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Decreto — n. 9272/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 9272/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 9272/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AvvocaturaGenerale dello Stato-ricorrente-controMarianna d'Alterio-intimata-avverso la sentenza n. 4273/2018 emessa dalla Corte d'Appello di Napoli il11/07/2018.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 2507/2019Numero sezionale 278/2026Numero di raccolta generale 9272/2026Data pubblicazione 13/04/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 27/03/2026La PresidenteAnnalisa Di Paolantonio

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 9272/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 4273/2018 emessa dalla Corte d'Appello di Napoli il11/07/2018.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 2507/2019Numero sezionale 278/2026Numero di raccolta generale 9272/2026Data pubblicazione 13/04/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 27/03/2026La PresidenteAnnalisa Di Paolantonio

Parole chiave

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spese di difesa spese di gratuito patrocinio spese di esecuzione spese inutili spese legate all'invalidità spese di sostentamento

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 2507/2019Numero sezionale 278/2026Numero di raccolta generale 9272/2026Data pubblicazione 13/04/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc.
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Testo completo

del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AvvocaturaGenerale dello Stato-ricorrente-controMarianna d'Alterio-intimata-avverso la sentenza n. 4273/2018 emessa dalla Corte d'Appello di Napoli il11/07/2018.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 2507/2019Numero sezionale 278/2026Numero di raccolta generale 9272/2026Data pubblicazione 13/04/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 27/03/2026La PresidenteAnnalisa Di Paolantonio