Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 9295/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 9295/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 9295/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

el legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Vitali-ricorrente principale-controInps - Istituto Nazionale Della Previdenza Sociale in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato LelioMaritato unitamente agli avvocati Antonietta Coretti, Carla d'Aloisio,Emanuele De Rose, Antonino Sgroi-resistente con procura -Nonché controMarchini Mariella, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Pollini- controricorrente ricorrente incidentale-Numero registro generale 17931/2022Numero sezionale 281/2026Numero di raccolta generale 9295/2026Data pubblicazione 13/04/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n.95/2022 depositata il13/04/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 9295/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

Generato dall'IA
indigenza processuale non provata indennità per inconvenienze incasso dei contributi di mantenimento assenza di caso di rigore indennità assicurativa spese di assistenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

el legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Vitali-ricorrente principale-controInps - Istituto Nazionale Della Previdenza Sociale in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato LelioMaritato unitamente agli avvocati Antonietta Coretti, Carla d'Aloisio,Emanuele De Rose, Antonino Sgroi-resistente con procura -Nonché controMarchini Mariella, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Pollini- controricorrente ricorrente incidentale-Numero registro generale 17931/2022Numero sezionale 281/2026Numero di raccolta generale 9295/2026Data pubblicazione 13/04/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n.95/2022 depositata il13/04/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo in conformità del criterio della soccombenza, considerata lanatura condizionata del ricorso incidentale e tenuto conto che l’INPS nonha svolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente principale al pagamento, in favore della partecontroricorrente- ricorrente incidentale, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 edagli accessori di legge.

Nulla nei confronti dell’INPS .Così deciso in Roma, il 09/04/2026Antonella Pagetta