Court partially allows appeal on lost chance claim for variable pay, dismissing other procedural grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation partially upheld the appeal against a lower court judgment regarding lost variable pay. While dismissing arguments based on statutory limitations and false application of civil code articles, the court accepted the claim for damages based on lost opportunity. The decision relies on the principle that equitable liquidation of lost variable pay is permissible when supported by presumptions derived from prior full payments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2112 c.c.; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: The court may grant equitable damages for lost variable pay based on presumptions of past performance when no specific allegation of target achievement exists at the successor company.
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e,rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO TOSI;- ricorrente -controMOZZI IVAN, BELLI VALENTINA, rappresentati e difesi2026 dall'avvocato MARTA DELIA ENNE;282 - controricorrenti -nonchè contro- intimata -e sul RICORSO SUCCESSIVO SENZA N.R.G. proposto da:tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato RICCARDOBOLOGNESI;- ricorrente successivo -Numero registro generale 17594/2022Numero sezionale 282/2026Numero di raccolta generale 8745/2026Data pubblicazione 08/04/20261. Ivan Mozzi e Valentina Belli convennero in primo grado le società Arias.p.a. e Finlombarda s.p.a., deducendo di essere stati dipendenti dellaCestec s.p.a. dal 2008 al 2013, allorquando il rapporto, a seguito di fusioneper incorporazione della stessa nella Finlombarda s.p.a., proseguiva alledipendenze di quest’ultima, di essere poi transitati alle dipendenze dellaInfrastrutture Lombarde s.p.a., nel marzo 2015, a seguito di incorporazioneda parte di questa della Finlombarda s.p.a., di essere infine transitati in Arias.p.a. che a luglio 2020 aveva incorporato la Finlombarda s.p.a..Premessa la sussumibilità di tutti i predetti passaggi nell’ambito dell’art.2112 c.c., gli originari ricorrenti si dolevano, per quanto in questa sederileva, del mancato riconoscimento da parte delle cessionarie avvicendatesinel tempo - Finlombarda s.p.a., Infrastrutture Lombarde s.p.a. e Aria s.p.a.- della retribuzione variabile annua aggiuntiva (R.V.A.) pari al 20% dellaretribuzione annuale lorda (R.A.L.) per Mozzi e al 10% della stessa per Belli,che era stata loro riconosciuta e corrisposta da Cestec s.p.a. dal 2009 al2012 in relazione al raggiungimento di specifici obiettivi, evidenziando chele stesse, a partire dal 2013, avevano omesso di fissare i suddetti obiettivicosì impedendo loro di ottenere tale quota di retribuzione concordatasottoforma di premio personale individuale.Costituendosi in giudizio le società convenute, con difese sovrapponibili,chiedevano il rigetto del ricorso sostenendo che, a mente dell’art. 2112 c.c.,sarebbe garantito solo il diritto al mantenimento della paga base e deiminimi tabellari e che, in ogni caso, al momento del passaggio da Cestecs.p.a. a Finlombarda s.p.a. e poi da questa a Infrastrutture Lombarde s.p.a.,vi era stata una rinegoziazione delle condizioni economiche, che nonprevedevano più il riconoscimento della R.V.A., in ragione dell’esistenzapresso le cessionarie di propri sistemi premiali (V.A.P. e M.B.O. inLombarde s.p.a.).Numero registro generale 17594/2022Numero sezionale 282/2026Numero di raccolta generale 8745/20262.
Il ricorso, per quanto in questa sede rileva, veniva accolto in primoData pubblicazione 08/04/2026grado quanto alla domanda risarcitoria proposta in via principale dailavoratori, con condanna delle società al risarcimento del danno patito inconseguenza della mancata fissazione degli obiettivi individuali a titolo diperdita di chance.3. Tale pronuncia veniva poi confermata dalla Corte d’appello di Milanoche, disattendendo la tesi ricostruttiva delle società, evidenziava che nellasottoscrizione delle comunicazioni di cessione aziendale non era ravvisabilealcuna rinuncia al premio R.V.A., voce prevista con pattuizione integrativadel contratto di assunzione, senz’altro rientrante nella garanzia di cui all’art.2112 c.c., che prevede il mantenimento del trattamento economicoosservava altresì che la diversa natura del premio R.V.A. e del sistemaincentivante istituito da Finlombarda s.p.a., in sede di contrattazioneaziendale per tutti i dipendenti, giustificava l’omessa detrazione dagliimporti liquidati a titolo risarcitorio di quanto percepito a tale titolo e, infine,che appariva condivisibile la quantificazione del danno da perdita di chanceoperata in via equitativa dal giudice di primo grado assumendo qualeparametro il premio R.V.A. percepito in Cestec s.p.a. nell’ultimo triennio.4.
Avverso la sentenza di appello le società hanno proposto distintiricorsi per cassazione, Aria s.p.a. sulla base di tredici motivi e Finlombardas.p.a. di quattro motivi, cui i lavoratori hanno opposto difese concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Si impone preliminarmente la riunione delle impugnazioni che nellaspecie è obbligatoria ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto queste investonolo stesso provvedimento (cfr. Cass. Sez. U. n. 1521 del 2013; conf. Cass.n. 27550 del 2018).Inoltre, il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro unastessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione dellaprima impugnazione, tutte le altre devono essere proposte in via incidentaleNumero registro generale 17594/2022Numero sezionale 282/2026Numero di raccolta generale 8745/2026nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'attoData pubblicazione 08/04/2026contenente il controricorso; tuttavia, quest'ultima modalità non puòconsiderarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte,come nella specie, indipendentemente dalla forma assunta e ancorchéproposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale (cfr.
Cass. n. 448 del2020).2. Con il primo motivo di ricorso principale si denuncia violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 1362, 2103 e 2112 c.c., in relazione all’accordomodificativo delle condizioni economiche intercorso per facta concludentiatra i lavoratori e Finlombarda s.p.a., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., attesoche, nel passaggio da Cestec s.p.a. a Finlombarda s.p.a., gli stessi avevanoprestato il consenso ad una modifica del trattamento economico giàriconosciuto loro in Cestec s.p.a., come attestava la sottoscrizione dellecomunicazioni di passaggio dei rapporti di lavoro, che prevedevanol’impegno della cessionaria all’armonizzazione della retribuzionelimitatamente ai minimi tabellari, unitamente al successivo contegnoconsistito nel non avere per oltre tre anni, sino al maggio 2018, sollevatoobiezioni avverso la soppressione della R.V.A..Ebbene, il motivo appare inammissibile.Posto che parte ricorrente prospetta l’esistenza di un contratto conclusoper facta concludentia, va innanzitutto premesso che i canoni ermeneuticidell’art. 1362 e ss. c.c. sono applicabili ad ogni tipo di contratto, sia purecon le necessarie peculiari limitazioni connesse oggettivamente allamodalità di conclusione, per cui anche per i contratti conclusi percomportamenti concludenti opera, come principale criterio ermeneutico,quello di individuazione della volontà delle parti, con la peculiarità che lastessa andrà desunta non dal senso letterale delle parole , in assenzadi queste, ma dal comportamento complessivo delle parti, anche posteriorealla conclusione del contratto (cfr.
Cass. n. 10484 del 2004).Tanto premesso, va allora ribadito che la violazione delle regole diermeneutica contrattuale non può dirsi esistente sul semplice rilievo che ilgiudice di merito abbia scelto una piuttosto che un'altra tra le moltepliciNumero registro generale 17594/2022Numero sezionale 282/2026Numero di raccolta generale 8745/2026interpretazioni del testo negoziale sicché, quando alla luce dei canoni legaliData pubblicazione 08/04/2026di interpretazione siano possibili due o più interpretazioni di una clausola,la parte che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice non puòdolersi della violazione degli articoli 1362 e ss. c.c. per il fatto che ne siastata privilegiata un'altra.Su tali premesse, è stato affermato che la parte che con il ricorso percassazione intenda denunciare un errore di diritto o un vizio diragionamento nell'interpretazione di una clausola contrattuale non puòlimitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invecel'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed, inparticolare, il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessidiscostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizionetra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenzaimpugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamentepossibile ma solo una delle plausibili interpretazioni (cfr.
Cass. n. 11900 del2020 e giurisprudenza ivi citata).Ebbene, applicando le regole enunciate al caso in esame, nel quale lasocietà ricorrente principale contesta la correttezza della motivazione dellasentenza impugnata in ordine alla interpretazione della fattispeciecomplessa rappresentata dalla ricezione delle missive di passaggio delrapporto di lavoro da Cestec s.p.a. a Finlombarda s.p.a. e dalla successivaacquiescenza prestata dai lavoratori, nella parte in cui è stata esclusa laravvisabilità di un accordo modificativo del trattamento economicocontenente una rinuncia alla R.V.A., si osserva come, a fronte deldisconoscimento da parte della Corte territoriale di siffatto precisosignificato che la parte intende attribuire, le contestazioni della stessa silimitano ad argomentare la preferenza per una interpretazione diversa,senza ancorare tali argomentazioni allo specifico testo dell'atto cheinterpreta, del quale invoca del tutto genericamente il tenore letterale, eallo specifico contegno dei lavoratori, rispetto al quale si limita a valorizzareunicamente il lasso di tempo intercorso prima di intraprendere il contenziosogiudiziale.Numero registro generale 17594/2022Numero sezionale 282/2026Numero di raccolta generale 8745/2026In tal modo l'operazione compiuta con il ricorso si riduce alla meraData pubblicazione 08/04/2026contrapposizione di un tipo di significato negoziale ad un altro, senza ladimostrazione della non rispondenza o palese erroneità di quello contestatorispetto all'effettivo contenuto dell'atto interpretato.Per queste ragioni il motivo si palesa inammissibile.3.
Con il secondo motivo del ricorso principale si denuncia la nullità dellasentenza ex art. 112 c.p.c. per omesso esame del motivo di appelloconcernente l’accordo modificativo delle condizioni economiche sottoscrittotra i lavoratori e Infrastrutture Lombarde s.p.a. ai sensi dell’art. 360 n. 4c.p.c..Il motivo è fondato.E’ noto che, in tema di ricorso per cassazione, il viziodi omessa pronuncia, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. perviolazione dell'art. 112 c.p.c., ricorre ove il giudice ometta completamentedi adottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito di accoglimentoo di rigetto ma comunque indispensabile per la soluzione del caso concreto,sulla domanda o sull'eccezione sottoposta al suo esame, a differenza delvizio di omessa motivazione che, dopo la riformulazione dell'art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., presuppone che un esame della questione oggetto didoglianza vi sia stato, ma sia affetto dalla totale pretermissione di unospecifico fatto storico oppure si sia tradotto nella mancanza assoluta dimotivazione, nella motivazione apparente, nella motivazione perplessa oincomprensibile o nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili(cfr.
Cass. n. 27551 del 2024).Nel caso di specie, dalla lettura della sentenza emerge la totalepretermissione da parte della Corte territoriale del motivo di appelloconcernente il dedotto accordo modificativo delle condizioni economiche inoccasione della seconda cessione dei rapporti lavorativi che vedeva comecedente Finlombarda s.p.a. e come cessionaria Infrastrutture Lombardes.p.a., atteso che il ragionamento decisorio è interamente rivolto al solopassaggio dalla Cestec s.p.a. alla Finlombarda s.p.a..Numero registro generale 17594/2022Numero sezionale 282/2026Numero di raccolta generale 8745/2026Data pubblicazione 08/04/2026Invero, la Corte territoriale ha motivato il rigetto di tale motivo diimpugnazione per adesione alla motivazione della sentenza di primo grado,dando atto che “condivisibilmente il primo giudice ha ritenuto che lecomunicazioni di passaggio del rapporto da Cestec a Finlombarda (doc. 12e 12A di parte convenuta in appello) non contengono un’espressa rinunciaalle originarie pattuizioni individuali e non costituiscono un accordomodificativo del trattamento economico” (cfr. pagina 9 della sentenzad’appello).Nella sentenza di appello, non è dato neppure aliunde rintracciare unaqualche argomentazione, direttamente riconducibile alla Corte, sullaquestione della modifica delle condizioni economiche all’atto della cessioneda Finlombarda s.p.a. a Infrastrutture Lombarde s.p.a., per cui è evidenteche l’incompleto richiamo della pronuncia di primo grado (limitatamente allaparte in cui si è esaminata la prima vicenda societaria) rende altresì parzialela condivisione delle motivazioni nella stessa contenute, che nel caso dispecie non può che tradursi nell’omesso esame del motivo di appello relativoad un preteso accordo modificativo delle condizioni economiche tra ilavoratori e Infrastrutture Lombarde s.p.a..Peraltro, neppure appare ravvisabile una statuizione implicita sullaquestione, atteso che nel trarre le conclusioni di tale accertamento la Corteprosegue “Il primo giudice ha ritenuto che Finlombarda e poi Aria sonoinadempienti per non avere assegnato ai due lavoratori gli obiettivi dal 2013e conseguentemente sono tenuti al risarcimento del danno da perdita dichance parametrato agli anni precedenti e, considerato che i due avevanosempre raggiunto gli obiettivi nella misura piena, quantifica il danno nellamisura prevista inizialmente e pari rispettivamente al 20% e al 10% dellaRAL”, anche in tal caso ignorando del tutto il passaggio intermedio daIl motivo deve essere, pertanto, accolto.4.
L’accoglimento del secondo motivo di ricorso principale determinal’assorbimento del terzo motivo con cui si denuncia, in subordine, la nullitàdella sentenza ex art. 132 c.p.c. per assenza assoluta di motivazioneNumero registro generale 17594/2022Numero sezionale 282/2026Numero di raccolta generale 8745/2026Data pubblicazione 08/04/2026relativamente al predetto accordo e del quarto motivo con cui, sempre insubordine, si eccepisce la violazione e/o falsa applicazione ai sensi degliartt. 1362, 2103, 2112 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. dello stesso accordo, perentrambi in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c..5.
Sono altresì assorbiti i motivi ottavo (nullità della sentenza ex art.112 c.p.c. per omesso esame dei motivi di appello concernenti ilriconoscimento negli anni 2015/2017 di una quota della retribuzionevariabile a titolo di “ex elemento Variabile V.A.P. – sistema incentivante”,l’assegnazione di obiettivi individuali negli anni 2018/2019 ed ilriconoscimento della relativa retribuzione variabile - premi M.B.O. -individuale, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.), nono (nullità ex art.132 c.p.c. per mancanza di motivazione relativamente agli stessi fattisempre in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), decimo (omesso esame di fattidecisivi sui medesimi fatti in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), undicesimo(violazione e /o falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1362 e 2697 c.c.e dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’affermata responsabilità risarcitoria diInfrastrutture Lombarde s.p.a. per mancata assegnazione di obiettiviindividuali negli anni 2018/2019 ed al riconoscimento del risarcimento deldanno da perdita di chance in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 4c.p.c.), dodicesimo (violazione e /o falsa applicazione degli artt. 1218,1223, 1362, 2099 e 2697 c.c. in relazione all’affermata responsabilitàrisarcitoria di Infrastrutture Lombarde s.p.a. per mancata assegnazione diobiettivi individuali negli anni 2018/2019 ed al riconoscimento delrisarcimento del danno da perdita di chance in relazione all’art. 360, comma1, n. 3 e 4 c.p.c.) e tredicesimo (violazione e /o falsa applicazione degli artt.1223, 1362 e 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. in relazione alla mancatadetrazione dal risarcimento del danno da perdita di chance del trattamentoeconomico riconosciuto da Infrastrutture Lombarde s.p.a. a titolo di “exelemento variabili V.A.P. – sistema incentivante” negli anni 2015/2017, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 4 c.p.c.), in quanto tutti incentratisull’assetto negoziale dei rapporti con Infrastrutture Lombarde s.p.a., comeregolati dal preteso accordo intervenuto nel marzo 2015 al momento dellaNumero registro generale 17594/2022Numero sezionale 282/2026Numero di raccolta generale 8745/2026cessione da Finlombarda s.p.a., in ordine al cui contenuto e ai cui effetti laData pubblicazione 08/04/2026Corte d’appello dovrà pronunciarsi in sede di rinvio.6.
I motivi quinto, sesto e settimo possono essere trattaticongiuntamente.Con il quinto motivo di ricorso, Aria s.p.a. ha denunciato l’omesso esamedi fatti decisivi in relazione all’assegnazione da parte di Finlombarda s.p.a.di obiettivi individuali negli anni 2013/2014 e al riconoscimento dellarelativa retribuzione variabile individuale (premi M.B.O.), ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 5 c.p.c.; in via subordinata, con il sesto motivo la stessaha denunciato la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218, 1223,1362 e 2697 c.c. e art. 115 c.p.c. in relazione all’affermata responsabilitàrisarcitoria di Finlombarda s.p.a. per la mancata assegnazione degli obiettivinegli anni 2013/2014 e al risarcimento da perdita di chance, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 e 4 c.p.c.; con il settimo motivo, sempre in viasubordinata, ha denunciato la violazione e/o falsa applicazione degli artt.1218, 1223, 1362 2099 e 2697 c.c. per il medesimo fatto, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 e 4.Prendendo le mosse dal quinto motivo, la censura in esame èinammissibile, operando il limite della c.d. "doppia conforme" di cui all'art.348-ter, comma 5, cod. proc. civ., introdotto dall'articolo 54, comma 1, lett.a), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis nel presente giudizio, enon avendo la ricorrente dimostrato che le ragioni di fatto, poste a base,rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di appello,erano fra loro diverse (ex multis, Cass. n. 26860 del 18/12/2014;
Cass. n.11439 dell’11/05/2018).Osserva al riguardo il Collegio che, contrariamente a quanto sostenuto,le motivazioni sulla base delle quali la Corte d’appello ha ritenutosussistente l’inadempimento della Finlombarda s.p.a. all’obbligo difissazione degli obiettivi individuali sono a ben vedere sovrapponibili aquelle contenute nella sentenza di primo grado, atteso che in entrambe lepronunce veniva valorizzata la distinta fonte dei sistemi premiali, in un casoNumero registro generale 17594/2022Numero sezionale 282/2026Numero di raccolta generale 8745/2026Data pubblicazione 08/04/2026rappresentata dalla pattuizione individuale (premio R.V.A.) e nell’altro dallacontrattazione aziendale (premio M.B.O.), laddove il passaggio dellasentenza di primo grado in cui è riportato un precedente del medesimoTribunale recante la distinzione tra obiettivi aziendali e individuali, che vieneinvocato dalla società al fine di sostenere la diversità di ratio decidendi,appare piuttosto riferito all’aspetto della quantificazione del danno, comequale il giudizio di irrilevanza dei distinti sistemi premiali è fondato propriosulla natura individuale della pattuizione avente a oggetto la R.V.A..In ogni caso si rileva che il motivo è inammissibile anche sotto altroaspetto, per non essere conforme al paradigma dell’attuale testodell’articolo 360 n. 5 c.p.c. (omesso esame di un fatto storico decisivo delgiudizio ed oggetto di discussione delle parti), non avendo la partericorrente, su cui incombeva il relativo onere, dedotto le ragioni delladecisività del fatto storico in esame.Parimenti inammissibili si palesano il sesto e il settimo motivo attesoche, oltre a non confrontarsi con il fondamento della decisione per quantoillustrato in relazione al quinto motivo, mirano inammissibilmente, il sesto,a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e, il settimo, unarivalutazione dei fatti, entrambi preclusi nel giudizio di cassazione.7.
Venendo al ricorso proposto da Finlombarda s.p.a. con il primo motivosi eccepisce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2112 c.c. inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., censurando l’interpretazionedell’art. 2112 c.c. fornita dalla Corte d’appello nella parte in cui si è datodelle condizioni del lavoratore, al quale non può, ad esempio, esserediminuita la retribuzione o aumentato l’orario di lavoro. Il principio valeanche qualora tali diritti del lavoratore non siano disciplinati dalla legge odal contratto, ma trovino il proprio fondamento in un uso aziendaleconsolidato nel tempo presso il datore di lavoro cedente.
In casi simili ilcomportamento ripetuto nel tempo in modo costante diventa una vera epropria prassi aziendale che diventa parte integrante del rapporto di lavoroNumero registro generale 17594/2022Numero sezionale 282/2026Numero di raccolta generale 8745/2026e come tale vincola il datore di lavoro. Non vi è dubbio che nella fattispecieData pubblicazione 08/04/2026il diritto alla RVA fosse previsto in una pattuizione integrativa del contrattodi assunzione e che, come tale, debba considerarsi rientrare nei diritti cheil lavoratore trasferito ha diritto a conservare presso la cessionaria, pergiurisprudenza costante infatti l’art. 2112 cc prevede il mantenimento deltrattamento economico attribuito al cedente e non solo dei minimi tabellari”.La ricorrente incidentale censura la decisione per avere riconosciuto allagaranzia di cui all’art. 2112 c.c. una ampiezza tale da ricomprendere, nelsuo ambito, anche la retribuzione accessoria di carattere premiale la cuirisultati dell’attività svolta dal lavoratore e in particolare dal raggiungimentodegli obiettivi individuali.Il motivo è infondato.Come risulta dalla sentenza impugnata, oltre a essere pacifico tra leparti, la retribuzione variabile aziendale era stata riconosciuta ai lavoratoria mezzo pattuizione individuale integrativa del contratto di assunzione ecorrisposta sino alla cessione, per cui viene in rilievo il primo comma dell’art.2112 c.c. che stabilisce In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto dilavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti chene derivano (cfr.
Cass. n. 24145 del 2020).Ne deriva l’inconferenza del richiamo operato dalla società a precedentidi questa Corte che si riferiscono alla diversa ipotesi di trattamentiriconosciuti dalla contrattazione collettiva nazionale, territoriale o aziendale,di cui si occupa il terzo comma dell’art. 2112 c.c..Quanto all’ampiezza da riconoscere alla garanzia accordata al lavoratoredal primo comma dell’art. 2112 c.c., la tesi di parte ricorrente incidentalenon si giustifica né alla luce del tenore letterale della disposizione, né dellespecifiche circostanze del caso concreto.Sotto il primo aspetto, va invero rilevato come il riferimentotendenzialmente omnicomprensivo contenuto nella norma ( tutti idiritti ) non consente di limitarne aprioristicamente la portata al solotrattamento retributivo fondamentale, con esclusione di quello accessorio,Numero registro generale 17594/2022Numero sezionale 282/2026Numero di raccolta generale 8745/2026Data pubblicazione 08/04/2026purché si tratti di diritti derivanti dal precedente rapporto, unica condizionerichiesta.Sotto il secondo aspetto, la sentenza impugnata ha evidenziato che, daiprospetti a firma del Direttore generale della Cestec s.p.a., emergeva che,per gli anni 2008, 2009 e 2010, erano stati previsti degli aumenti retributivifissi, in misura pari alle percentuali del 10% per Mozzi e del 20% per Bellidi R.A.L., importi che erano stati di fatto corrisposti sottoforma di premio alraggiungimento di obiettivi individuali, come risultava dalle buste paga.Coerentemente la Corte, non avendo ravvisato nella sottoscrizione dellelettere inerenti le operazioni societarie e nei successivi comportamenti ditolleranza dei lavoratori una rinuncia a tale emolumento, ha concluso, conmotivazione che in tal modo supera anche le obiezioni fondate sulla naturaincerta ed eventuale dello stesso, nel senso della illegittimità delcomportamento datoriale che ne ometteva la corresponsione in spregiodella garanzia conservativa di cui al primo comma dell’art. 2112 c.c..8.
Il secondo e il quarto motivo del ricorso incidentale possono esseretrattati congiuntamente.Il secondo motivo, con cui viene eccepita la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 1218 e 2112 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c., per avere la sentenza impugnata ravvisato un inadempimentoall’obbligo di fissazione degli obiettivi individuali, senza considerarel’esistenza in Finlombarda s.p.a. di propri sistemi premiali (cc.dd. V.A.P. eM.B.O.) in relazione ai quali vi era stata la fissazione di obiettivi (anche)individuali, è inammissibile, oltre che infondato.Sotto il primo aspetto, osserva il Collegio come, di là dal formalerichiamo dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la parte a ben vedere ha intesodenunciare non una violazione di norme, ma piuttosto una diversavalutazione del fatto costituente inadempimento - omessa fissazione diobiettivi individuali per il conseguimento della R.V.A. -, contrapponendo aquella espressa dalla Corte territoriale la propria difforme valutazione, dalche deriva l’inammissibilità della censura.
Il motivo è altresì infondatoNumero registro generale 17594/2022Numero sezionale 282/2026Numero di raccolta generale 8745/2026Data pubblicazione 08/04/2026esplicita premessa della derogabilità unilaterale all’obbligo dicorresponsione della R.V.A., che per quanto detto rappresenta un assuntodi partenza errato.Analoghe considerazioni conducono all’inammissibilità del quartomotivo, con cui si censura la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1223c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per omessa detrazionedall’importo liquidato a titolo risarcitorio di quanto percepito a titolo diretribuzione variabile in Finlombarda s.p.a. e Infrastrutture Lombardes.p.a., in quanto anch’esso diretto a ottenere una rivalutazione in fattopiuttosto che a far valere una violazione e/o falsa applicazione dellarichiamata norma di legge.9.
E’ infine infondato il terzo motivo del ricorso incidentale con cui èstata eccepita la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223, 2043,2059 c.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., peravere la sentenza impugnata inammissibilmente fondato l’accoglimentodella domanda risarcitoria su di una mera presunzione ancorata ai risultaticonseguiti dai lavoratori negli anni precedenti alle cessioni, in difetto diallegazione circa il fatto che anche presso le cessionarie gli stessi avrebberoconseguito tali obiettivi.Va, invero, rilevato come la Corte territoriale non appare essersidiscostata dall’insegnamento secondo cui, in tema di risarcimento del dannoda perdita della chance di percepire la parte variabile della retribuzione, lostesso può essere liquidato in via equitativa quando il dipendente fornisce,anche mediante presunzioni o secondo parametri di probabilità, la prova deisuoi elementi costitutivi tra cui, in particolare, il possibile vantaggio perso,che nel caso di specie è stata fornita attraverso l’incontestatacorresponsione della R.V.A. in misura piena in tutti gli anni precedenti lacessione del rapporto da Cestec s.p.a. a Finlombarda s.p.a..10.
In conclusione, dichiarata l’inammissibilità dei motivi primo, quinto,sesto e settimo del ricorso principale, lo stesso va accolto limitatamente alsecondo motivo di impugnazione, con assorbimento degli altri, e per l’effettola sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversaNumero registro generale 17594/2022Numero sezionale 282/2026Numero di raccolta generale 8745/2026composizione; il ricorso incidentale va respinto per inammissibilità delData pubblicazione 08/04/2026secondo e quarto motivo ed infondatezza del primo e del terzo.
Le spese dilite seguono la soccombenza come in dispositivo.Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto dovuto per il ricorsoincidentale, ove dovuto. P.Q.Mriuniti i ricorsi, dichiara inammissibili i motivi primo, quinto, sesto e settimodel ricorso principale, accoglie il secondo e dichiara assorbiti gli altri;dichiara inammissibili il secondo e il quarto motivo del ricorso incidentale einfondati il primo e il terzo; cassa la sentenza con riguardo al motivo accolto,con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione chedeciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità; condanna la societàricorrente incidentale al pagamento, in favore dei controricorrenti, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% in favore di ciascuno di essi.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrenteincidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21/01/2026.Il PresidenteMARGHERITA MARIA LEONE