Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 8648/2026 — snciv Generato dall'IA

Court remands case to public hearing regarding unilateral termination vs consensual resolution in direct company succession.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 8648/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the interlocutory order inadmissible and remanded the case for a public hearing. The lower court ruled that the employment relationship ended consensually due to direct succession, denying substitute notice pay. The appellant argued for unilateral termination by the outgoing employer, but the court found the legal issue required public debate.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 115, 116 c.p.c.; Art. 1372 c.c.; The court must determine if a legal question requires public hearing debate before declaring an interlocutory order inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
interlocutory order inadmissibility public hearing requirement direct company succession substitute notice pay consensual termination unilateral termination nomofilactic relevance indennità di disoccupazione dell'assicurato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 1372 c.c.
La sentenza impugnata ha dunque qualificato lafattispecie come una risoluzione consensuale del rapporto (exart. 1372 c.c.), ritenendo che l'immediata prosecuzionedell'attività lavorativa abbia escluso ab origine sia il rischio diinoccupazione che il presupposto per l'indennità ex art.
Art. 2118 c.c.
1372 c.c.), ritenendo che l'immediata prosecuzionedell'attività lavorativa abbia escluso ab origine sia il rischio diinoccupazione che il presupposto per l'indennità ex art. 2118c.c..4.
CCNL Mobilità / Area Ferroviarie del 20/07/2012
Generato dall'IA
Ordinanza — n. 28415/2024 — snciv
Court dismisses appeals regarding substitute notice pay solidarity in public contract subcontracting cases.
Ordinanza — n. 28164/2024 — snciv
Court dismisses appeals regarding substitute notice pay solidarity in public contract subcontracting cases.
Ordinanza — n. 27140/2024 — snciv
Italian court dismisses appeal rejecting substitute notice pay in direct contract transfer cases. The court ruled that the collective agreement does not create continuity of employment. The court held that the collective agreement explicitly excludes continuity of employment in direct contract transfers, requiring a new labor relationship with the successor entity. Consequently, the substitute notice pay obligation applies only to the new employer, not the predecessor, as the legal relationship is severed. The court dismissed the appeal, ruling that the collective agreement does not establish continuity of employment in direct contract transfers, necessitating a new labor relationship with the successor entity. Therefore, the substitute notice pay obligation applies solely to the new employer, not the predecessor. The court dismissed the appeal, ruling that the collective agreement does not establish continuity of employment in direct contract transfers, necessitating a new labor relationship with the successor entity. Therefore, the substitute notice pay obligation applies solely to the new employer, not the predecessor. The court dismissed the appeal, ruling that the collective agreement does not establish continuity of employment in direct contract transfers, necessitating a new labor relationship with the successor entity. Therefore, the substitute notice pay obligation applies solely to the new employer, not the predecessor.
Ordinanza — n. 28403/2022 — snciv
Court allows workers' appeal to include substitute notice pay in bankruptcy estate due to collective dismissal rules.
Ordinanza — n. 24416/2025 — snciv
Cassation court dismisses INPS appeal, ruling employee waivers of severance indemnity are inapplicable to social security contributions.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

icorrente -controTRENITALIA S.P.A., LIBRA L.S. SOCIETA' COOPERATIVA,CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI;2026 - intimate -1192 avverso la sentenza n. 2828/2024 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 10/09/2024 R.G.N. 1967/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 10/03/2026 dal Consigliere Dott. VALERIA PICCONE.1. La Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 2828/2024,ha riformato la decisione di primo grado del Tribunale di Roma,Numero registro generale 23017/2024dichiarando che nulla era dovuto al lavoratore Luigi Di BattistaN umero sezionale 1192/2026Numero di raccolta generale 8648/2026a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.

Data pubblicazione 07/04/2026Il lavoratore aveva prestato servizio alle dipendenze di LibraL.S. Soc. Coop. con contratto a tempo indeterminato e mansionidi addetto alle pulizie ferroviarie presso l'impianto San Lorenzodi Roma.In data 30/06/2020, il rapporto con la Cooperativa Libra eracessato per effetto della conclusione dell'appalto;contestualmente, il lavoratore veniva assunto dal subentranteCNCP con decorrenza dal 01/07/2020, senza soluzione dicontinuità e alle medesime condizioni economiche e normative.2. La Corte territoriale ha accertato che tale passaggio eraprevisto da un verbale di accordo sindacale del 30/06/2020,sottoscritto dalle aziende e dalle OO.SS. di categoria pergarantire la stabilità occupazionale dei dipendenti.I giudici di appello hanno sottolineato l'assenza di qualsivoglialettera di licenziamento o comunicazione unilaterale di recessoda parte del datore di lavoro uscente.3.

La sentenza impugnata ha dunque qualificato lafattispecie come una risoluzione consensuale del rapporto (exart. 1372 c.c.), ritenendo che l'immediata prosecuzionedell'attività lavorativa abbia escluso ab origine sia il rischio diinoccupazione che il presupposto per l'indennità ex art. 2118c.c..4. Per la cassazione della sentenza propone ricorso Luigi DiBattista, affidandolo ad un motivo diversamente articolato.5. Trenitalia S.p.A. è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso deduce parte ricorrente laviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.,Numero registro generale 23017/20242118 e 1372 c.c., 16, 16 bis e 53 del CCNL Mobilità / AreaN umero sezionale 1192/2026Numero di raccolta generale 8648/2026contrattuale Attività Ferroviarie del 20/07/2012.

Data pubblicazione 07/04/2026Il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ravvisa unarisoluzione consensuale nel meccanismo di passaggio diretto traimprese, sostenendo che la cessazione sia avvenuta periniziativa del datore di lavoro a causa della fine dell'appalto,configurando un recesso unilaterale. Deduce, inoltre, chel'indennità sostitutiva del preavviso spetterebbe in ogni caso dilicenziamento senza preavviso, a prescindere dal fatto che illavoratore trovi subito una nuova occupazione.2. Il Collegio ritiene che la questione sottoposta all’esame insede di legittimità presenti profili di rilievo nomofilattico chesuggeriscono la trattazione in pubblica udienza.

P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione inpubblica udienza.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 10 marzo2026.La PresidenteAdriana Doronzo