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Decreto — n. 9409/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 9409/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 9409/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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cato Alessandro Costa-ricorrente-controInps in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato Carla d'Aloisio unitamente agli avvocati AntoninoSgroi, Emanuele De Rose, Ester Ada Sciplino-controricorrente-controPoste Italiane S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Antonio Gentile unitamenteall’avvocato Carlo Malinconico Castriota S.-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n.667/2025 depositata il05/06/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 16325/2025Numero sezionale 293/2026Numero di raccolta generale 9409/2026Data pubblicazione 14/04/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 9409/2026 — snciv · Corte di Cassazione: in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Antonio Gentile unitamenteall’avvocato Carlo Malinconico Castriota S.-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n.667/2025 depositata il05/06/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 16325/2025Numero sezionale 293/2026Numero di raccolta generale 9409/2026Data pubblicazione 14/04/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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ripetibili dell'avvocato rimborso delle spese spese professionali mercede del perito diritto al risarcimento danni compenso legato al risultato

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

cato Alessandro Costa-ricorrente-controInps in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato Carla d'Aloisio unitamente agli avvocati AntoninoSgroi, Emanuele De Rose, Ester Ada Sciplino-controricorrente-controPoste Italiane S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Antonio Gentile unitamenteall’avvocato Carlo Malinconico Castriota S.-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n.667/2025 depositata il05/06/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 16325/2025Numero sezionale 293/2026Numero di raccolta generale 9409/2026Data pubblicazione 14/04/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali che, tuttavia, possono compensarsi trale parti ((questione decisa di recente); P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento;Così deciso in Roma, il 10/04/2026Gabriella Marchese