Cassation appeal dismissed for non-compliance with 40-day response deadline under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Bologna Court of Appeal's decision extinguished due to the appellant's failure to respond within the statutory period. The appellant, Aniello Mele, did not request a ruling on the appeal proposal submitted by the respondent, Top Secret Investigazioni E Sicurezza S.r.l., within the required forty days. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a cassation appeal proposal within forty days constitutes a waiver, resulting in the extinction of the proceedings and the losing party bearing the costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
ato Aniello Mele-ricorrente-controTop Secret Investigazioni E Sicurezza S.r.l. in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato LucaMassari-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n.667/2024depositata il 29/11/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 11302/2025Numero sezionale 253/2026Numero di raccolta generale 8735/2026Data pubblicazione 08/04/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 07/04/2026Antonella Pagetta