Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8836/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows prescription defense in opposition to tax collection notice, remanding case to appellate court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8836/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court allowed the appeal against the Rome Court of Appeal's dismissal of a prescription defense in an opposition to a tax collection notice. The appellant argued that the statute of limitations had expired after the notice was sent, a point the lower court overlooked by focusing only on the original debt date. The court ruled that the lower court failed to examine the subsequent prescription period, thereby remanding the case for a fresh evaluation of the limitation period and litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 615 c.p.c.; Art. 2948 c.c.: The court must examine the statute of limitations ex officio in an opposition to execution, including any period that matures after the notice of debt collection is served.

Parole chiave

Generato dall'IA
opposition to execution statute of limitations tax collection notice subsequent prescription remand to appellate court

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 615 c.p.c.
Art. 2948 c.c.
Art. 24 d.lgs. n. 46/99

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 23352/25
Cass. 29294/19

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

LA PREVIDENZA SOCIALE,AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE;2026 - intimati -991 avverso la sentenza n. 2374/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA,del 04/06/2021 R.G.N. 905/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/02/2026 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI.RILEVATO CHELa Corte d’appello di Roma confermava la pronuncia diprimo grado che aveva respinto l’opposizione propostada Alessandro Palomba avverso un estratto di ruolo il cuiNumero registro generale 31084/2021Numero sezionale 991/2026Numero di raccolta generale 8836/2026Data pubblicazione 08/04/2026La Corte d’appello, dopo aver dichiarato ammissibilel’opposizione avverso l’estratto di ruolo, ha però ritenutoche l’avviso di addebito fosse stato notificatoregolarmente, con preclusione dell’eccezione diprescrizione maturata nel frattempo.

Ha aggiunto che,comunque, la prescrizione non era maturata tra la datadella scadenza per il pagamento del debito contributivoe la data di notifica dell’avviso di addebito.Avverso la sentenza Alessandro Palomba ricorre per duemotivi, illustrati da memoria.L’Inps e il concessionario per la riscossione Agenzia delleEntrate-Riscossione sono rimasti intimati.In sede di odierna adunanza camerale, il collegioriservava il termine di 60 giorni per il deposito delpresente provvedimento.RITENUTO CHECon il primo motivo di ricorso, Alessandro Palombadeduce violazione dell’art.615 c.p.c. per avere la Corterespinto l’eccezione di prescrizione non considerando cheessa si era compiuta successivamente alla data dinotifica dell’avviso di addebito, e che tale prescrizioneera deducibile ex art.615 c.p.c. oltre il termine di 40giorni fissato dall’art.24 d.lgs. n.46/99.Con il secondo motivo di ricorso Alessandro Palombadeduce violazione e falsa applicazione dell’art.2948 c.c.,insistendo per la declaratoria di prescrizionesopravventa, stante il decorso di oltre un quinquennio trala data di notifica dell’avviso di addebito e la datadell’estratto di ruolo.Numero registro generale 31084/2021Numero sezionale 991/2026Numero di raccolta generale 8836/2026Data pubblicazione 08/04/2026I due motivi possono essere esaminati congiuntamente,data la loro intima connessione, e sono fondati.Va preliminarmente detto che è passata in giudicatol’affermazione della Corte d’appello sull’ammissibilitàdella presente opposizione all’estratto di ruolo.Tanto premesso, la Corte d’appello dà atto che era stataproposta eccezione di prescrizione ed è pervenuta alrigetto della stessa con riguardo alla prescrizioneoriginaria, antecedente all’opposizione proposta, enegando che fossero trascorsi cinque anni tra la datafissata per il pagamento del debito contributivo e la datadi notifica dell’avviso di addebito.Non ha invece preso in considerazione la prescrizionesuccessiva, intervenuta cioè dopo la notifica dell’avvisodi addebito, dovendosi ricordare sul punto chel'eccezione di prescrizione, anche senza specificaindicazione del dies a quo, non è generica né impediscedi farne valere gli effetti in giudizio poiché, una voltasollevata la questione dell'estinzione del diritto per ilprotrarsi dell'inattività del suo titolare, l'intera fattispecieresta devoluta al giudice, il quale ha il potere di valutared'ufficio, in base agli elementi ritualmente acquisiti, lacorretta individuazione del termine iniziale dellaprescrizione, mentre la determinazione della relativadurata si configura come quaestio iuris connessaall'identificazione di questo e del regime prescrizionaledelineato dalla legge (v. da ultimo Cass.23352/25).Una volta passata in giudicato l’affermazione diammissibilità dell’opposizione a estratto di ruolo, varichiamata la giurisprudenza che ammette, in questasede, il rilievo della prescrizione maturata dopo laNumero registro generale 31084/2021Numero sezionale 991/2026Numero di raccolta generale 8836/2026Data pubblicazione 08/04/2026notifica dell’avviso di addebito, non operando più ladecadenza dell’art.24 d.lgs. n.46/99 e trattandosi ora diordinaria opposizione all’esecuzione ex art.615 c.p.c.(Cass.29294/19).La sentenza non ha correttamente esaminato l’eccezionedi prescrizione in quanto, come detto, ha limitato ilproprio esame alla prescrizione originaria senzaconsiderare quella sopravvenuta, eventualmentematurata dopo la notifica dell’avviso di addebito, conconseguente cassazione della stessa e rinvio alla Corted’appello di Roma per l’accertamento demandato comesopra in tema di prescrizione, nonché per la statuizionedelle spese di lite del presente giudizio di cassazione.P.q.m.La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnatae rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversacomposizione, anche per le spese di lite del presentegiudizio di cassazione.Roma, deciso all’adunanza camerale del 25.2.26La PresidenteLucia Esposito