Cassation appeal dismissed for lack of autosufficiency as it merely repeated lower court arguments without specific grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the single ground of recourse lacked autosufficiency. The appellant, Carlo Di Paola, argued that the Court of Appeal improperly dismissed the appeal against the extinction of the debt, but the appeal itself only requested integration of the extinction ruling with a separate order for payment. The court ruled that since the appeal did not explicitly cite the specific legal grounds for its own inadmissibility, the cassation appeal could not be evaluated on those specific points. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 342, Art. 348 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds of recourse are not sufficiently specific and complete, as they must allow the court to concretely appreciate the criticism raised in the appeal without relying on the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
E, in persona del Direttore Generale protempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA2026 GENERALE DELLO STATO;987 - controricorrente -nonché controI.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;- intimato -avverso la sentenza n. 676/2020 della CORTE D'APPELLO diPALERMO, depositata il 30/09/2020 R.G.N. 784/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/02/2026 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI.Numero registro generale 8222/2021Numero sezionale 987/2026Numero di raccolta generale 8833/2026Data pubblicazione 08/04/2026RILEVATO CHELa Corte d’appello di Palermo dichiarava inammissibilel’appello proposto da Carlo Di Paola nei confronti di Inpse Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), con il qualechiedeva la riforma della pronuncia di estinzione resa dalprimo giudice a seguito di adesione alla definizioneagevolata.Secondo la Corte, l’appello non conteneva una critica allapronuncia di estinzione, limitandosi l’appellante achiedere l’integrazione della pronuncia estintiva con lacondanna di AdER a provvedere allo sgravio della cartellaesattoriale e, in subordine, con decisione nel merito.Avverso la sentenza, Carlo Di Paola propone un unicomotivo di ricorso.L’Inps è rimasto intimato, mentre AdER resiste concontroricorso.In sede di odierna adunanza camerale, il collegioriservava il termine di 60 giorni per il deposito delpresente provvedimento.RITENUTO CHECon l’unico motivo di ricorso, Carlo Di Paola deduceviolazione degli artt.342 e 348 c.p.c., per avere la Corted’appello dichiarato inammissibile l’atto d’impugnazionenonostante fosse sufficientemente specifico.Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza,come eccepito da AdER.Esso infatti non trascrive il motivo di ricorso in appello,né lo riporta in modo compiuto nella sua integralità,limitandosi ad esporre gli argomenti espressi nelNumero registro generale 8222/2021Numero sezionale 987/2026Numero di raccolta generale 8833/2026medesimo e trascrivendo solo le conclusioni dell’appelloData pubblicazione 08/04/2026medesimo (v.
Cass.24048/21, Cass.22880/17).In tal modo esso non consente di apprezzareconcretamente la censura, nel momento in cui essa sifonda proprio sull’atto d’appello di cui allega laspecificità.Le spese di lite seguono la soccombenza nei confronti diAdER, mentre nulla deve statuirsi nel rapporto con Inps,siccome rimasto intimato.P.q.m.La Corte dichiara inammissibile il ricorso;condanna il ricorrente al pagamento delle spese di litedel presente giudizio di cassazione, liquidate in €4000per compensi, oltre spese prenotate a debito;ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, attesa l’inammissibilità del ricorso, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stessoart. 13, comma 1 bis.Roma, deciso all’adunanza camerale del 25.2.26La PresidenteLucia Esposito