Cassation appeal dismissed and process extinguished due to joint withdrawal of litigation by parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal process extinguished following a joint withdrawal of litigation by both parties. AMAIE Energia e Servizi S.r.l. had appealed a lower court ruling regarding superior duties, but both sides subsequently agreed to terminate the proceedings. The court ruled that this mutual withdrawal necessitated the extinction of the process under Article 391 of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When parties jointly withdraw their appeal or counterclaim, the process is extinguished without further examination of merits or allocation of costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
cato NADIA CARMEN BRIGNONE;- ricorrente -contro2026PAPAGNI MASSIMO, rappresentato e difeso dagli avvocatiSALVATORE SCIORTINO, MARIA JOSE' SCIORTINO;- controricorrente –avverso la sentenza n. 103/2023 della CORTE D'APPELLO diGENOVA, depositata il 23/05/2023 R.G.N. 330/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del05/02/2026 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA.RILEVATO CHE Numero registro generale 22630/2023Numero sezionale 589/2026Numero di raccolta generale 8984/20261. la Corte di Appello di Genova, con la sentenza impugnata, hDaat a pubblicazione 09/04/2026respinto l’appello proposto da AMAIE Energia e Servizi S.r.l. neiconfronti di Massimo Papagni avverso la sentenza del 19settembre 2022 del Tribunale di Imperia, che aveva accertatol’espletamento di mansioni superiori;2. per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso lasoccombente società con tre motivi; ha resistito concontroricorso l’intimato;3. all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RITENUTO CHE1. risulta depositato atto del 19 gennaio 2026 con cui si dichiarache le parti rinunciano congiuntamente agli atti del giudizio,chiedendone l’estinzione, in relazione ad una intervenutaconciliazione;2. in ragione dell’atto di rinuncia al ricorso formulato ai sensidell’art. 390 c.p.c. deve essere pronunciata l’estinzione delprocesso a mente dell’art. 391 c.p.c. e, stante l’adesione delcontroricorrente, non occorre provvedere sulle spese;3. in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, dellal. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimastosoccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, non trova applicazione in caso di rinunciaal ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai solicasi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della suadeclaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi diNumero registro generale 22630/2023misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di strettaN umero sezionale 589/2026Numero di raccolta generale 8984/2026interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazionDeat a pubblicazione 09/04/2026estensiva o analogica (Cass. n. 23175/2015);
P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del processo.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 5 febbraio2026.La PresidenteDott.ssa Antonella PagettaNumero registro generale 22630/2023Numero sezionale 589/2026Numero di raccolta generale 8984/2026Data pubblicazione 09/04/2026