Decreto — n. 8613/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAcato Alessandro Bargoni;-ricorrente-controMinistero dell'Istruzione e del Merito in persona del legale rappresentantepro tempore, Ufficio Scolastico Regionale per le Marche in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'AvvocaturaGenerale dello Stato;-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 342/2025depositata il 17/10/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 8613/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 342/2025depositata il 17/10/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
cato Alessandro Bargoni;-ricorrente-controMinistero dell'Istruzione e del Merito in persona del legale rappresentantepro tempore, Ufficio Scolastico Regionale per le Marche in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'AvvocaturaGenerale dello Stato;-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 342/2025depositata il 17/10/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali;
P.Q.MNumero registro generale 24511/2025Numero sezionale 246/2026Numero di raccolta generale 8613/2026Data pubblicazione 07/04/2026Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento.Così deciso in Roma, il 02/04/2026Caterina Marotta