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Decreto — n. 9305/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 9305/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The Ministry of the Interior argued that the silence constituted a formal waiver of the right to continue the proceedings. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for case termination within forty days constitutes a deemed waiver, resulting in the extinction of the appeal and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

Generato dall'IA
deemed withdrawal of appeal forty-day silence rule extinction of litigation procedural waiver costs allocation

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc.
art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 22086/2025Numero sezionale 284/2026Numero di raccolta generale 9305/2026Data pubblicazione 13/04/2026Ritenuto che, a norma dell’art.

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Testo completo

roMinistero dell'Interno in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale Dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza n. 186/2025 emessa dalla Corte d'Appello di Napoli.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 22086/2025Numero sezionale 284/2026Numero di raccolta generale 9305/2026Data pubblicazione 13/04/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.200,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 26/03/2026La PresidenteAnnalisa Di Paolantonio