Luigi Vanvitelli” avverso la decisione di primo gradodel Tribunale di Napoli, con cui, in parziale accoglimentodell’originario ricorso di Elena Mirabella, l’Azienda, in solido conl’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, erastata condannata al pagamento delle differenze retributiverichieste per lo svolgimento di mansioni superiori, limitatamenteal periodo dal 26 ottobre 2007 al 16 luglio 2011.2.

Per la cassazione della sentenza di secondo grado, ricorrel’Azienda ospedaliera con ricorso affidato a tre motivi, notificatoa Elena Mirabella e all’Università degli studi della Campania.L’Azienda ha successivamente depositato memoria illustrativa.Elena Mirabella resiste con controricorso, mentre l’Università èrimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., l’applicazionedelle disposizioni del CCNL Comparto Sanità, in luogo dellenorme di cui al titolo VII del CCNL Comparto Università e dellealtre norme di tale contratto collettivo, in ordine alla disciplinadel trattamento economico spettante nel caso di svolgimento dimansioni superiori.2.

Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., l’erratasussunzione della fattispecie nell’alveo dell’art. 28 del CCNLComparto Sanità 1998-2001.3. Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncNiuam,e roin re gistro generale 23336/2022Numero sezionale 1130/2026relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violNauzmieoron dei r accolta generale 9433/2026dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, come interpretato dalDlaat a pubblicazione 14/04/2026Corte costituzionale, per avere integrato la retribuzione giàpercepita dal dipendente nella misura corrispondente alladifferenza tra il trattamento in godimento e quellocorrispondente al livello economico superiore.4.

La Corte rileva che il ricorso pone la questione inerenteall’individuazione del contratto collettivo applicabile aidipendenti degli enti universitari che prestino servizio presso leaziende ospedaliere, allorché si verta in tema di riconoscimentodelle mansioni superiori svolte e del correlato trattamentoeconomico eventualmente spettante.In particolare, occorre stabilire se la disciplina dell’art. 64 delCCCNL Comparto Università del 16 ottobre 2008 (già art. 28CCNL Università del 27 gennaio 2005) – nella parte in cuiprevede, al comma 3, che il trattamento economicofondamentale e l’indennità di ateneo restano a caricodell’Università per l’importo relativo alla categoria diprovenienza, mentre, per la restante parte, è finanziato conl’indennità perequativa prevista dall’art. 31 del d.P.R. n. 761 del1979 – implichi che anche le differenze retributive derivantidall’eventuale svolgimento di mansioni superiori rientrino tra gliemolumenti da coprire mediante l’indennità perequativa, e aquali condizioni, tenuto conto della diversa disciplina dellemansioni superiori dettata dai CCNL dei due comparti in rilievoe considerato, altresì, il disposto del comma 9 del citato art. 64.Viene, altresì, in rilievo l’ulteriore questione dell’incidenza nellafattispecie della modifica normativa dell’art. 52 del d.lgs. n.165/2001, disposta dal d.lgs. n. 150/2009 quantoall’equivalenza delle mansioni, estesa all’area di appartenenza.5.

Si tratta di questioni connotate da novità, che renNudmoenro ore gistro generale 23336/2022Numero sezionale 1130/2026opportuna «la trattazione in udienza pubblica, ossia nelN ulmueorog doi r accolta generale 9433/2026privilegiato ove vanno assunte, in forma di sentenza e mediantDeat a pubblicazione 14/04/2026più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e ilPubblico Ministero, le decisioni aventi particolare rilievonomofilattico» (ex plurimis, Sez. U, n. 4739 del 3 marzo 2026).La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo per la fissazione inpubblica udienza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 marzo 2026La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 23336/2022Numero sezionale 1130/2026Numero di raccolta generale 9433/2026Data pubblicazione 14/04/2026