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Ordinanza — n. 8947/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court allows appeal against appellate court costs allocation due to partial victory in specific claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8947/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Italy allowed the appellant's appeal regarding the allocation of litigation costs in a labor dispute. Although the lower court awarded costs to the appellant because they were the prevailing party on the main issues, the Supreme Court found this error. The court reasoned that the appellant had actually won the case regarding the two disputed notices while losing on other matters, making the initial cost award incorrect. Consequently, the decision was quashed and the case remitted for a new cost assessment.

Regesto Legislator

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Art. 91 et seq. cod. proc. civ.; When an appellate court awards costs to the appellant despite their partial victory on the appealed issues, the Supreme Court must quash the decision and remand for a proper allocation based on the overall outcome of the litigation.

Parole chiave

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costs allocation partial victory appellate reform litigation expenses labor dispute prevailing party remittitur difetti di costruzione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first paragraph, no. 3, of the Code of Civil Procedure
Art. 91 and following of the Code of Civil Procedure
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Testo completo

e difesa, in virtùdi procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dalle avvocateTERESA PUNTILLO e GLENDA PROCHILO, con domicilio eletto presso illoro indirizzo PEC– ricorrente –controISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO - ISPETTORATOTERRITORIALE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA, in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex legedall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliato presso i suoi uffici,in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12– controricorrente –ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS)– intimato –AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONENumero registro generale 1055/2022Numero sezionale 5315/2025Numero di raccolta generale 8947/2026Data pubblicazione 09/04/2026– intimata –per la cassazione della sentenza n. 306 del 2021 della CORTED’APPELLO DI REGGIO CALABRIA, depositata il 22 giugno 2021 (R.G.N.317/2019).Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 18dicembre 2025 dal Consigliere Angelo Cerulo.1.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di ReggioCalabria ha accolto il gravame proposto dal signor Carmelo Sposato,titolare dell’impresa individuale “Edil Costruzioni di Carmelo Sposato”,con riferimento agli avvisi di addebito recanti i numeri 394 2014 0004521490 000 e 394 2015 000 0028260 000, reputando carente diprova la loro rituale notifica.Per quel che in questa sede ancora rileva, la Corte territoriale hacondannato l’appellante, in ragione della sua preponderantesoccombenza, alla rifusione delle spese del doppio grado in favore ditutte le controparti.2.– La Ditta Individuale “Edil Costruzioni di Sposato Carmelo”, inpersona dei suoi amministratori giudiziari, ricorre per la cassazionedella sentenza d’appello, formulando un motivo, illustrato da memoriain prossimità dell’adunanza camerale.3.– Replica con controricorso l’Ispettorato nazionale del lavoro –Ispettorato territoriale del lavoro di Reggio Calabria.

Pure ritualmenteevocati in giudizio, non svolgono attività difensiva in questa sede l’INPSe l’Agenzia delle Entrate – Riscossione.4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), la parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degliartt. 91 e seguenti cod. proc. civ. e addebita alla Corte territoriale di- 2 -Numero registro generale 1055/2022Numero sezionale 5315/2025Numero di raccolta generale 8947/2026Data pubblicazione 09/04/2026aver condannato la parte integralmente vittoriosa in appello a rifonderele spese, peraltro anche in favore della Direzione territoriale del lavoro,chiamata in giudizio «ai soli fini della estensione degli effetti del futurogiudicato» (pagina 7 del ricorso per cassazione).2.– Il motivo è fondato, nei termini di séguito esposti.3.– Il giudice d’appello, allorché riformi in tutto o in parte lasentenza impugnata, deve procedere d’ufficio a regolare le spese,ripartendone l’onere secondo l’esito complessivo della lite, in base a uncriterio unitario e globale (di recente, Cass., sez.

V, 8 ottobre 2025, n.27000, e sez. II, 4 settembre 2024, n. 23769).In base al principio di causalità, i costi del processo devono esseresopportati «dalla parte che con il suo comportamento ha resonecessaria l’attività del giudice ed ha occasionato le spese del suosvolgimento» (Cass., S.U., 31 ottobre 2022, n. 32061, punto 2.5. delleRagioni della decisione).Quanto al giudizio d’appello, la soccombenza dev’essere valutatacon precipuo riguardo alle questioni devolute al giudice del gravame(Cass., sez. III, 31 maggio 2021, n. 15102).4.– A tali princìpi non si è uniformata la Corte di merito neldisciplinare le spese processuali.5.– Occorre premettere che l’odierna parte ricorrente ha propostoappello con esclusivo riguardo a due avvisi di addebito e ha prestatoacquiescenza alle statuizioni di rigetto dell’opposizione contro trecartelle emesse dalla Direzione provinciale del lavoro e altri cinqueavvisi di addebito notificati dall’INPS (pagina 7, punto 3 della sentenzad’appello).La Corte di merito ha accolto il gravame nel suo nucleo essenziale,dichiarando l’inefficacia della comunicazione preventiva d’iscrizioneipotecaria quanto ai due avvisi di addebito, e ha posto le spese deldoppio grado a carico dell’appellante «in ragione della sua- 3 -Numero registro generale 1055/2022Numero sezionale 5315/2025Numero di raccolta generale 8947/2026Data pubblicazione 09/04/2026soccombenza assolutamente prevalente» (pagina 11 della sentenzaimpugnata, punto 4).In particolare, la Corte territoriale ha confermato la liquidazionedelle spese operata dal Tribunale e ha liquidato le spese del giudiziod’appello in relazione allo «scaglione di valore ridotto per effettodell’appello solo parziale (inferiore ad Euro 26.000,00) nei valori medidimidiati e con esclusione per i compensi della fase istruttoria nontenuta» (pagina 12 della pronuncia).6.– La pronuncia impugnata presta il fianco alle censure della partericorrente in primo luogo per avere ravvisato, anche nel giudizio digravame, una posizione di soccombenza dell’appellante nei confrontidella Direzione provinciale del lavoro, benché nessuna doglianzal’appellante abbia svolto nei confronti di tale parte.7.– Le censure colgono nel segno anche sotto un distinto profilo.Nell’unitaria valutazione dell’esito globale della lite, condotta allastregua del principio di causalità e dei profili specificamente devoluticon l’impugnazione, non si può non ponderare la circostanza chel’oggetto del contendere sia più circoscritto nel giudizio d’appello e che,sulla parte saliente dei temi veicolati con il gravame, l’odiernaricorrente abbia dovuto instaurare il giudizio e sia vittoriosa.La Corte di merito, nel contesto del vaglio complessivo che le èdemandato e che investe il processo nel suo intero dipanarsi, nonconferisce adeguato rilievo a tale circostanza, valorizzata dallaricorrente anche nella memoria illustrativa, con argomenti che ilcontroricorso dell’Ispettorato con scalfisce.8.– In definitiva, il ricorso è accolto per quanto di ragione e lasentenza d’appello, pertanto, va cassata.9.– La causa è rinviata alla Corte d’appello di Reggio Calabria che,in diversa composizione, liquiderà le spese in conformità ai princìpi quiribaditi e tenendo conto dell’approdo della vicenda processuale, anche- 4 -Numero registro generale 1055/2022Numero sezionale 5315/2025Numero di raccolta generale 8947/2026Data pubblicazione 09/04/2026in rapporto alla progressiva delimitazione della materia controversa nelgiudizio di gravame.Il giudice di rinvio provvederà, infine, anche sulle spese delpresente giudizio.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la sentenzaimpugnata in relazione alla censura accolta; rinvia la causa, anche perla pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello diReggio Calabria, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 18 dicembre 2025.La PresidenteLucia Esposito- 5 -