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Decreto — n. 8613/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 8613/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 8613/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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cato Alessandro Bargoni;-ricorrente-controMinistero dell'Istruzione e del Merito in persona del legale rappresentantepro tempore, Ufficio Scolastico Regionale per le Marche in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'AvvocaturaGenerale dello Stato;-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 342/2025depositata il 17/10/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali;

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 8613/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 342/2025depositata il 17/10/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali;

Parole chiave

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spese di procedura prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria ripetibili dell'avvocato anticipi delle spese opposizione tardiva procedura contenziosa civile

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

cato Alessandro Bargoni;-ricorrente-controMinistero dell'Istruzione e del Merito in persona del legale rappresentantepro tempore, Ufficio Scolastico Regionale per le Marche in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'AvvocaturaGenerale dello Stato;-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 342/2025depositata il 17/10/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali;

P.Q.MNumero registro generale 24511/2025Numero sezionale 246/2026Numero di raccolta generale 8613/2026Data pubblicazione 07/04/2026Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento.Così deciso in Roma, il 02/04/2026Caterina Marotta