Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8887/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as non-meritorious, rejecting request to re-evaluate non-compete clause validity and compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8887/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Raffaella Gentile's appeal against the Palermo Court of Appeal's judgment ordering her to pay a non-compete penalty to UPMC Italy s.r.l. The lower court upheld the validity of the non-compete clause, finding the appellant's subsequent employment at a transplant hospital violated the agreement's scope. The Supreme Court ruled that the appellant's complaints regarding the clause's scope and the compensation amount were merely requests to re-evaluate the facts, which falls outside the cassation court's jurisdiction under Article 360 of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 4 c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002: A cassation appeal manifestly alleging a violation of law or lack of reasoning is inadmissible if it actually seeks a re-evaluation of the factual findings by the court of first instance.

Parole chiave

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non-compete clause non-concorrenza cassation appeal admissibility re-evaluation of facts Article 360 c.p.c. labor law

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 4 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
In tale prospettiva, assume rilievo il criteriologico-sistematico di cui all’art. 1363 c.c., che richiede unavalutazione unitaria e coordinata delle clausole contrattuali, alfine di ricostruire la volontà dei contraenti al momento dellastipula (tra le tante, Cass.
articolo 1370 c.c
articolo 2125 c.c
e ditrascurare lo spirito di tutela sotteso all’istituto del patto di nonconcorrenza come disciplinato dall’articolo 2125 c.c.
art. 1363 c.c
In tale prospettiva, assume rilievo il criteriologico-sistematico di cui all’art. 1363 c.c., che richiede unavalutazione unitaria e coordinata delle clausole contrattuali, alfine di ricostruire la volontà dei contraenti al momento dellastipula (tra le tante, Cass.
art. 2125 c.c
Con ciò veniva attribuito alla clausola un significatoesorbitante e contrario al suo tenore letterale, idoneo a imporrevincoli eccessivamente ampi e tali da comprimere in modoingiustificato la specifica professionalità della lavoratrice, incontrasto con la ratio dell’art. 2125 c.c..
art. 111 comma 6 Cost

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 7835 del 2006
Cass. n. 22247 del 2021
SU n. 34476 del 2019

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Testo completo

ata e difesa dagli avvocati EMANUELA POZZI,ENRICO DEL GUERRA;- ricorrente -controGENTILE RAFFAELLA, rappresentata e difesa dagli avvocati2026- controricorrente –avverso la sentenza n. 1221/2021 della CORTE D'APPELLO diPALERMO, depositata il 14/01/2022 R.G.N. 118/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del05/02/2026 dal Consigliere Dott. VALERIA PICCONE.Numero sezionale 596/2026Numero di raccolta generale 8887/2026Con ricorso del 22 gennaio 2016, Raffaella Gentile adiva Dialt a pubblicazione 09/04/2026Tribunale di Palermo deducendo di avere svolto attività di lavorosubordinato alle dipendenze di University of Pittsburgh MedicalCenter Italy s.r.l., quale responsabile del Servizio di anatomiapatologica, dal 1° ottobre 2010 e sino al recesso intervenutol’11 novembre 2014, e, lamentando l’inadempimento, da partedell’ex datrice di lavoro, del patto di non concorrenza previstodal contratto, chiedeva al giudice di primo grado di dichiararelegittimo, valido ed efficace l’accordo di non concorrenzacontenuto nell’articolo 10 del contratto di assunzione a tempoindeterminato full time stipulato tra le parti il 30 settembre 2010e di condannare la società UPMC Italy s.r.l. al pagamento delcorrispettivo pattuito, pari al 50% dell’ultima retribuzionemensile per ciascun mese di efficacia del patto (24 mesi), perl’importo complessivo di euro 139.251,60.Costituitasi in giudizio, UPMC Italy s.r.l. resisteva chiedendo ilrigetto per inammissibilità o, in seconda ipotesi, perinfondatezza, delle domande poste dalla Gentile e deducendoche il medico, successivamente alle dimissioni, era statoassunto all’Ospedale San Vincenzo di Taormina, in violazione delsuddetto patto di non concorrenza in quanto la struttura offrivaservizi nell’ambito dei trapianti.

Chiedeva, quindi, la società, invia riconvenzionale, di condannare la dottoressa al pagamento,in favore di UPMC Italy s.r.l., della somma di euro 417.744 atitolo di penale, così come contrattualmente pattuita.Con sentenza n. 4626 del 19 gennaio 2019, il Tribunale diPalermo, nel respingere il ricorso proposto dalla Gentile,accoglieva la domanda riconvenzionale proposta da UPMC Italys.r.l., ritenendo integrata la violazione del patto di nonNumero registro generale 15093/2022concorrenza. Il giudice di primo grado, aderendoN umero sezionale 596/2026Numero di raccolta generale 8887/2026all’interpretazione della clausola contrattuale prospettata dalDlaat a pubblicazione 09/04/2026ex datrice di lavoro, affermava che il divieto imposto allalavoratrice non riguardasse lo svolgimento da parte dellaprofessionista di specifiche mansioni, bensì qualsiasi attivitàprestata presso una struttura operante nel campo dei trapianti.Rilevato, quindi, che l’Ospedale San Vincenzo di Taorminasvolgeva attività in tale settore, condannava la sig.ra RaffaellaGentile al pagamento, in favore della precedente datrice dilavoro, della penale contrattualmente pattuita, pari a euro417.744, oltre accessori di legge e spese di lite complessivi di12.500 €, oltre al CPA, Iva e al rimborso spese generali.Raffaella Gentile proponeva ricorso in appello contro la sentenzadi primo grado censurando come questa contenesse unadecisione assertiva, priva dell’esposizione e dell’argomentazionecirca il processo logico-giuridico svolto dal giudice del merito,nonché priva di una giustificazione della scelta di non applicareil canone interpretativo di cui all’articolo 1370 c.c. e ditrascurare lo spirito di tutela sotteso all’istituto del patto di nonconcorrenza come disciplinato dall’articolo 2125 c.c. Conulteriore doglianza, la ricorrente lamentava l’erroneaesaminazione e valutazione delle risultanze documentali eprobatorie, che, a suo parere, dimostravano l’impossibilità diipotizzare l’esistenza di una reale effettiva concorrenza tra lestrutture in esame.In data 14 gennaio 2022, la Corte di appello di Palermo, con lasentenza impugnata in questa sede, accoglieva l’appello diRaffaella Gentile, riformando la decisione di primo grado.Per la cassazione della sentenza propone ricorso UPMC Italys.r.l., affidandolo a tre motivi.Resiste con controricorso Raffaella Gentile.Numero registro generale 15093/2022Entrambe le parti hanno presentato memorie.

Numero sezionale 596/2026Numero di raccolta generale 8887/2026Data pubblicazione 09/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione o falsaapplicazione degli articoli 1362 e 1363 c.c. in relazioneall’articolo 360 comma 1 numero 3 c.p.c..In particolare, parte ricorrente censura il processo ermeneuticosvolto dalla Corte di appello, la quale, manipolando persottrazione e per sostituzione il testo della clausola contrattuale,avrebbe compromesso l’intero impianto del ragionamentologico-letterale che afferma di aver applicato.Con il secondo motivo di ricorso si censura la violazione o falsaapplicazione degli articoli 1362 e 1363 c.c. in relazioneall’articolo 360 comma 1 numero 3 c.p.c..In particolare, la ricorrente contesta l’interpretazione dellaclausola di non concorrenza accolta dalla Corte territoriale,sostenendo che il divieto dovesse essere riferito non alle attivitàin concreto svolte dal medico, bensì all’ambito di operativitàdella struttura presso cui la prestazione era resa, conconseguente preclusione, per la lavoratrice, di svolgere attivitàlavorativa presso qualunque struttura operante nel campo deitrapianti situata a sud di Roma per i due anni successivi allacessazione del rapporto di lavoro.

Deduce, inoltre, UPMC Italys.r.l., che il giudice di appello avrebbe omesso una letturasistematica dell’intero assetto negoziale, in particolare conriguardo alla clausola relativa al corrispettivo, la quale, secondol’assunto difensivo, sarebbe idonea a giustificare l’ampiezzadell’obbligo di non facere gravante sull’ex dipendente.1.1.I primi due motivi di ricorso, da vagliarsi congiuntamenteper ragioni logico - sistematiche, sono infondati.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, speNtutmae roa rle gistro generale 15093/2022Numero sezionale 596/2026giudice del merito interpretare il contratto, poiché ciò Nriuemnerto rdai r accolta generale 8887/2026nell’accertamento del fatto cui è preposto (Cass. n. 17067 dDealt a pubblicazione 09/04/20262007;

Cass. n. 11756 del 2006; Cass. n. 9070 del 2013; Cass.n. 12360 del 2014). Pertanto, in sede di legittimità è sindacabilesolo l’interpretazione che si sia discostata dai canoni legali diermeneutica contrattuale ovvero sia fondata su argomentazionimanifestamente illogiche o giuridicamente errate (cfr., tra letante, Cass. n. 14268 del 2017; Cass. n. 353 del 2025). Solo sesi riscontra una totale obliterazione di elementi che potrebberocondurre a una diversa decisione ovvero quando è evincibilel’obiettiva deficienza del processo logico che ha indotto il giudiceal suo convincimento è possibile muovere una censura dilegittimità (Cass. n. 13054 del 2014 e Cass. n. 10475 del 2025).Affinché la censura relativa alla violazione dei canoni legali diinterpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. siaammissibilmente proposta, il ricorrente deve indicarespecificamente le regole ermeneutiche che si assumono violatee i principi da esse desumibili, nonché precisare in che modo,con riferimento a puntuali passaggi della motivazione, il giudicedi merito le abbia disattese o applicate in modo scorretto,(ex multis, Cass. nn. 26683, 18375 e 1754 del 2006;

Cass. n.9461 del 2021).Non è ammissibile, da parte del ricorrente, la meraprospettazione di un’interpretazione differente rispetto a quellaaccolta nella sentenza impugnata se questa rientra tra leinterpretazioni possibili e plausibili, non dovendo questa néessere l’unica interpretazione possibile né la migliore in astratto(v. Cass. nn. 12468 e 22979 del 2004; Cass. n. 7740 del 2003;Cass. n. 12366 del 2002; Cass. n. 11053 del 2000; Cass. nn.10475 e 14047 del 2025; Cass. n. 10466 del 2017; CaNsusm.e rno r.e gistro generale 15093/2022Numero sezionale 596/20268909 del 2013;

Cass. n. 10131 e 18735 del 2006; CaNsumse.r o ndi. r accolta generale 8887/202610475 del 2025). Data pubblicazione 09/04/20261.2.Inoltre, si ricorda che, in tema di ermeneutica contrattuale,l’originario principio secondo cui in claris non fit interpretatio,che attribuiva prevalenza al dato letterale del negozio, è statoprogressivamente superato. L’orientamento oggi consolidatoimpone, anche in presenza di un testo apparentemente chiaro,di affiancare all’analisi letterale l’indagine sulla comuneintenzione delle parti e sull’effettiva portata delle clausole nelloro complesso.

In tale prospettiva, assume rilievo il criteriologico-sistematico di cui all’art. 1363 c.c., che richiede unavalutazione unitaria e coordinata delle clausole contrattuali, alfine di ricostruire la volontà dei contraenti al momento dellastipula (tra le tante, Cass. n. 13595 del 2020; Cass. nn. 20294e 18182 del 2019; Cass. n. 16181 del 2017; Cass. n. 23701 del2016).Resta, tuttavia, fermo l’ulteriore principio, parimenticonsolidato, secondo cui il primo e principale strumento diricerca della comune intenzione delle parti è costituito dal sensoletterale delle parole e delle espressioni utilizzate (Cass. n. 7927del 2017 e Cass. n. 2476 del 2025).

Tale criterio, però, non puòessere applicato in modo atomistico o isolato, poiché ilsignificato letterale deve essere verificato alla luce dell’interocontesto negoziale. Per “senso letterale delle parole” deve infattiintendersi l’intera formulazione della dichiarazione negoziale,considerata in ogni sua parte ed espressione, e non già singoleclausole avulse dal contesto complessivo (Cass. n. 7927 del2017, Cass. n. 23701 del 2016).Ne consegue che il giudice è tenuto a raffrontare e coordinaretra loro le diverse previsioni contrattuali, ricostruendole in unalettura unitaria e coerente, tale da ricondurle ad un’armNoumneircoa re gistro generale 15093/2022Numero sezionale 596/2026concordanza e a un significato complessivo non contraddNiutmteoror idoi r accolta generale 8887/2026(Cass. n. 2267 del 2018;

Cass. n. 8876 del 2006). Data pubblicazione 09/04/2026Nel caso di specie, la Corte territoriale, ferma reputando lavalidità della clausola di non concorrenza, ha censuratol’operazione ermeneutica compiuta dal giudice di primo grado,ritenendo che questi avesse fatto ricorso a un’indebitainterpolazione logico-letterale, mediante l’introduzione nel testonegoziale del termine “operanti,” il quale aveva permesso diriferire il divieto non all’attività svolta dalla lavoratrice, bensìall’operatività della struttura presso cui la stessa aveva prestatoservizio.

Con ciò veniva attribuito alla clausola un significatoesorbitante e contrario al suo tenore letterale, idoneo a imporrevincoli eccessivamente ampi e tali da comprimere in modoingiustificato la specifica professionalità della lavoratrice, incontrasto con la ratio dell’art. 2125 c.c.. Ha, peraltro, precisatola Corte, non solo che in tal modo si impediva alla lavoratrice,con compressione eccessiva della propria capacità lavorativa, diespletarne presso strutture anche solo marginalmente coinvoltenella gestione dei trapianti ma, inoltre, che nel caso di specie -e la questione risulta incontestata - l’Ospedale San Vincenzo silimitava a segnalare la presenza di eventuali donatori di organied a mettere a disposizione di una equipe esterna, provenientedall’ISMETT, le sale operatorie per l’espianto, dovendo ritenersiescluso che personale interno all’Ospedale collaborasse a talidiagnostiche, terapeutiche e strumentali, precedenti,concomitanti e successive ai trapianti.La Corte di appello, ritenendo non necessario il ricorso al criteriosussidiario dell’interpretazione contra stipulatorem di cui all’art.1370 c.c., fondava il proprio convincimento sulla lettura del datoNumero registro generale 15093/2022letterale della clausola negoziale, così come originariamenteN umero sezionale 596/2026Numero di raccolta generale 8887/2026formulata, confrontandolo con la ratio dell’istituto del patto dDait a pubblicazione 09/04/2026non concorrenza, come delineata dall’art. 2125 c.c., erapportandolo alla concreta situazione fattuale emersa all’esitodell’istruttoria, sulla base delle risultanze testimoniali edocumentali acquisite al giudizio.1.3.

In tale prospettiva, la Corte territoriale ha riformato altresìla decisione di primo grado nella parte in cui il Tribunale avevaomesso di valutare le mansioni effettivamente svolte dallalavoratrice presso il nuovo datore di lavoro, arrestandol’indagine all’insieme di attività offerte presso la strutturaospedaliera. Secondo il giudice di appello, il primo giudice avevacosì affrontato il profilo in modo meramente sommario,fondando la propria decisione su una valutazione non conferenterispetto al fatto costitutivo del diritto dedotto in giudizio,individuato nell’effettivo svolgimento, da parte della lavoratrice,di attività riconducibili al campo dei trapianti.1.4.La ricorrente lamenta in primis un processo ermeneuticoasseritamente parziale e frammentato, addirittura definito“manipolativo sottrattivo,” avendo il giudice di appello obliteratouna parte considerata fondamentale per la comprensione deltesto della clausola in discussione sostituendola con la genericaformula “etc..”Al fine di esaminare tale censura, viene richiamato il testointegrale della clausola oggetto di esame, che così recita:

“10.1In caso di risoluzione del presente accordo per qualsivogliamotivazione, il Medico acconsente che vengano applicate, atotale discrezione del datore di lavoro, per un periodo diventiquattro (24) mesi successivi alla data effettiva dellarisoluzione stessa e nell’ambito del territorio italiano a sud diRoma le seguenti misure restrittive: il Medico non potràNumero registro generale 15093/2022svolgere né fornire servizi a persone, ospedali privati o pubbliciN umero sezionale 596/2026Numero di raccolta generale 8887/2026o altre persone giuridiche nel campo dei trapianti e/o dei relatiDvait a pubblicazione 09/04/2026servizi clinici, gestionali o amministrativi (siano tali serviziprestati in forma autonoma, ovvero in qualità di dipendente,consulente o aggiudicatario di appalto, sia a tempo determinatoche indeterminato).”Dall’esame della motivazione emerge che la Corte di appello hainizialmente riportato per esteso il contenuto dell’art. 10.1, perpoi richiamarlo, nel prosieguo dell’argomentazione, in formasintetica, osservando che:

“Così facendo, però, il G.L. haeffettuato un’interpretazione esorbitante e contraria alla letteradell’accordo, in nessun modo sorretta dal dato testuale -oggettivamente riferito ai compiti specifici del medicocontraente, che non potrà svolgere attività né fornire servizi apersone, ospedali etc., siano tali servizi prestati in formaautonoma ovvero in qualità di dipendente, consulente oaggiudicatario di appalto, sia a tempo determinato oindeterminato - nonché dalla ratio della disposizione regolatrice,che è quella di non imporre al lavoratore vincoli talmente ampie stringenti da pregiudicarne la specifica professionalità.”La sintesi operata dal giudice di appello non si traduce, pertanto,in un’indebita sottrazione del contenuto negoziale, trattandosidi una mera sintesi redazionale che non ha inciso sul percorsodecisorio, posto che il testo integrale della clausola risultapreviamente riportato nella sentenza e correttamentepresupposto nel successivo sviluppo argomentativo, come delresto si evince dai ragionamenti svolti dal giudice di merito.Inoltre, la ricorrente censura, ritenendola in aperta violazionedel criterio legale dell’interpretazione logico-letterale che laCorte d’appello dichiara di aver applicato, la lettura fornita dalgiudice del merito della locuzione “attività nel campo deiNumero registro generale 15093/2022trapianti”, sostenendo che il termine “attività” costituirebbeN umero sezionale 596/2026Numero di raccolta generale 8887/2026un’inammissibile integrazione del testo negoziale, in quanto noDnat a pubblicazione 09/04/2026presente nella clausola originaria, ma introdotto dal giudicemediante una indebita “manipolazione sostitutiva” in sensoadditivo.

Secondo l’assunto difensivo, tale operazioneermeneutica avrebbe condotto la Corte territoriale ad ancorareil divieto di facere non all’ambito di competenza della strutturapresso cui la lavoratrice prestava la propria opera, bensì allaprestazione concretamente svolta dal medico.Nondimeno, l’interpretazione accolta dal giudice di secondecure, alla luce del tenore complessivo della clausola di nonconcorrenza, si colloca pienamente tra quelle possibili eplausibili e, come tale, non è sindacabile in sede di legittimità.Il patto ben può infatti essere inteso nel senso che il Medico,quale soggetto dell’obbligo negativo, sia interdetto dallosvolgere o fornire servizi (obbligo di non facere) a persone,ospedali pubblici o privati o altre persone giuridiche (destinataridi tali servizi), nel campo dei trapianti e/o dei relativi serviziclinici, gestionali o amministrativi (ambito di pertinenza deiservizi), indipendentemente dalla forma del rapporto, sia essoautonomo o subordinato, di consulenza o di appalto, e dalla suadurata, sia esso a tempo determinato che indeterminato(modalità di prestazione dei servizi).Né può ritenersi svuotata di significato la locuzione “dei relativiservizi clinici, gestionali o amministrativi,” la quale ben puòessere intesa come indicativa di ulteriori tipologie di prestazioniche il medico si è impegnato a non svolgere nel periodosuccessivo alla cessazione del rapporto di lavoro con UPMC Italys.r.l.Secondo le censure articolate dalla ricorrente, la Corteterritoriale avrebbe dunque violato per duplice profilo i canoniNumero registro generale 15093/2022legali dell’interpretazione logico-letterale: da un lato,N umero sezionale 596/2026Numero di raccolta generale 8887/2026omettendo di riportare e, quindi, di considerare integralmenteD ialt a pubblicazione 09/04/2026testo della clausola oggetto di esame; dall’altro, introducendonel dato letterale una locuzione non prevista dal testo negoziale,idonea, secondo l’assunto difensivo, ad alterarne il significato.In tale prospettiva, UPMC Italy s.r.l. pone in rilievo l’asseritaviolazione del criterio legale dell’interpretazione logico-letteralesotto il profilo della pretesa incompletezza del testo contrattualepreso in considerazione dal giudice di merito.Questa Corte osserva che il Giudice, non solo ha preso inconsiderazione il dato testuale (prima fase del processoermeneutico), ma lo ha anche raffrontato alla ratio delladisposizione regolatrice che è quella di non imporre al lavoratorevincoli talmente ampi e stringenti da pregiudicarne la specificaprofessionalità̀ (seconda fase).

Infine, confrontando gli esitidelle due indagini, il giudice conclude affermando che “il vincolonegoziale era stato dettato per limitare l’attività̀ in concreto delmedico obbligato e non quella di impedirgli di collaborare conqualsivoglia struttura quand’anche solo marginalmente dedicataal settore dei trapianti.” A supportare tale sua lettura fondatasu di un’analisi logico-letterale, la Corte fa riferimento allestruttura ospedaliera di Taormina, così come emerse dalle provetestimoniali e non contestate da controparte.Pertanto, le censure della parte ricorrente, pur formalmentedenunciando la violazione dei criteri di interpretazione logico-letterale, si risolvono nella mera contestazione circa leconclusioni esegetiche cui è giunto l’interprete che si limita acontrapporre una propria diversa lettura della clausola,sollecitando una rivalutazione del significato del pattocontrattuale, operazione preclusa in sede di legittimità.

Comeargomentato pocanzi, rientrando interpretazione del giudNiucmee rod rie gistro generale 15093/2022Numero sezionale 596/2026merito tra quelle possibili ed essendo sorretta daNu menroo dni r accolta generale 8887/2026implausibile motivazione, la violazione non risulta esserci stataDa.t a pubblicazione 09/04/20262.Ancora sull’interpretazione della clausola contrattuale,denunzia la ricorrente l’assenza di lettura sistematica dell’interotesto contrattuale e in particolare dell’ulteriore parte sulcorrispettivo in favore del medico contraente, quelle concernentil’ambito territoriale e la durata del vincolo, elementi qualificantidel patto di non concorrenza e che deporrebbero a favore di unalettura restrittiva delle attività che la lavoratrice potevasvolgere.La censura non merita accoglimento.Va premesso che questa Corte ha affermato che, in caso dicensura per motivazione mancante, apparente o perplessa,spetta al ricorrente allegare in modo non generico il "fattostorico" non valutato, il "dato" testuale o extratestuale dal qualeesso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia statooggetto di discussione processuale e la sua "decisività" per ladefinizione della vertenza (Cass. n. 13578 del 02/02/2020) e,d’altra parte, per aversi motivazione apparente occorre che lastessa, pur se graficamente esistente ed eventualmentesovrabbondante nella descrizione astratta delle norme cheregola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcuncontrollo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio,così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale"richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost. (sul punto, fra le altre,Cass. n. 13248 del 30/06/2020).É noto, infatti, che la motivazione meramente apparente - chela giurisprudenza parifica, quanto alle conseguenze giuridiche,alla motivazione in tutto o in parte mancante - sussisteallorquando pur non mancando un testo della motivazione insenso materiale, lo stesso non contenga una effNeutmteivroa re gistro generale 15093/2022Numero sezionale 596/2026esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senNsuom ecroh dei r accolta generale 8887/2026le argomentazioni sviluppate non consentono di ricostruire Dialt a pubblicazione 09/04/2026percorso logico -giuridico alla base del decisum (cfr.,sul punto,fra le più recenti, Cass. n. 1986 del 2025).É stato, in particolare, precisato che la motivazione è soloapparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error inprocedendo, quando, benché graficamente esistente, nonrenda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione,perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a farconoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazionedel proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interpreteil compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture(Cass.

Sez. U. n. 22232/2016), oppure allorquando il giudice dimerito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto ilproprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfonditaloro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo,impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suoragionamento (Cass. n. 9105/2017) oppure, ancora, nell'ipotesiin cui le argomentazioni siano svolte in modo talmentecontraddittorio da non permettere di individuare ilragionamento e di riconoscerlo come giustificazione del decisum(Cass. n.20112/2009).2.Si rammenta che, nel caso in esame, oggetto dellacontroversia è un patto di non concorrenza, il quale èconsiderato dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalentecome una fattispecie negoziale autonoma rispetto al contrattodi lavoro.

Di conseguenza, la valutazione richiesta al giudice delmerito attiene al complesso di disposizioni che si riferiscono allaclausola di non concorrenza, non al contratto di lavorosottoscritto. Ancorché parte del contratto di lavoro e ad essolegato da un rapporto di interdipendenza funzionale, il paNtutmoe rod rie gistro generale 15093/2022Numero sezionale 596/2026non concorrenza mira a creare un sinallagmaNu merto rdai r accolta generale 8887/2026un’obbligazione di non facere e l’obbligazione di versare uDnat a pubblicazione 09/04/2026corrispettivo, configurando una causa perfettamente diversa daquella del contratto di lavoro, che regola lo scambio traprestazione lavorativa e retribuzione (v.

Cass. n. 5540 del 2020;Cass. nn. 9256 e 9258 del 2025).Correttamente, la Corte di appello ha circoscritto l’analisiesegetica al solo patto di non concorrenza, che, in quantoclausola negoziale autonoma, possiede causa distinta ecarattere separato rispetto al contratto di lavoro nel quale èinserito. Ne consegue che la lettura sistematica richiesta nonriguarda l’intero contratto di lavoro, ma l’insieme delle clausoleche disciplinano il patto.Nella specie, la Corte territoriale ha esaminato gli elementiqualificanti del patto (durata, ambito territoriale, oggetto ecorrispettivo) ritenendoli validi e funzionali alla conferma dellavalidità ed efficacia dell’intera clausola.

Tuttavia, il Giudice dimerito ha precisato che la controversia non riguardava lacongruità del compenso o l’equilibrio complessivo del vincolo,peraltro non censurati in appello, bensì la corretta delimitazionedell’oggetto del divieto. Ne consegue che l’ammontare delcorrispettivo non influenza le considerazioni circa l’ambitooggettivo del divieto, essendo la determinazione del compensorimessa alla libera autonomia negoziale delle parti, senza cheda ciò possano desumersi conclusioni sull’oggetto della clausola.La censura della ricorrente confonde pertanto il piano dellavalidità con quello dell’interpretazione applicativa.Gli elementi di limitazione temporale e spaziale sono necessariper garantire la ratio dell’art. 2125 c.c., che impone che il divietodi facere non sia così ampio da comprimere la professionalitàdel lavoratore, nel rispetto dei principi costituzionali di cuNui maergo lrie gistro generale 15093/2022Numero sezionale 596/2026artt. 2, 4 e 35 Cost.

Il patto di non concorrenza, quindNi,u mèe rou dni r accolta generale 8887/2026negozio di natura personale che incide sulle attività che Dialt a pubblicazione 09/04/2026lavoratore può o non può svolgere una volta cessato il rapportodi lavoro, entro limiti di tempo e di spazio definiti, tutelandoaltresì le opportunità occupazionali del soggetto obbligato, ilquale non può essere eccessivamente inibito nello svolgere48 e 24662 del 2014; Cass. n. 7835 del 2006). Per questo, lagiurisprudenza ha nel tempo cercato di chiarire la distinzione trale conoscenze che costituiscono parte del bagaglio professionaledel lavoratore, ormai “parte indistinguibile” della suapersonalità, e quelle che appartengono al patrimonio aziendaledell’ex datore di lavoro, continuando ad essere oggetto diriservatezza e dunque coperte dal patto (cfr.

Cass. n. 14479 del2002).In tale contesto, il Giudice di secondo grado ha correttamentericondotto l’ambito oggettivo del divieto alla prestazionelavorativa del medico obbligato, e non all’oggetto sociale oall’operatività astratta della struttura. L’interpretazione secondocui il divieto riguarda le attività effettivamente svolte dallavoratore nel campo dei trapianti, e non la mera operativitàastratta della struttura, costituisce applicazione coerente delcriterio letterale e funzionale, nonché conforme alla ratiodell’art. 2125 c.c., evitando una compressione eccessiva eindiscriminata della professionalità del lavoratore.Da ultimo, la ricorrente deduce che la Corte di appello avrebbecolpevolmente omesso di indagare la ragione pratica del pattodi non concorrenza, in applicazione dei criteri logici, teleologicie sistematici propri dell’interpretazione contrattuale di cui agliNumero registro generale 15093/2022artt. 1362 e 1363 c.c., così pervenendo a un’esegesi nonN umero sezionale 596/2026Numero di raccolta generale 8887/2026conforme alla funzione economico-sociale del negozio.

Data pubblicazione 09/04/2026Tuttavia, la Corte territoriale ha motivato l’applicazione dellaratio dell’art. 2125 c.c. al caso concreto, escludendo una letturadella clausola che avrebbe imposto alla lavoratrice vincolieccessivamente ampi, tali da comprimere la sua specificaprofessionalità. La Corte ha quindi collegato l’oggetto del divietoalla prestazione effettivamente svolta dal medico, e non allamera operatività astratta della struttura, in modo da evitare unsacrificio sproporzionato del diritto al lavoro. In tal modo, risultapienamente integrata l’indagine sulla ragione pratica e sullafunzione economico-sociale del patto.Inoltre, la ricorrente, in questa sede non indica specificatamentequale passaggio motivazionale sarebbe carente, non riuscendodunque a dimostrare come la Corte d’appello abbia ignorato lafunzione del patto e sia quindi giunta ad una contraddizionelogica nel suo ragionamento.

Ancora una volta si limita ad unacritica al risultato interpretativo.In definitiva, anche il secondo motivo si risolve nellaprospettazione di una interpretazione alternativa della clausolacontrattuale, non consentita in sede di legittimità, a fronte diuna motivazione che si colloca pienamente nell’alveo delleinterpretazioni possibili e plausibili del testo negoziale.2.Con il terzo motivo di ricorso si lamenta nullità della sentenzaper violazione degli articoli 111, c.6 Cost. e 132, c.2, n.4, cpc inrelazione all’articolo 360 comma 1 numero 4 c.p.c..In particolare, il motivo è formalmente ricondotto ad un error inprocedendo sotto il profilo del vizio di nullità della sentenza permotivazione apparente o contraddittoria, secondo i noti arrestidelle Sezioni Unite (Cass., S.U., nn. 8053 e 8054 del 2014).La ricorrente afferma che la decisione impugnata si poNnumee roin re gistro generale 15093/2022Numero sezionale 596/2026contrasto con il precetto costituzionale dell’obbliNguom ero ddi ir accolta generale 8887/2026motivazione poiché il giudice di merito non avrebbe indicato iDnat a pubblicazione 09/04/2026modo adeguato gli elementi posti a fondamento del proprioconvincimento, ovvero li avrebbe richiamati senza la necessariaprofondità dell’esame logico-giuridico, tale da consentire ilcontrollo sulla correttezza e sulla coerenza del ragionamentodecisorio.

La motivazione sarebbe, quindi, contraddittoria ecarente in quanto, da un lato, sostiene di applicare i canoni legalidell’interpretazione logico-letterale di cui agli artt. 1362 e 1363c.c., ma, dall’altro, se ne discosterebbe in concreto, omettendouna lettura sistematica della clausola contrattuale e trascurandoil vaglio del requisito della congruità del corrispettivo previstodal patto di non concorrenza.Come chiarito in modo costante, la sentenza nulla è quellaassolutamente carente di motivi sotto l’aspetto materiale egrafico; la pronuncia è meramente apparente, perplessa oobiettivamente incomprensibile quando il giudice ha omesso diindicare nella parte motiva della decisione gli elementi da cui hatratto il proprio convincimento, ovvero li abbia indicati ma nonne abbia offerto una approfondita disamina logico-giuridica (v.Cass. n. 9105 del 2017); infine la motivazione può esserecontradditoria quando contiene affermazioni inconciliabili e nonè possibile individuarne la ratio decidendi (v.

Cass. n. 20112 del2009).Questa Corte ha affermato che, in caso di censura permotivazione mancante, apparente o perplessa, spetta alricorrente allegare in modo non generico il "fatto storico" nonvalutato, il "dato" testuale o extratestuale dal quale esso risultiesistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto didiscussione processuale e la sua "decisività" per la definizionedella vertenza (Cass. n. 13578 del 02/02/2020) e, d’altra pNuamretroe r,e gistro generale 15093/2022Numero sezionale 596/2026per aversi motivazione apparente occorre che la stessa, Npuumerr os dei r accolta generale 8887/2026graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nelDlaat a pubblicazione 09/04/2026descrizione astratta delle norme che regola la fattispeciededotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezzae la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere lasoglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma6 Cost. (sul punto, fra le altre, Cass. n. 13248 del 30/06/2020).É noto, infatti, che la motivazione meramente apparente - chela giurisprudenza parifica, quanto alle conseguenze giuridiche,alla motivazione in tutto o in parte mancante - sussisteallorquando pur non mancando un testo della motivazione insenso materiale, lo stesso non contenga una effettivaesposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso chele argomentazioni sviluppate non consentono di ricostruire ilpercorso logico -giuridico alla base del decisum (cfr.,sul punto,fra le più recenti, Cass. n. 1986 del 2025).É stato, in particolare, precisato che la motivazione è soloapparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error inprocedendo, quando, benché graficamente esistente, nonrenda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione,perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a farconoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazionedel proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interpreteil compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture(Cass.

Sez. U. n. 22232/2016), oppure allorquando il giudice dimerito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto ilproprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfonditaloro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo,impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suoragionamento (Cass. n. 9105/2017) oppure, ancora, nell'ipotesiNumero registro generale 15093/2022in cui le argomentazioni siano svolte in modo talmenteN umero sezionale 596/2026Numero di raccolta generale 8887/2026contraddittorio da non permettere di individuare Dialt a pubblicazione 09/04/2026ragionamento e di riconoscerlo come giustificazione del decisum(Cass. n.20112/2009).Nel caso di specie, la sentenza di secondo grado contiene unamotivazione estesa e articolata, che analizza il contenuto dellaclausola pattizia, chiarisce il criterio interpretativo adottato e leragioni per cui è stata disattesa l’interpretazione del Tribunale erichiama la ratio dell’art. 2125 c.c. per giustificare i propriapprodi ermeneutici.È quindi esclusa non solo la mancanza materiale o grafica dimotivazione, ma anche la motivazione meramente apparente.La Corte territoriale, infatti, attraverso un percorsoargomentativo riconoscibile, verificabile e non apodittico, spiegaperché il divieto di fare contenuto nella clausola non può essereletto come riferito indistintamente alla struttura, valorizza ilrischio di un vincolo eccessivo e generalizzato di non facere,contrario alla ratio dell’istituto, privilegia il principio che tutelala professionalità del lavoratore ed, infine, indica il criterio cheha adottato per giungere all’interpretazione contrattuale scelta.Non appare neanche contradditoria l’affermazionedell’applicazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e1363 c.c. e la valorizzazione del dato letterale della clausola, inquanto la Corte di appello, avendo analizzato il dato testuale,ne ha scartato, tra le possibili, una lettura che avrebbecompromesso eccessivamente i diritti della lavoratrice, ritenutaincompatibile con la funzione economico-sociale del patto e conil necessario bilanciamento degli interessi contrapposti.Con riferimento alla valutazione del corrispettivo, lagiurisprudenza di questa Corte ha chiarito che tantol’accertamento della compatibilità del vincolo di non concorrenzacon l’esigenza di non pregiudicare la possibilità per il lavorNaumtoerroe re gistro generale 15093/2022Numero sezionale 596/2026di procurarsi un guadagno idoneo alle esigenze di vita, qNuumaenro tdoi r accolta generale 8887/2026la valutazione della congruità del corrispettivo pattuitoDa,t a pubblicazione 09/04/2026integrano apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito,insindacabili in sede di legittimità ove sorretti da motivazionecongrua e logicamente coerente (Cass. n. 7835 del 2006 e Cass.n. 22247 del 2021).Si ribadisce quindi quanto già detto circa l’infondatezza dellapretesa sul punto poiché la congruità del corrispettivo non èstata posta in discussione nei gradi di merito, la validità dellaclausola contrattuale è stata confermata da una doppiaconforme e non risulta dirimente l’ammontare del corrispettivoper valutare la ragione pratica dell’accordo.La doglianza mira, ancora una volta, a una rivalutazione delmerito, non consentita ex art. 360, n. 4, c.p.c.

Pertanto, ilmotivo è infondato, perché la motivazione esiste, è coerente eintellegibile, ed è inammissibile, nella parte in cui sollecita unadiversa valutazione del contenuto e degli effetti del patto.Deve concludersi che parte ricorrente, nel formulare le propriecensure mediante ricorso per cassazione, non si è conformata aquanto statuito dal Supremo Collegio in ordine alla apparentededuzione di vizi ex artt. 360 co. 1 nn.3 e 5 e, cioè, che èinammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparentededuzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, dimancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazionedei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr., SU n. 34476del 2019).Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essererespinto.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano comNuem eroin re gistro generale 15093/2022Numero sezionale 596/2026dispositivo.

Numero di raccolta generale 8887/2026Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali dì cuDait a pubblicazione 09/04/2026all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n.228. P.Q.MLa Corte respinge il ricorso. Condanna parte ricorrente allarifusione in favore di parte controricorrente delle spese di lite,che liquida in euro 5.500,00 per compensi e 200,00 per esborsioltre spese generali al 15% e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,a norma dell’art. 1 –bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso nell’Adunanza camerale del 5 febbraio 2026.La PresidenteAntonella PagettaNumero registro generale 15093/2022Numero sezionale 596/2026Numero di raccolta generale 8887/2026Data pubblicazione 09/04/2026