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Decreto — n. 8920/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares case extinguished due to withdrawal and orders cost compensation between parties.

Numero d'incarto Decreto — n. 8920/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the proceedings extinguished following the appellant's unilateral withdrawal of the case. The appellant argued for withdrawal to facilitate a friendly settlement, while the opposing party contended the withdrawal should not preclude cost liability. The court ruled that withdrawal extinguishes the process but mandates cost compensation unless specific circumstances justify derogating from the general rule of the withdrawing party bearing costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 391 c.p.c.; Withdrawal constitutes a unilateral act that extinguishes the proceedings, obligating the withdrawing party to pay costs unless specific circumstances warrant an exception to the general rule of liability.

Parole chiave

Generato dall'IA
unilateral withdrawal extinction of proceedings cost compensation friendly settlement Cassation procedure

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391 c.p.c.
art. 391 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 9474/2020
Cass. 28/05/2020, n. 10140
Cass. 15/11/2025, n. 30148

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Testo completo

ersona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Ciccarelli-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.4674/2023 depositatail 03/01/2024.letta la rinuncia al ricorso del ricorrente;considerato che l’atto di rinuncia è atto unilaterale non accettizio, nel sensocioè che non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte(Cass. 9474/2020);ritenuto pertanto che deve dichiararsi l’estinzione del processo ai sensidell’art. 391 c.p.c., spettando al giudice di regolare le spese, salvo il poterediscrezionale di negarle in presenza di specifiche circostanze meritevoli diapprezzamento, idonee a giustificare la deroga alla regola generale dellacondanna del rinunciante al rimborso delle spese sostenute dalle altre parti(Cass. 28/05/2020, n. 10140;

Cass. 15/11/2025, n. 30148);considerato che la rinuncia segue, come dichiarato dal rinunciante, ad unadefinizione bonaria della controversia, e ciò costituisce ragione per unacompensazione delle spese;Numero registro generale 16055/2024Numero sezionale 267/2026Numero di raccolta generale 8920/2026Data pubblicazione 09/04/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione. Compensa le spese.Così deciso in Roma, il 08/04/2026La Presidente TitolareAdriana Doronzo