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Decreto — n. 8602/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 8602/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 8602/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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e Internazionale in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato Avvocatura Generale Dello Stato;-ricorrente-controRosetta Termenini, Giovanni Arinelli, Fabio Salerno, Michele Rallo, MiriamIacomini, Paola Perego, Terenzio Sagripanti, rappresentati e difesidall'avvocato Domenico Naso;-controricorrenti-nonché controMarco Pescetelli;-intimato-avverso la sentenza n. 3147/2025 emessa dalla Corte d'Appello di Roma il13/10/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 20365/2025Numero sezionale 243/2026Numero di raccolta generale 8602/2026Data pubblicazione 07/04/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 8602/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 3147/2025 emessa dalla Corte d'Appello di Roma il13/10/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 20365/2025Numero sezionale 243/2026Numero di raccolta generale 8602/2026Data pubblicazione 07/04/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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correzione di errore materiale risarcimento per errore giudiziario spese di ripristino errore di calcolo errore nella commisurazione della pena condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

e Internazionale in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato Avvocatura Generale Dello Stato;-ricorrente-controRosetta Termenini, Giovanni Arinelli, Fabio Salerno, Michele Rallo, MiriamIacomini, Paola Perego, Terenzio Sagripanti, rappresentati e difesidall'avvocato Domenico Naso;-controricorrenti-nonché controMarco Pescetelli;-intimato-avverso la sentenza n. 3147/2025 emessa dalla Corte d'Appello di Roma il13/10/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 20365/2025Numero sezionale 243/2026Numero di raccolta generale 8602/2026Data pubblicazione 07/04/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, condistrazione in favore del difensore antistatario.Nulla sulle spese per la parte intimata.Così deciso in Roma, il 02/04/2026Caterina Marotta