Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal of judgment definition. The appellant, Alessandro Cardella, did not act to preserve the right to have the appeal decided, while the opposing party, the State Attorney, argued for the dismissal based on procedural silence. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: An appeal is deemed withdrawn and the proceedings extinguished if the appellant fails to request a decision on the proposal of judgment definition within forty days.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
ALESSANDRACARDELLA-ricorrente-controENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA, rappresentato edifeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO-controricorrente-avverso il DECRETO n. cron. 2505/2024 emesso dal TRIBUNALE di ROMAil 13/12/2024, NRG 13346/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 1094/2025Numero sezionale 272/2026Numero di raccolta generale 9048/2026Data pubblicazione 10/04/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.200,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debitoCosì deciso in Roma, il 30/03/2026La PresidenteAnnalisa Di Paolantonio