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Decreto — n. 8606/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 8606/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, challenging a lower court ruling against the Ministry of Education, did not act within the statutory timeframe required to preserve the case. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the appeal as withdrawn and extinguished the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction forty day deadline request for decision waiver of appeal Code of Civil Procedure accollo delle spese procedurali complessità della procedura esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
350/2025 emessa dalla Corte d'Appello di Ancona il17/10/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
350/2025 emessa dalla Corte d'Appello di Ancona il17/10/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

vvocato AlessandroBargoni;-ricorrente-controMinistero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentantepro tempore, Ufficio Scolastico Regionale Delle Marche in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'AvvocaturaGenerale dello Stato;-controricorrenti-avverso la sentenza n. 350/2025 emessa dalla Corte d'Appello di Ancona il17/10/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali;Numero registro generale 24507/2025Numero sezionale 244/2026Numero di raccolta generale 8606/2026Data pubblicazione 07/04/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento;Così deciso in Roma, il 02/04/2026Caterina Marotta