Decreto — n. 9295/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAel legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Vitali-ricorrente principale-controInps - Istituto Nazionale Della Previdenza Sociale in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato LelioMaritato unitamente agli avvocati Antonietta Coretti, Carla d'Aloisio,Emanuele De Rose, Antonino Sgroi-resistente con procura -Nonché controMarchini Mariella, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Pollini- controricorrente ricorrente incidentale-Numero registro generale 17931/2022Numero sezionale 281/2026Numero di raccolta generale 9295/2026Data pubblicazione 13/04/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n.95/2022 depositata il13/04/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 9295/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
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el legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Vitali-ricorrente principale-controInps - Istituto Nazionale Della Previdenza Sociale in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato LelioMaritato unitamente agli avvocati Antonietta Coretti, Carla d'Aloisio,Emanuele De Rose, Antonino Sgroi-resistente con procura -Nonché controMarchini Mariella, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Pollini- controricorrente ricorrente incidentale-Numero registro generale 17931/2022Numero sezionale 281/2026Numero di raccolta generale 9295/2026Data pubblicazione 13/04/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n.95/2022 depositata il13/04/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo in conformità del criterio della soccombenza, considerata lanatura condizionata del ricorso incidentale e tenuto conto che l’INPS nonha svolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente principale al pagamento, in favore della partecontroricorrente- ricorrente incidentale, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 edagli accessori di legge.
Nulla nei confronti dell’INPS .Così deciso in Roma, il 09/04/2026Antonella Pagetta