Decreto — n. 8730/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato PietroChichiarelli-ricorrente-controGiansante Maria Antonietta, rappresentata e difesa dall'avvocato EnricoOrlandi unitamente all’avvocato Giuseppe Giannini-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila n.40/2025 depositatail 06/02/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 8730/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
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la in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato PietroChichiarelli-ricorrente-controGiansante Maria Antonietta, rappresentata e difesa dall'avvocato EnricoOrlandi unitamente all’avvocato Giuseppe Giannini-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila n.40/2025 depositatail 06/02/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 18116/2025Numero sezionale 251/2026Numero di raccolta generale 8730/2026Data pubblicazione 08/04/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 07/04/2026Antonella Pagetta