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Decreto — n. 9291/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 9291/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 9291/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

cato Stefano Barone-ricorrente-controEnte Strumentale alla Croce Rossa Italiana in Liquidazione coattaamministrativa, in persona del Commissario Liquidatore, rappresentato edifeso dall’Avvocatura Generale dello Stato- controricorrente e ricorrente incidentale-avverso il decreto n. 16312/2019 emessa dal Tribunale di Roma il12/05/2022.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 9291/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 16312/2019 emessa dal Tribunale di Roma il12/05/2022.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

Generato dall'IA
art. 391 cod.proc. civ

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 13960/2022Numero sezionale 279/2026Numero di raccolta generale 9291/2026Data pubblicazione 13/04/2026Ritenuto che, a norma dell’art.

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Testo completo

cato Stefano Barone-ricorrente-controEnte Strumentale alla Croce Rossa Italiana in Liquidazione coattaamministrativa, in persona del Commissario Liquidatore, rappresentato edifeso dall’Avvocatura Generale dello Stato- controricorrente e ricorrente incidentale-avverso il decreto n. 16312/2019 emessa dal Tribunale di Roma il12/05/2022.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 13960/2022Numero sezionale 279/2026Numero di raccolta generale 9291/2026Data pubblicazione 13/04/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che possono essere compensate fra leparti. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Compensa fra le parti le spese del giudizio di legittimitàCosì deciso in Roma, il 27/03/2026La PresidenteAnnalisa Di Paolantonio