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Ordinanza — n. 8829/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal ruling for failure to verify possibility of unitary pension claim before declaring it inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8829/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation quashed the Rome Court of Appeal's decision declaring the pension claim inadmissible due to alleged abusive fractionation. The appellant argued that the lower court failed to verify if a single unitary claim could still be filed or if res judicata barred the split actions. The court held that declaring a claim inadmissible for fractionation requires first establishing that a unified presentation is impossible, which was not done here.

Regesto Legislator

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Art. 20, co. 7, 8, 9 l. n. 133/08; The court must verify the possibility of unitary claim presentation before declaring fractionation abusive, and if res judicata exists on parts, the case must be decided on merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
abusive fractionation unitary claim res judicata pension reversibility inadmissible declaration procedural unity good faith principle

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 20, co. 7, 8, 9 l. n. 133/08
Art. 151 d.a. c.p.c.
Art. 273, 274 c.p.c.
Art. 295 c.p.c.
Art. 40 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. S.U. 7299/25
Cass. 24267/25

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Testo completo

OCIALE;- intimato -2026 avverso la sentenza n. 2250/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA,988 depositata il 28/10/2020 R.G.N. 2272/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/02/2026 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI.RILEVATO CHENell’ambito di un giudizio di rinvio ex artt.392 ss. c.p.c.,la Corte d’appello di Roma dichiarava improcedibile ladomanda svolta da Sepic Franjo, cui è succeduta in corsodi causa l’odierna ricorrente, Sepic Desanka, e volta adottenere il rateo di pensione di reversibilità relativaNumero registro generale 11642/2021Numero sezionale 988/2026Numero di raccolta generale 8829/2026Data pubblicazione 08/04/2026all’anno 2000 accertato come spettante in favore diKinkela Marija Sepic.Secondo la Corte, il ricorrente aveva frazionato ladomanda in vari giudizi, agendo separatamente perottenere i ratei del 1997, del 1999 e del 2001.

Poiché ivari giudizi non erano stati riuniti, ai sensi dell’art.20,co.6, 7, 8 d.l. n.112/08, la domanda andava dichiarataimprocedibile, avendo la parte frazionato abusivamenteil proprio diritto.Avverso la sentenza, ricorre Sepic Desanka per duemotivi, illustrati da memoria.L’Inps è rimasto intimato.In sede di odierna adunanza camerale, il collegioriservava il termine di 60 giorni per il deposito delpresente provvedimento.RITENUTO CHECon il primo motivo di ricorso, si deduce violazione ofalsa applicazione dell’art.324 c.p.c., e omesso esame difatto decisivo, per avere la Corte dichiarato improcedibilela domanda nonostante non fosse stato accertato che perle altre annualità già fosse intervenuta una sentenzapassata in giudicato.Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione ofalsa applicazione degli artt.324 c.p.c. e 2909 c.c., peravere la Corte d’appello violato un giudicato reso tra lestesse parti e avente ad oggetto i ratei del 1997 e 1999,ove era stata espressamente disattesa l’eccezionedell’Inps di abusivo frazionamento del credito.Il primo motivo è fondato.Numero registro generale 11642/2021Numero sezionale 988/2026Numero di raccolta generale 8829/2026Data pubblicazione 08/04/2026Recita l’art.20, co.7 l. n.133/08 che deve essere disposta“d'ufficio dal giudice ai sensi dell'articolo 151 delledisposizioni per l'attuazione del codice di procedura civilee disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18dicembre 1941, n. 1368” la riunificazione a fronte di unapluralità di domande o di azioni esecutive che, neiprocedimenti relativi a controversie in materia diprevidenza e assistenza sociale, frazionano un creditorelativo al medesimo rapporto ivi comprese le sommeeventualmente dovute per interessi, competenze eonorari e ogni altro accessorio.

Il comma 8 dello stessoarticolo dispone poi che in mancanza della riunificazionedi cui al comma 7, le domande successive alla primasiano dichiarate, anche d'ufficio, improcedibili in ognistato e grado del procedimento. Infine, al comma 9dell’art. 20 citato, si dispone che ove il giudice abbianotizia che la riunificazione non è stata osservatasospende il giudizio ed anche l'efficacia esecutiva deititoli eventualmente già formatisi fissando alle parti untermine perentorio per la riunificazione penal’improcedibilità della domanda.La norma correla dunque l’improcedibilità alla possibilitàdi riunione dei procedimenti ex art.151 d.a. c.p.c.

Lariunione è possibile (artt.273 e 274 c.p.c.) se si tratta diprocedimenti pendenti nello stesso grado e presso lostesso ufficio, altrimenti dovendo applicarsi istitutidiversi, quali la sospensione necessaria ex art.295 c.p.c.o la disciplina della connessione ex art.40 c.p.c. Amaggior ragione, la riunione di cui all’art.20 l. n.133/08non è ammissibile se su alcune domande sia già cadutoil giudicato.Numero registro generale 11642/2021Numero sezionale 988/2026Numero di raccolta generale 8829/2026Data pubblicazione 08/04/2026Ora, la sentenza ha errato nell’applicazione dell’invocatoart.20 laddove non ha compiuto alcun accertamentosulla possibilità che, in relazione alla pendenza delle piùdomande presso lo stesso ufficio giudiziario e nellostesso grado, la riunione prevista dall’art.20, cioè traprocedimenti pendenti entro lo stesso ufficio giudiziario,fosse effettivamente realizzabile.Né il richiamo ai principi di buona fede e abuso del dirittocompiuto dalla sentenza appare corretto nei sensi di cuialla motivazione della stessa pronuncia.Questa Corte, a sezioni unite (Cass.

S.U. 7299/25, inseguito v. Cass.24267/25), ha affermato chel’improponibilità della domanda per abusivofrazionamento del credito presuppone la possibilità chela domanda possa essere nuovamente presentata inmodo unitario; ma quando ciò non è possibile, essendogià formatosi il giudicato sulla frazione di domandaseparatamente proposta, il giudice è tenuto a deciderenel merito sulla domanda, ancorché arbitrariamentefrazionata, laddove la violazione delle clausole di buonafede e correttezza rileverà allora in sede di liquidazionedelle spese di lite.La Corte d’appello ha affermato l’improcedibilità delladomanda senza alcun accertamento sul fatto che nonfosse sceso il giudicato sulle pregresse domande riferitealle diverse annualità, e quindi senza alcun accertamentosul fatto che la proposizione cumulativa di un’unicadomanda per tutte le annualità fosse ancora possibile.La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corted’appello di Roma, in diversa composizione, affinchéprovveda agli accertamenti necessari di cui sopra; laNumero registro generale 11642/2021Numero sezionale 988/2026Numero di raccolta generale 8829/2026Data pubblicazione 08/04/2026Corte d’appello deciderà anche sulle spese di lite delpresente giudizio di cassazione.Il secondo motivo rimane assorbito.P.q.m.La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito ilsecondo, cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolto, e rinvia alla Corte d’appello di Roma, indiversa composizione, anche per le spese di lite delpresente giudizio di cassazione.Roma, deciso all’adunanza camerale del 25.2.26La PresidenteLucia Esposito