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Ordinanza — n. 8744/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses dismissal appeal as preventive measures do not automatically invalidate labor contracts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8744/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the employee's appeal against a dismissal for disciplinary reasons, ruling that the subsequent judicial preventive measure did not retroactively invalidate the employment contract. The lower court correctly identified that the employee's role as a key figure in a criminal organization rendered the contract void ab initio under mandatory law, rather than constituting a valid dismissal. The court emphasized the legal autonomy between preventive measures and labor sanctions, noting that the employee's late argument regarding a new preventive decision lacked specificity and failed to alter the established facts.

Regesto Legislator

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Art. 34, 35, 360 c.p.c.; Art. 3, co. 2 d.lgs. 23/2015; Art. 2119 c.c.: A labor contract concluded with a person subject to preventive measures is void ab initio due to mandatory prohibition, and subsequent changes in preventive status do not retroactively validate the contract or justify a dismissal.

Parole chiave

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preventive measures labor contract validity mandatory prohibition disciplinary dismissal criminal organization legal autonomy void ab initio licenziamento collettivo

Disposizioni normative citate

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Art. 34 d.lgs. n. 159/2011
23/2015, nonché la condanna della società al risarcimentodi danni non patrimoniali, di tipo biologico ed esistenziale, nonché allaprofessionalità e all’immagine.2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale rigettava le domande,evidenziando che soprattutto dal decreto ex art. 34 d.lgs.
Art. 35, co. 3 d.lgs. n. 159/2011
Quel Giudice ricordava come, aisensi dell’art. 35, co.
Art. 3, co. 2 d.lgs. n. 23/2015
23/2015, nonché la condanna della società al risarcimentodi danni non patrimoniali, di tipo biologico ed esistenziale, nonché allaprofessionalità e all’immagine.2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale rigettava le domande,evidenziando che soprattutto dal decreto ex art. 34 d.lgs.
Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
ha resistito con controricorso.6.- Il ricorrente ha depositato memoria.7.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co.
Art. 2119 c.c.
ilricorrente lamenta ancora “violazione e falsa applicazione” dell’art. 2119 c.c.per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente la giusta causa dilicenziamento.
art. 34 d.lgs. n. 159/2011
23/2015, nonché la condanna della società al risarcimentodi danni non patrimoniali, di tipo biologico ed esistenziale, nonché allaprofessionalità e all’immagine.2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale rigettava le domande,evidenziando che soprattutto dal decreto ex art. 34 d.lgs.
art. 2119 c.c
ilricorrente lamenta ancora “violazione e falsa applicazione” dell’art. 2119 c.c.per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente la giusta causa dilicenziamento.
art. 1324 c.c
applicabili agli attiunilaterali ex art. 1324 c.c.
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Testo completo

all’avv. Ferdinando Salmeri.ricorrentecontroCaronte Tourist s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difesodagli avv.ti Maurizio Tavilla e Federico D'Angelo.controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’Appello di Messina n. 844/2024 pubblicatain data 29/11/2024, n.r.g. 96/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 14/01/2026 dalConsigliere dott. Francescopaolo Panariello.1.- Massimo Buda era stato dipendente di Caronte Tourist s.p.a. daagosto 2018 fino al 22/03/2021, quando era stato licenziato per ragionidisciplinari (essere inserito nella cosca di indrangheta Imerti-Buda; gestire difatto le imprese appaltatrici della disinfestazione delle navi e dellaprenotazione dei biglietti, curando gli interessi di tali aziende in conflitto diNumero registro generale 10129/2025Numero sezionale 169/2026Numero di raccolta generale 8744/2026Data pubblicazione 08/04/2026interessi con la propria datrice di lavoro; esercitare pressioni su impreseterze, avvalendosi del proprio ruolo nell’organizzazione mafiosa e della suaposizione all’interno dell’azienda; utilizzare metodi di intimidazione neiconfronti di terzi; aver esposto l’azienda al clamore mediatico che avevaaccompagnato le indagini anche su di lui svolte dalla Procura della Repubblicadi Reggio Calabria), sulla base di circostanze apprese dal decreto disottoposizione della società ad amministrazione giudiziaria ai sensi dell’art.34 d.lgs. n. 159/2011 (codice antimafia), più volte prorogata fino al massimoedittale di due anni.Egli impugnava il licenziamento dinanzi al Tribunale di Messina, eccependol’insussistenza dei fatti contestati, sia dal punto di vista materiale chegiuridico.

Pertanto chiedeva la tutela reintegratoria (c.d. reale) di cui all’art.3, co. 2, d.lgs. n. 23/2015, nonché la condanna della società al risarcimentodi danni non patrimoniali, di tipo biologico ed esistenziale, nonché allaprofessionalità e all’immagine.2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale rigettava le domande,evidenziando che soprattutto dal decreto ex art. 34 d.lgs. n. 159/2011emergesse il ruolo centrale del Buda quale tramite con la cosca, quale “terroredei camionisti”, quale reale terminale delle attività delle società appaltatricidi servizi da parte della sua datrice di lavoro.

Quel Giudice ricordava come, aisensi dell’art. 35, co. 3, d.lgs. n. 159 cit., per coloro nei cui confronti siairrogata una misura di prevenzione vige il divieto di svolgere funzioni dicoadiutore o di diretto collaboratore dell’amministratore giudiziarionell’attività di gestione, con la conseguente nullità del contratto di lavorocontrario a quel divieto posto da norma imperativa, sicché non sussisteva unvero e proprio licenziamento, né poteva applicarsi la tutela lavoristica controil licenziamento. In via alternativa evidenziava che dalle intercettazioni eranoemersi i comportamenti del Buda quale reale dominus delle impreseappaltatrici dei servizi della sua datrice di lavoro, così come le intimidazioniai camionisti e nei confronti di altri dipendenti, di cui egli addirittura si eravantato.3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava ilgravame interposto dal Buda.Numero registro generale 10129/2025Numero sezionale 169/2026Numero di raccolta generale 8744/2026Data pubblicazione 08/04/2026Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) la contestazione disciplinare è sufficientemente specifica, essendosufficiente anche il rinvio per relationem ad atti dei quali il dipendenteincolpato abbia già conoscenza (Cass. n. 2924072017;

Cass. n.23771/2018), perché in tal caso è comunque consentita un’adeguatadifesa;b) ciò è quanto avvenuto nel caso in esame, in cui la società ha enucleatoi comportamenti illeciti contestati al dipendente;c) peraltro il Buda non ha mai contestato o negato che il decreto emessoex art. 34 d.lgs. n. 159/2011 gli fosse perfettamente noto;d) quindi il Tribunale si è limitato a prendere atto che il Buda, pur aconoscenza di tutti i particolari necessari a difendersi, comprese letrascrizioni delle intercettazioni in cui egli esprimeva più volte concetticompromettenti, si era limitato ad una contestazione generica, ossia dinon avere alcun ruolo nelle società appaltatrici dei servizi commissionatidalla sua datrice di lavoro;e) non una parola in senso difensivo il Buda ha speso con riguardo alleminacce a mano armata e alle intromissioni per le assunzioni dipersonale;f) dunque il procedimento ex art. 7 L. n. 300/1970 è stato rispettato ecorretta è stata la valutazione del Tribunale degli addebiti, alla luce delleevidenze documentali non puntualmente contrastate dal Buda;g) la gravità di tali addebiti è tale da non lasciare dubbi sulla sussistenzadella giusta causa ex art. 2119 c.c., senza necessità di ricorrere alleprevisioni del CCNL, che comunque all’art. 31, co. 10, prevede illicenziamento per giusta causa per “atti che portino pregiudizio … alladisciplina, alla morale … alla sicurezza delle persone e delle strutture,l’abuso di fiducia”, tutte ipotesi che ricorrono manifestamente nel casoin esame;h) resta in tal modo assorbita l’altra questione, inerente l’altra autonomaratio decidendi, relativa alla nullità del rapporto di lavoro conconseguente inapplicabilità della disciplina lavoristica di cui all’art. 7 L.n. 300/1970.Numero registro generale 10129/2025Numero sezionale 169/2026Numero di raccolta generale 8744/2026Data pubblicazione 08/04/20264.- Avverso tale sentenza Buda Massimo ha proposto ricorso percassazione, affidato a tre motivi.5.- Caronte Tourist s.p.a. ha resistito con controricorso.6.- Il ricorrente ha depositato memoria.7.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 7 L. n. 300/1970per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente il requisito della specificitàdella contestazione disciplinare.Il motivo è inammissibile.Questa Corte ha più volte affermato che l'apprezzamento del necessariorequisito della specificità della contestazione disciplinare - da condurresecondo i canoni ermeneutici di cui all’art. 1362 ss. c.c. applicabili agli attiunilaterali ex art. 1324 c.c. - è riservato al giudice di merito, la cui valutazioneè sindacabile in sede di legittimità solo mediante precisa censura di violazionedi quei canoni ermeneutici, nella specie neppure prospettata (Cass. n.13667/2018).Inoltre, considerata l’ammissibilità di una contestazione disciplinare perrelationem (Cass. n. 29240/2017), per ritenere integrata la violazione delprincipio di specificità è necessario che si sia verificata una concreta lesionedel diritto di difesa (Cass. n. 9590/2018), nella specie prospettata dal Budasoltanto in astratto, ossia senza indicare quali specifiche e concrete ragioni oquali argomenti avrebbe potuto articolare ed eccepire.2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 2119 c.c. peravere la Corte territoriale ritenuto sussistente la giusta causa dilicenziamento.Il motivo è inammissibile.Questa Corte ha più volte affermato che in materia di sanzioni disciplinari,il giudizio di proporzionalità tra licenziamento e addebito contestato èdevoluto al giudice di merito, in quanto implica un apprezzamento dei fattiche hanno dato origine alla controversia, ed è sindacabile in sede di legittimitàNumero registro generale 10129/2025Numero sezionale 169/2026Numero di raccolta generale 8744/2026soltanto quando la motivazione della sentenza impugnata sul punto manchiData pubblicazione 08/04/2026del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell'essere stataarticolata su espressioni od argomenti tra loro inconciliabili, oppuremanifestamente ed obiettivamente incomprensibili, ovvero ancora sia viziatada omesso esame di un fatto avente valore decisivo, nel senso che l'elementotrascurato avrebbe condotto con certezza ad un diverso esito dellacontroversia (ex multis Cass. n. 107/2024).Nessuno di tali vizi sussiste nella sentenza impugnata, nella quale i Giudicid’appello – contrariamente alla doglianza del Buda (v. ricorso per cassazione,p. 42) – hanno richiamato come fonte del proprio convincimento il contenutodelle intercettazioni, ritenuto rivelatore della fondatezza di tutti gli addebiticontestati in via disciplinare al Buda.Sul piano della valutazione della gravità, poi, la Corte territoriale ha fattoriferimento alla natura delittuosa di molti di quei comportamenti, nonché allaprevisione del CCNL (art. 31, co. 10).

Tanto è ampiamente sufficiente arendere chiaro il percorso logico-giuridico seguito per pervenire a queldeterminato convincimento.3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. ilricorrente lamenta ancora “violazione e falsa applicazione” dell’art. 2119 c.c.per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente la giusta causa dilicenziamento. In particolare invoca un fatto sopravvenuto, rappresentato daldecreto n. 10 del 27/01/2025 (divenuto definitivo in data 18/02/2025), concui la Corte d’appello di Reggio Calabria, in riforma del decreto emesso ex art.34 d.lgs. n. 159/2011 dal locale Tribunale, ha rigettato l’istanza della Procuradella Repubblica di applicazione delle misure di prevenzione nei suoi confronti.Il motivo è inammissibile per plurime ragioni.In primo luogo è privo di specificità, non avendo il ricorrente dedotto eargomentato in quale modo ed in quali termini il citato provvedimentosopravvenuto abbia inciso sui fatti oggetto di contestazione disciplinare.

Lededuzioni contenute in memoria sul punto sono tardive e quindi inammissibili,posto che dovevano essere già articolate in occasione del ricorso percassazione, avendo la memoria funzione solo illustrativa di doglianze giàcompiutamente e specificamente articolate con il motivo di ricorso.In secondo luogo, va evidenziato che la valutazione del giudice delle misureNumero registro generale 10129/2025Numero sezionale 169/2026Numero di raccolta generale 8744/2026Data pubblicazione 08/04/2026di prevenzione ha ad oggetto la pericolosità sociale, ossia un insieme dielementi che ineriscono alla valutazione prognostica del pericolo della futuracommissione di reati che si intende scongiurare.

Quindi si tratta di elementiper definizione diversi e distinti da quelli rilevanti ai fini disciplinari nelrapporto di lavoro.Peraltro, l’eventuale insufficienza del quadro indiziario ai fini delle misuredi prevenzione non si traduce in un’automatica insufficienza del quadroprobatorio ai fini della sanzione disciplinare comminata dal datore di lavoro,sussistendo e rilevando, anzi, l’autonomia dei due giudizi (più volte invocatadallo stesso ricorrente), consacrata dai diversi e reciprocamente indifferentiregimi giuridici di ammissibilità e di rilevanza probatoria previstidall’ordinamento nei due settori (quello delle misure di prevenzione e quellodel rapporto di lavoro subordinato).In ogni caso il richiamo, da parte della Corte territoriale nella sentenzaimpugnata, ai contenuti delle intercettazioni come fonte di prova dellasussistenza degli addebiti esclude comunque rilievo a quella diversa decisioned’appello in materia di misure di prevenzione.4.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare allacontroricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida ineuro 6.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario dellespese generali e accessori di legge.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data14/01/2026.La Presidentedott.ssa Margherita Leone