Decreto — n. 9053/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAcato ALESSANDRACARDELLA-ricorrente-controENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA IN LIQUIDAZIONECOATTA AMMINISTRATIVA, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO-controricorrente-avverso il DECRETO n. 2524/2024 emesso dal TRIBUNALE di ROMA il13/12/2024, NRG 13368/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 1674/2025Numero sezionale 273/2026Numero di raccolta generale 9053/2026Data pubblicazione 10/04/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 9053/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 2524/2024 emesso dal TRIBUNALE di ROMA il13/12/2024, NRG 13368/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 1674/2025Numero sezionale 273/2026Numero di raccolta generale 9053/2026Data pubblicazione 10/04/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Parole chiave
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cato ALESSANDRACARDELLA-ricorrente-controENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA IN LIQUIDAZIONECOATTA AMMINISTRATIVA, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO-controricorrente-avverso il DECRETO n. 2524/2024 emesso dal TRIBUNALE di ROMA il13/12/2024, NRG 13368/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 1674/2025Numero sezionale 273/2026Numero di raccolta generale 9053/2026Data pubblicazione 10/04/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1250,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debitoCosì deciso in Roma, il 30/03/2026La PresidenteAnnalisa Di Paolantonio