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Decreto — n. 8729/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's withdrawal, ordering them to pay opposing party's legal costs.

Numero d'incarto Decreto — n. 8729/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the case. The court confirmed that under Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure, a withdrawal is valid without requiring the opposing party's acceptance because it extinguishes the interest in contesting the judgment. Consequently, the court ruled that the withdrawing party must bear the litigation costs, totaling €3,200, as no circumstances justified cost compensation.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.: A party's withdrawal from an appeal extinguishes the proceedings without the need for the opposing party's acceptance, provided the withdrawal is timely and voluntary, thereby obligating the withdrawing party to pay the litigation costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings litigation costs allocation Code of Civil Procedure interest in contesting spese di difesa rinuncia alle prestazioni d'assicurazione anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
art. 391 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 28/05/2020, n. 10140
Cass. 28/05/2020, n. 10140);ritenuto pertanto che l’estinzione debba essere dichiarata con decreto aisensi dell’art.
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Testo completo

esentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Avvocatura Generale Dello Stato .-ricorrente-controVerde Francesco, Lucarelli Anna, rappresentati e difesi dall'avvocato LianaNesta-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.1787/2025depositata il 09/04/2025.letta la rinuncia al ricorso del ricorrente;rilevato che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c., poiché, che ai fini della sua validità, non occorre l’accettazione, inquanto - non trattandosi di atto avente carattere "accettizio", per essereproduttivo di effetti processuali ma, determinando il passaggio in giudicatodella sentenza impugnata - comporta il venir meno dell'interesse acontrastare l'impugnazione, fatta salva, comunque, la condannadel rinunciante alle spese del giudizio (v.

Cass. 28/05/2020, n. 10140);ritenuto pertanto che l’estinzione debba essere dichiarata con decreto aisensi dell’art. 391 c.p.c.;Numero registro generale 14198/2025Numero sezionale 250/2026Numero di raccolta generale 8729/2026Data pubblicazione 08/04/2026ritenuto altresì che occorre provvedere sulle spese, non ravvisandosiragioni per una loro compensazione; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna il rinunciante alla rifusione, in favore dei controricorrenti, dellespese del presente giudizio che liquida in complessivi € 3000 per compensiprofessionali, oltre a € 200 per esborsi ed al rimborso forfettario e aglialtri oneri accessori.Così deciso in Roma, il 07/04/2026La Presidente TitolareAdriana Doronzo