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Ordinanza — n. 9018/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal by declaring case extinguished due to early debt payment under new tax law provisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9018/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the proceedings extinguished because the appellant voluntarily paid the first installment of the debt. Although the appellant argued for a violation of law regarding social security contributions, the court applied a new legislative interpretation allowing judgment extinction upon initial payment. Consequently, the appeal was dismissed without a merits decision on the underlying contribution dispute.

Regesto Legislator

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Art. 1 comma 236 l. 197/2022; Art. 12-bis D.L. 84/2025: The judgment is extinguished upon the payment of the first or sole installment, rendering the substantive appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
judicial extinction tax payment first installment procedural dismissal supervening law social security contribution dispute

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1 comma 236 l. 197/2022
2697 e 2729c.c., dell’art. 115 c.p.c., dell’art.
Art. 12-bis D.L. 84/2025
115 c.p.c., dell’art. 12 della legge n.
Art. 3 comma 9 l. 335/95
Data pubblicazione 10/04/2026Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce ilvizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 3 comma 9della legge n.
art. 2943 c.c
335/95, in relazione all’art. 2943 c.c.
art. 115 c.p
2697 e 2729c.c., dell’art. 115 c.p.c., dell’art.
art. 111comma 6 Cost

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 5889/26
Cass. n. 25485 del 2018

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Testo completo

NTONINO LO FARO, MICHELE PERRONE;- ricorrente -controI.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,2026 in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,1632 rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, CARLAD'ALOISIO, ANTONIETTA CORETTI, ANTONINO SGROI,EMANUELE DE ROSE;- controricorrente -nonchè controI.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONECONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, INNOVA S.P.A.;- intimati -avverso la sentenza n. 2677/2021 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 26/07/2021 R.G.N. 723/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigNliuom edroe rle gistro generale 31917/2021Numero sezionale 1632/202627/03/2026 dal Consigliere Dott.

LUCA SOLAINI. Numero di raccolta generale 9018/2026R.G. 31917/21 Data pubblicazione 10/04/2026Rilevato che:Con sentenza n. 2677/2021, la Corte d’appello di Roma, perquanto ancora d’interesse, accoglieva parzialmente il gravameproposto dall’Inps avverso la sentenza del Tribunale di Romache aveva accolto l’opposizione proposta dalla Vivenda spa adalcuni verbali Inps ed Inail, nei quali gli ispettori avevanoritenuto che le voci “trasferta Italia”, “rimborsi chilometrici” ed“indennità chilometrica”, erogate dalla datrice di lavoro ai propridipendenti, in realtà simulavano voci integrative dellaretribuzione, da assoggettare quindi a contribuzioneprevidenziale.Il tribunale aveva accolto l’opposizione, ritenendo che l’Inps nonavesse dimostrato, come era suo onere, che in relazione ad ognisingolo lavoratore non vi era corrispondenza tra trasferteeffettivamente svolte e somme mensilmente imputate in bustapaga a tale titolo.La Corte d’appello, a supporto dei propri assunti di accoglimentoparziale del gravame dell’Inps (limitatamente ai contributimaturati dopo l’1.12.2007, essendosi prescritti quelli maturatiin data precedente) ha ritenuto che, in riferimento alla indennitàchilometrica, la datrice di lavoro non aveva allegato e provatoné quando ogni singolo lavoratore aveva effettuato le singoletrasferte utilizzando il mezzo proprio, né l’esatto numero dellestesse, né tantomeno le modalità del loro svolgimento; anchein riferimento alle somme erogate a titolo di indennità ditrasferta vi erano evidenti incongruenze nelle buste paga chepresentavano un indubbio valore indiziario nel senso dellanatura meramente fittizia di tale voce e della natura diretribuzione ordinaria dell’erogazione, soggetta quindi acontribuzione.Avverso la sentenza della Corte d’appello, Vivenda spa haproposto ricorso in cassazione sulla base di quattro motivi,illustrati da memoria, mentre l’Inps ha resistito concontroricorso.Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta Nguimoerron rie gistro generale 31917/2021Numero sezionale 1632/2026dall’adozione della decisione in camera di consiglio.Numero di raccolta generale 9018/2026Considerato che:

Data pubblicazione 10/04/2026Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce ilvizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 3 comma 9della legge n. 335/95, in relazione all’art. 2943 c.c. e dell’art.418 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma nn. 3 e 5c.p.c., perché la Corte di appello aveva errato nel non dichiararela prescrizione di tutti i contributi previdenziali oggetto di causa,prescrizione che sarebbe maturata in considerazione del fattoche l’Inps, con la memoria difensiva di primo grado, si eralimitato a chiedere il rigetto del ricorso della Vivenda spa cheera volto ad accertare l’insussistenza del credito contributivodell’Istituto, senza proporre apposita domanda riconvenzionalenei confronti della società ricorrente.Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce ilvizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 2697 e 2729c.c., dell’art. 115 c.p.c., dell’art. 12 della legge n. 153/69 edell’art. 51 comma 5 del DPR n. 917/1986, perchéerroneamente la Corte d’appello aveva applicato le regole inmateria di distribuzione dell’onere della prova, in relazione allasottoposizione a contribuzione previdenziale delle sommeerogate alla società ai propri dipendenti, a titolo di indennità ditrasferta e indennità chilometrica, poiché i documenti aziendaliimputavano espressamente tali somme a categorie di importisottratti a contribuzione aziendale, cosicché doveva gravaresull’Inps, l’onere di dimostrare gli elementi costitutivi dellapretesa contributiva.Con il terzo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il viziodi nullità della sentenza, per violazione degli artt. 132 comma 2n. 4 c.p.c. e 429 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., e dell’art. 111comma 6 Cost., perché la Corte di appello, con motivazioneapparente o incomprensibile, aveva erroneamente consideratoin forma atomistica le singole trasferte, senza compiere unavalutazione globale della inerenza dell’attività di trasferta allapeculiarità dell’organizzazione del lavoro aziendale, anche conriguardo agli specifici profili professionali dei lavoratori che leavevano realizzate e che erano oggettivamente fisiologicheall’attività di ristorazione collettiva e global service, in appalto,Numero registro generale 31917/2021su tutto il territorio aziendale.Numero sezionale 1632/2026Con il quarto motivo di ricorso, la società ricorrente deNduumcereo dii lr accolta generale 9018/2026Data pubblicazione 10/04/2026vizio di omesso esame di fatti decisivi risultanti dagli atti dicausa e oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art.360 primo comma n. 5 c.p.c., perché la Corte di appello avevatotalmente omesso di motivare l’iter logico che l’aveva condottaa omettere dichiarazioni e fatti che apparivano chiariti e cioè inparticolare, le dichiarazioni dei testi sulle mansioni esull’organizzazione del lavoro che erano convergenti sull’utilizzoampio e diffuso delle trasferte.In via pregiudiziale deve dichiararsi l'estinzione del giudizio exart. 12-bis del D.L. n. 84/2025, convertito con modificazionidalla legge n. 108/2025.La parte ricorrente con la memoria del 16/03/2026 ha dichiaratol'adesione alla c.d. rottamazione quater (art. 1 commi 231 esegg. della legge n. 197/2022) e ha depositato:

a) la domandadi definizione agevolata;

b) la comunicazione dell’Agenzia delleEntrate Riscossione;

c) il pagamento di alcune delle rate conscadenza anche successiva alla prima.L'art. 1 comma 236, secondo periodo, della legge n. 197/2022prevede che: "L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivoperfezionamento della definizione e alla produzione, nello stessogiudizio, della documentazione attestante i pagamentieffettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione suistanza di una delle parti".Giova però rilevare che, con precipuo riferimento alla estinzionedel giudizio, a far tempo dallo 02/08/2025 è entrato in vigorel'art. 12-bis del D.L. n. 84/2025 (recante: "Norma diinterpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi aseguito di definizione agevolata"): "Il secondo periodo delcomma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197,si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudiziaventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesionealla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimoarticolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202,convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n.15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza conil versamento della prima o unica rata delle somme dovute eNumero registro generale 31917/2021che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietroNumero sezionale 1632/2026presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrateNumero di raccolta generale 9018/2026- Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenzaDa,t a pubblicazione 10/04/2026da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallostesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 edella comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, dellamedesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2,lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e delladocumentazione attestante il versamento della prima o unicarata".Deve, dunque, applicarsi lo ius superveniens al caso in esame eper l'effetto deve ritenersi la sussistenza di tutti i presuppostiper la declaratoria di estinzione del giudizio ex art. 12-bis delD.L. n. 84/2025, con compensazione delle spese di lite (cfr.Cass.

Cass. sez. un. n. 5889/26).La declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, che consegue allesole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero diinammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. n.25485 del 2018). P.Q.MLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEDichiara estinto il processo.Spese compensate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27.3.26.Il PresidenteDott.ssa Gabriella Marchese