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Ordinanza Interlocutoria — n. 8733/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits case to assign a section for jurisdiction over employment dispute with Senate President.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 8733/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal admissible and remitted the case to the First President for section assignment. The appellant argued that the lower court lacked jurisdiction because the employment relationship involved a Senator, not the Senate administration itself. The court found no precedent resolving this specific jurisdictional issue regarding individual Senators versus their administrations.

Regesto Legislator

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Art. 12 Regolamento Senato; DPS n. 11437/2010: The Court remits cases concerning the jurisdiction over employment disputes involving individual Senators to the First President for section assignment due to the absence of settled precedent on whether such disputes fall under Senate self-jurisdiction.

Parole chiave

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Senate self-jurisdiction employment relationship individual Senator Cassation remittal Section assignment jurisdictional conflict labor law violazione dei doveri di servizio

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1 e n. 3, c.p.c.
Con il secondo motivo si denuncia, in via subordinata e aisensi dell’art. 360, n. 1 e n. 3, c.p.c., la violazione o falsaapplicazione dell’art.
Art. 374, primo comma, c.p.c.
P.Q.MLa Corte, ai sensi dell’art. 374, primo comma, c.p.c., rimette gliricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione.Così deciso nell’adunanza camerale del 14 gennaio 2026La PresidenteMargherita Maria Leone
Art. 380 bis.1 c.p.c.
Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.,come modificato dal d.lgs.
Art. 12 Regolamento Senato
3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 12Regolamento Senato, del DPS 11437/2010, dell’art.
DPS n. 11437/2010
art. 64 Cost
La Corte territoriale ha richiamato: l’art. 64 Cost.
art. 63 Cost
art. 409 c.p
12Regolamento Senato, del DPS 11437/2010, dell’art. 409 c.p.c.,degli artt.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U. n. 4312 del 2024
Cass., Sez. L., n. 21972 del 2018
4312del 2024 che ha escluso un conflitto negativo di giurisdizione inrelazione al rapporto di lavoro intercorso tra le ricorrenti ed ilSenato della Repubblica; Cass., Sez. L., n. 21972 del 2018 intema di ricorso straordinario per cassazione; Cass., Sez.
Cass., Sez. U., n. 27396 del 2014
Cass., Sez. U., n. 27863 del 2008
Cass., sez. U., n. 11019 del 2004
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Testo completo

IO, STEFANO GUADAGNO;2026 - controricorrente –avverso la sentenza n. 3206/2024 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 25/11/2024 R.G.N. 3802/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del14/01/2026 dalla Consigliera CARLA PONTERIO.1. Con ricorso depositato l’8 marzo 2021 Stefania Ferrari hacitato in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma in funzione digiudice del lavoro, l’on. Renato Schifani, nella qualità Ndumi eerox re gistro generale 10627/2025Numero sezionale 164/2026Presidente del Senato della Repubblica, al fine di ottenNeumreero ldai r accolta generale 8733/2026declaratoria di l’illegittimità del licenziamento intimatole l’D1at a pubblicazione 08/04/2026agosto 2017 e la condanna alla reintegra e al risarcimento deldanno pari alla retribuzione globale di fatto dalla data dellicenziamento fino alla reintegra oppure, in subordine, ilrisarcimento del danno pari alle retribuzioni non percepite finoalla scadenza del contratto da individuarsi nella data dell’1marzo 2023 e, comunque, in data non anteriore al 23 marzo2018.1.1.

La ricorrente ha allegato di avere avviato sin dal 2009,durante la XVI Legislatura, in qualità di giornalista eintermediaria nel campo dell’arte e della cultura, alcunecollaborazioni con il Senato all’epoca presieduto dall’on.Schifani; di avere ricevuto da questi, a decorrere dal 1° gennaio2015, nel corso della XVII legislatura, un incarico – senzatermine finale né indicazione di uno specifico progetto – di“collaboratore culturale–co.co.pro.”, con precisazione da partedel medesimo Onorevole che il compenso mensile sarebbe statonormativa vigente (DPS n. 11437 del 6 febbraio 2010 esuccessive modificazioni e integrazioni», e che«L’Amministrazione del Senato, in mio nome e per mio conto,assicurerà unicamente la corresponsione del compenso el’effettuazione degli adempimenti fiscali e contributivi dovuti perlegge”; di essere entrata a far parte della segreteria particolaredell’ex-Presidente in virtù di un rapporto di collaborazionediretto con quest’ultimo ed in applicazione della normativaspeciale, che attribuisce agli ex-Presidenti una dotazionefinanziaria per le due legislazioni successive alla cessazionedella carica di Presidente; che la collaborazione è stataNumero registro generale 10627/2025sostituita, a decorrere dal 1.1.2016, da un rapporto di lavoroN umero sezionale 164/2026Numero di raccolta generale 8733/2026subordinato sempre alle dirette dipendenze dell’Onorevole e coDnat a pubblicazione 08/04/2026finanziamento a carico dell’amministrazione del Senato; diavere ricevuto ad agosto 2017 la liquidazione del trattamento difine rapporto non preceduta da alcuna comunicazione dicessazione del rapporto lavorativo.1.2.

Il Tribunale di Roma ha dichiarato il proprio difetto digiurisdizione sul rilievo che il rapporto oggetto di causarientrasse nella sfera della autodichia del Senato.1.3. La Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello di Tizianaordinario.1.4. La Corte territoriale ha richiamato: l’art. 64 Cost. cheRegolamento del Senato, che trova fondamento nell’art. 64 cit.,ed attribuisce al Senato il potere di adottare regolamenti internie “provvedimenti relativi al personale”, senza alcunaspecificazione sulla tipologia di rapporto (dipendente o meno) esulla individuazione della parte datoriale; l’art. 72 del testounico delle norme regolamentari riguardanti il personale delSenato della Repubblica che individua l’organo competente (laCommissione Contenziosa) a decidere le controversie instauratedai “dipendenti del Senato” – che dunque implicitamentevengono collocate tra quelle certamente rientranti nellagiurisdizione domestica del Senato medesimo –, senza tuttaviacircoscrivere in modo espresso la giurisdizione domestica a talirapporti e, dunque, senza delimitare i confini di talegiurisdizione.La sentenza impugnata ha giudicato non dirimente l’inesistenzadi una norma di rango costituzionale che espressamentepreveda la giurisdizione domestica sulla particolare tipologia dirapporto di lavoro per cui è causa ed ha ritenuto necessariNou mfaerroe re gistro generale 10627/2025Numero sezionale 164/2026ricorso alla analogia iuris, valorizzando la ratio della autoNudmicerho idai r accolta generale 8733/2026delle Camere, come ribadita dalla Corte costituzionale con Dlaat a pubblicazione 08/04/2026sentenza n. 262 del 2017.

A tal fine, ha richiamato quale“provvedimento relativo al personale” adottato dal Senato, ild.P.S. (decreto del Presidente del Senato) n. 11437/2010 e, inparticolare, gli articoli 7, 10, 18 e 26, ricavando dall’esameincrociato di tali disposizioni come i rapporti di lavoro oggettodel decreto, sebbene aventi natura fiduciaria e instaurati noncon l’Amministrazione del Senato ma con il singolo Presidente oSenatore, avessero la loro ragion d’essere nella caricaistituzionale da costoro rivestita e nella “attività politico-istituzionale” ad essi demandata, tanto da essere, da un lato,condizionati nella durata al permanere della “carica di Senatore”o alla “fine della Legislatura” e, dall’altro, posti economicamentea totale carico dell’Amministrazione, incaricata della“corresponsione dei compensi”, parametrati a quelli deidipendenti del Senato, nonché “degli adempimenti fiscali eprevidenziali”, in virtù della designazione che il Senatorecomunichi formalmente “agli Uffici dell’Amministrazione”; cheanaloghe caratteristiche hanno i rapporti di lavoro che fannocapo al Presidente del Senato (per il personale del Gabinetto edell’Ufficio Stampa), nonché ai Senatori componenti delConsiglio di Presidenza, cioè a figure che all’attualità sono organidel Senato alla stregua della stessa Costituzione (art. 63 Cost.).Sulla base di tale quadro normativo, i giudici di appello, esclusaogni distinzione tra il personale dipendente dal Vice Presidentedel Senato e il personale dipendente dall’ex-Presidente, hannoritenuto che i rapporti instaurati nell’ambito delle segreterieparticolari - la cui disciplina ed organizzazione è normata conapposito regolamento del Senato ed il cui ruolo risultafunzionale allo svolgimento di attività politico-istituzionaNluem edroa re gistro generale 10627/2025Numero sezionale 164/2026parte di soggetti che, all’interno del Senato, rivNeusmteoron doi r accolta generale 8733/2026all’attualità o hanno rivestito particolari cariche istituzionali (trDaat a pubblicazione 08/04/2026cui Presidente, Vice Presidente, ex Presidente del Senato), cosìda poter essere qualificate come “apparati amministrativiserventi” nell’accezione data dalla Corte Costituzionale(sentenza n. 262/2017) - dovessero essere coperti dallegaranzie di autonomia e indipendenza che afferiscono all’organocostituzionale.

In base all’art. 12 del Regolamento del Senato,che menziona genericamente il “personale” (anziché piùpropriamente “i dipendenti” del Senato), e rilevato che ilrapporto per cui è causa rientra nell’apposita normativa con cuiil Senato ha inteso “regolare da sé i rapporti” con il “personale”delle proprie “strutture amministrative serventi” (il d.P.S. n.11437/2010), la Corte di merito ha concluso per l’assenza digiurisdizione del giudice ordinario al fine di garantirel’autonomia dell’organo costituzionale.2. Avverso la sentenza Tiziana Ferrari ha proposto ricorso percassazione con due motivi.

Renato Schifani ha resistito concontroricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.3. Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.,come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360,n. 1 e n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 12Regolamento Senato, del DPS 11437/2010, dell’art. 409 c.p.c.,degli artt. 12 e 14 disp. prel. c.c., anche in relazione all’art. 102Cost., per avere la sentenza impugnata esteso la giurisdizionedell’autodichia del Senato a un rapporto di lavoro intercorso traun singolo senatore e una lavoratrice estraneaall’amministrazione del Senato e non dipendente dell’oNrugmaenroo re gistro generale 10627/2025Numero sezionale 164/2026costituzionale, in assenza di qualsiasi previsione di autodNicumheirao dei r accolta generale 8733/2026in violazione del divieto di applicazione analogica di norme Deat a pubblicazione 08/04/2026principi aventi carattere eccezionale.2.

Con il secondo motivo si denuncia, in via subordinata e aisensi dell’art. 360, n. 1 e n. 3, c.p.c., la violazione o falsaapplicazione dell’art. 12 del Regolamento del Senato, del DPS11437/2010, degli artt. 12 e 14 disp. prel. c.c.; dell’art. 409c.p.c., in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., all’art. 6 dellaCEDU e all’art. 47 CDFUE, per avere la sentenza impugnataritenuto compatibile con le garanzie del giusto processol’attribuzione della giurisdizione a un organo composto dacolleghi e compagni di partito di una delle parti e retto da normedi funzionamento inaccessibili all’altra parte.3.

I motivi di ricorso in esame pongono, sotto diversi profili, lasola questione della individuazione del giudice munito digiurisdizione in relazione al rapporto di lavoro svolto tra le partiin causa; tale questione non appare prima facie risolta inprecedenti pronunce di questa Corte (v. Cass., Sez. U. n. 4312del 2024 che ha escluso un conflitto negativo di giurisdizione inrelazione al rapporto di lavoro intercorso tra le ricorrenti ed ilSenato della Repubblica; Cass., Sez. L., n. 21972 del 2018 intema di ricorso straordinario per cassazione; Cass., Sez.

U., n.27396 del 2014 sul rapporto di lavoro del dipendente di ungruppo parlamentare del Senato; Cass., Sez. U., n. 27863 del2008 relativa ai dipendenti dei gruppi parlamentari dellaCamera dei deputati; Cass., sez. U., n. 11019 del 2004 sullaautodichia della Camera dei deputati in tema di controversie che5234 del 1998 sul rapporto di lavoro instaurato tra unparlamentare della Camera dei deputati ed il suo segretario –Numero registro generale 10627/2025collaboratore) e ciò rende doverosa la rimessione degli atti alN umero sezionale 164/2026Numero di raccolta generale 8733/2026Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle SezionDait a pubblicazione 08/04/2026unite.

P.Q.MLa Corte, ai sensi dell’art. 374, primo comma, c.p.c., rimette gliricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione.Così deciso nell’adunanza camerale del 14 gennaio 2026La PresidenteMargherita Maria Leone