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Decreto — n. 9397/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 9397/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 9397/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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arone, rappresentati edifesi dagli avvocati Stefano Viti e Michele Lioi-ricorrenti-controPresidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente delConsiglio dei Ministri pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza n. 2701/2021 emessa dalla Corte d’appello di Roma il14/07/2021.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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Decreto — n. 9397/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 2701/2021 emessa dalla Corte d’appello di Roma il14/07/2021.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

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Testo completo

arone, rappresentati edifesi dagli avvocati Stefano Viti e Michele Lioi-ricorrenti-controPresidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente delConsiglio dei Ministri pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza n. 2701/2021 emessa dalla Corte d’appello di Roma il14/07/2021.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Numero registro generale 1266/2022Numero sezionale 290/2026Numero di raccolta generale 9397/2026Data pubblicazione 14/04/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 10/04/2026Ileana Fedele