Decreto — n. 8609/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAato Raffaele Ferrara;-ricorrente-controAzienda Sanitaria Locale Caserta in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Franco Capasso;- controricorrente-avverso la sentenza n. 1038/2022 emessa dalla Corte d'Appello di Napoliil 28/03/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 8609/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 1038/2022 emessa dalla Corte d'Appello di Napoliil 28/03/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato Raffaele Ferrara;-ricorrente-controAzienda Sanitaria Locale Caserta in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Franco Capasso;- controricorrente-avverso la sentenza n. 1038/2022 emessa dalla Corte d'Appello di Napoliil 28/03/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in EuroNumero registro generale 23353/2022Numero sezionale 245/2026Numero di raccolta generale 8609/2026Data pubblicazione 07/04/20262.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 02/04/2026Caterina Marotta