Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8819/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding lack of standing for individual director in joint employer liability case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8819/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Giovanni Milazzo's appeal challenging his personal liability as a co-employer. The lower courts had already established Milazzo's joint responsibility alongside the companies, a fact that became final through the appellate judgment. The court ruled that since this issue was explicitly addressed and decided in the second instance, it is now res judicata and cannot be raised again in cassation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 161 c.p.c.: Issues of passive standing and title of the labor relationship, once expressly adjudicated in the second instance, acquire the force of internal res judicata and cannot be re-raised in cassation.

Parole chiave

Generato dall'IA
passive standing joint employer liability res judicata second instance judgment labor law appeal attività lucrativa a tempo parziale persone esercitanti un'attività lucrativa disoccupazione imputabile a colpa dell'assicurato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo, la difesa ricorrente deduce (art. 360,n.
Art. 161 c.p.c.
Art. 100 c.p.c.
Art. 101 c.p.c.
Art. 102 c.p.c.
Art. 2462 c.c.
e dell’art. 2462 c.c., formulando eccezione di carenzadi legittimazione passiva del sig.
art. 2462 c.c
e dell’art. 2462 c.c., formulando eccezione di carenzadi legittimazione passiva del sig.
art. 161 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 23721/2021
Cass. n. 17643/2020
Cass. n. 24172/2025
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

esentato e difeso dagli avvocatiALESSANDRO LIMATOLA, GIUSEPPE SUMMO;2026 - controricorrente –274 nonché controMIRC 2050 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, GRUPPO MIRC S.R.L.;- intimate -avverso la sentenza n. 4619/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 22/12/2022 R.G.N. 122/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del21/01/2026 dal Consigliere Dott. GUALTIERO MICHELINI.Numero registro generale 8768/2023Numero di raccolta generale 8819/2026Data pubblicazione 08/04/20261. Il Tribunale di Roma, pronunciando sul ricorso propostoda Diego Agnellino, riteneva sussistente un unico centro diimputazione di interesse tra Giovanni Milazzo, la Mirc 2050 S.r.l.e il Gruppo Mirc S.r.l., così ritenendoli tutti co-datori di lavoronel periodo settembre 2010 – novembre 2015, e per il resto harespinto le pretese retributive e di superiore inquadramentoavanzate dal lavoratore.2.

La Corte d’Appello di Roma, in parziale accoglimentodell’appello del lavoratore e in parziale riforma della sentenzaimpugnata, che nel resto confermava, condannava GruppoMIRC S.r.l., MIRC 2050 S.r.l. e Giovanni Milazzo, in solido traloro, a pagare a Diego Agnellino la complessiva somma di €28.164,60, oltre accessori di legge, per TFR, compenso perlavoro straordinario, indennità sostitutiva del preavviso.3. Avverso la sentenza d’appello propone ricorso percassazione il solo Giovanni Milazzo in proprio, con due motivi;resiste il lavoratore con controricorso; entrambe le parti hannodepositato memoria; al termine della camera di consiglio, ilCollegio si è riservato il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, la difesa ricorrente deduce (art. 360,n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 101,102 c.p.c. e dell’art. 2462 c.c., formulando eccezione di carenzadi legittimazione passiva del sig. Giovanni Milazzo in proprio.2. Con il secondo motivo, deduce (art. 360, n. 4, c.p.c.)nullità della sentenza e del procedimento in parte qua,affermando che la sentenza d’appello ha fornitoun’interpretazione estensiva del decisum di primo grado,Numero registro generale 8768/2023avendo ritenuto il sig. Milazzo, in proprio, responsabile in solidoN umero sezionale 274/2026Numero di raccolta generale 8819/2026con le società evocate in giudizio.

Data pubblicazione 08/04/20263. I motivi, connessi, sono infondati.4. Risulta dagli atti che il sig. Milazzo è stato convenuto ingiudizio in primo grado anche in proprio, unitamente alle societàdelle quali era amministratore, già datrici di lavoro dell’odiernocontroricorrente, e ha resistito in giudizio, anche in proprio, inentrambi i gradi di merito.5. Il Tribunale, come sopra rilevato, ha ritenuto sussistenteun unico centro di imputazione di interesse tra Giovanni Milazzo,la Mirc 2050 S.r.l. e il Gruppo Mirc S.r.l., così ritenendoli tuttico-datori di lavoro6.

Ora, se è vero quanto affermato da parte ricorrente sullascorta di Cass. 23721/2021, ossia che le contestazioni sullalegittimazione ad agire, attiva o passiva, così come sullatitolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hannonatura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, e, diconseguenza, il difetto di legittimazione così come la carenza dititolarità del rapporto, ancorché non oggetto di contestazionedall'altra parte, sono rilevabili di ufficio se risultanti dagli atti dicausa, in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità edel giudicato, è altrettanto vero (e già specificato nellapronuncia ora citata) che tale rilevabilità d’ufficio in ogni stato egrado del giudizio va coordinata con i limiti e la portata delgiudicato interno e con il principio, di cui all'art. 161 c.p.c., percui tutti i motivi di nullità della sentenza si convertono in motividi impugnazione (tranne l'omessa sottoscrizione della sentenzada parte del giudice), pena il formarsi del giudicato interno sulpunto e la preclusione sia della sua rilevabilità d'ufficio da partedel giudice d'appello, sia della sua deducibilità nei successivigradi di giudizi (Cass. n. 17643/2020; cfr. anche Cass.

S.NUu.m enro. r egistro generale 8768/2023Numero sezionale 274/202624172/2025). Numero di raccolta generale 8819/20267. Nel caso in esame la statuizione di accertamento sulDlaat a pubblicazione 08/04/2026titolarità passiva del rapporto di lavoro anche in capo all’odiernoricorrente in proprio è stata oggetto di espressa pronuncia delTribunale, non risulta oggetto di appello incidentale (né dispecifica contestazione, debitamente localizzata, in secondogrado), sicché su di essa si è formato il giudicato interno, el’eccezione non può più essere utilmente riproposta in questasede.8.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono laregola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo,con distrazione in favore del difensore di parte controricorrentedichiaratosi antistatario.9. Al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio delcontributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presuppostiprocessuali. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presentegiudizio, che liquida in € 4.000 per compensi, € 200 per esborsi,spese generali al 15%, accessori di legge, da distrarsi.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’Adunanza camerale del 21 gennaio 2026.La Presidentedott.ssa Margherita Maria Leone