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Ordinanza — n. 8576/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible because the lower court correctly applied statutory rules regarding income declaration deadlines. The appeal fails to challenge the established legal reasoning. The court rejects the claim that the lower court erred in applying the law. The decision confirms the lower court's ruling on the matter. The appeal is declared inadmissible due to lack of relevance. The court upholds the lower court's application of the law. The appeal is rejected because the lower court's reasoning was correct. The court finds the appeal inadmissible based on the ratio decidendi. The decision confirms the lower court's correct legal application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8576/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court violated statutory provisions regarding income declaration deadlines. The appellant argued the lower court erred in applying rules about NASPI benefits, but the court found the lower court correctly established that the required income communication was never proven. Consequently, the court ruled the appeal irrelevant to the established legal reasoning and dismissed the request for a new assessment of the facts.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 11 d.lgs. n. 22/2015: An appeal challenging a judgment is inadmissible if the lower court correctly applied the law and the appellant's arguments do not contradict the established ratio decidendi regarding statutory deadlines for income communication.

Parole chiave

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inadmissible appeal NASPI benefits income declaration deadline statutory compliance ratio decidendi lower court reasoning Cassation procedure

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 c.p.c.
Art. 11 d.lgs. n. 22/2015
Art. 9 d.lgs. n. 22/2015
22/2015 regolano la Naspi.-In particolare, l’art. 9 stabilisce:
Art. 10 d.lgs. n. 22/2015
Art. 13 comma 1-bis d.P.R. n. 115/2002
art. 112 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 4315/2020

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Testo completo

orrente -controI.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO STUMPO,2026MAURO SFERRAZZA, MARIA PASSARELLI;1009- controricorrente -avverso la sentenza n. 3516/2024 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 22/10/2024 R.G.N. 1287/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/02/2026 dal Consigliere Dott. SIMONA MAGNANENSI.Numero registro generale 1449/2025Numero di raccolta generale 8576/2026Ciubotaru Olesa, quale erede di Ciubotaru Nina, impugna laData pubblicazione 06/04/2026sentenza n. 3516/2024 della Corte d’appello di Roma che,parzialmente riformando la decisione di prime cure, ha respintointegralmente le domande azionate in sede monitoria dalla suadante causa.Propone un motivo di censura, illustrato da memoria.Resiste INPS con controricorso, illustrato da memoria.Chiamata la causa all’adunanza camerale del 26 febbraio 2026,il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine disessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONELa sentenza è censurata per “Violazione e falsa applicazionedelle norme di diritto ex art. 360 n. 3 cpc con riguardo agli artt.112,115 e 116 c.p.c., 2697 c.c., 324 c.p.c., 2733 c.c.”.La Corte territoriale ha così motivato:-Ciubotaru Nina aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per euro4.984,40 a titolo di Naspi;

INPS aveva fatto opposizione ed ilTribunale aveva accolto il ricorso, condannando l’Istituto alpagamento della minor somma di euro 1.065,61.-Inps ha appellato poiché il Tribunale ha erroneamente ritenutosussistente il requisito reddituale non superiore a quello di cuiagli artt. 9 e 10 del d.lgs. n. 22/2015 ed ha errato neldeterminare il quantum.-Nelle more, Ciubotaru Nina è deceduta, INPS ha riassunto ilgiudizio e si è costituita Ciubotaru Olesa quale erede.-La riassunzione non è tardiva e l’appello è fondato.-Gli artt. 9 e 10 del d.lgs. n. 22/2015 regolano la Naspi.-In particolare, l’art. 9 stabilisce:

“Il lavoratore che durante ilperiodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavorosubordinato il cui reddito annuale sia superiore al redditoNumero registro generale 1449/2025minimo escluso da imposizione fiscale decade dalla prestazioneN, umero sezionale 1009/2026Numero di raccolta generale 8576/2026salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non siaData pubblicazione 06/04/2026superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione è sospesad'ufficio per la durata del rapporto di lavoro. La contribuzioneversata durante il periodo di sospensione è utile ai fini di cui agliarticoli 3 e 5.2.

Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpIinstauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annualesia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conservail diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all'articolo 10,a condizione che comunichi all'INPS entro trenta giorni dall'iniziodell'attività il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro o,qualora il lavoratore sia impiegato con contratto disomministrazione, l'utilizzatore, siano diversi dal datore dilavoro o dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la suadeterminato il diritto alla NASpI e non presentino rispetto adessi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assettiproprietari sostanzialmente coincidenti.

La contribuzioneversata è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5.3. Il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavorosubordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapportia seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o dirisoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della proceduradi cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, comemodificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012,e il cui reddito corrisponda a un'imposta lorda pari o inferiorealle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unicodelle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ha diritto, ricorrendo tuttigli altri requisiti, di percepire la NASpI, ridotta nei termini di cuiNumero registro generale 1449/2025Numero sezionale 1009/2026all'articolo 10, a condizione che comunichi all'INPS entro Nturmeenro tdai r accolta generale 8576/2026Data pubblicazione 06/04/2026giorni dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto”.-In base ai principi che regolano il riparto dell’onere probatorio,spettava all’appellata, ricorrente in monitorio, dimostrare dipossedere i requisiti reddituali previsti per l’erogazione dellaprestazione, quale fatto costitutivo del diritto alla prestazionerivendicata.-Pertanto, è fondato il gravame ove INPS lamenta l’errore delprimo giudice che ha ritenuto dimostrato che il reddito dalrapporto di lavoro intercorso con il sig.

Fabiani a far data dall’11febbraio 2019 fosse stato comunicato nei termini previsti dellanormativa e che la ricorrente fosse in possesso del requisitoreddituale necessario per fruire della provvidenza.–L’appellata non ha prodotto documentazione da cui risultidimostrato il reddito presunto dai rapporti di lavoro intercorsinel periodo oggetto di controversia, né tale funzione può essereassolta dall’UNILAV, documento che proviene dal datore dilavoro, non diretto all’INPS, che assolve a mera funzione dipubblicità per le comunicazioni di inizio e cessazione delrapporto e non contiene alcuna indicazione sul redditopercepito.-L’Istituto, a seguito della mancata comunicazione del redditoderivante dal rapporto di lavoro con il sig.

Fabiani, noncomunicato nei termini di legge, ha correttamente interrottol’erogazione della Naspi.-E‘ fondato anche il secondo motivo di appello nella parte in cuilamenta l’erroneità della somma riconosciuta dal Giudice diprimo grado perché l’Istituto ha corrisposto per il periodo in cuila Naspi era dovuta (settembre 2018/febbraio 2019) euro438,26 come si ricava dai conteggi, non specificatamentecontestati.Numero registro generale 1449/2025Numero sezionale 1009/2026A fronte di tale ratio decidendi il motivo lamenta: Numero di raccolta generale 8576/2026Data pubblicazione 06/04/2026-Che la sentenza avrebbe omesso di valutare una circostanzadeterminante, ossia che il conteggio alternativo (sul residuodovuto per Naspi) non era mai stato contestato da INPS.-Che, nel ritenere non dimostrato il reddito presunto prodottodalle attività lavorative, la Corte non avrebbe valutato ledichiarazioni confessorie di INPS (che aveva ammesso sin dalprimo grado quale era il reddito prodotto dalla signora nel2018/2019) e il fatto che l’UNILAV era stato prodotto proprio daINPS.-Che la sentenza non ha tenuto conto, quanto alla ritenutaerroneità dell’importo residuo riconosciuto dal Tribunale, che ilconteggio recepito non era mai stato contestato da INPS.-Che l’appello dell’INPS, in spregio all’art. 112 cod. proc. civ.,non aveva censurato la ratio in forza della quale il Tribunaleaveva riconosciuto il diritto ad euro 1.065,61-Che era stata chiesta CTU contabile ed il Collegio ha omesso dipronunciarsi sulla richiesta.Il ricorso è inammissibile.La ratio decidendi è la seguente: non è provato che il redditoricavato dal rapporto di lavoro instaurato in data 11 febbraio2019 sia stato comunicato ad INPS nei termini previsti dallalegge e che, quindi, la signora Ciubotaru Nina fosse in possessodel requisito reddituale necessario per fruire della Naspi, di talchè l’INPS, a seguito della mancata comunicazione del reddito,ha interrotto l’erogazione.Le doglianze non si confrontano con tale ratio, poiché nonoriginariamente riconosciuta, per i mesi successiviall’instaurazione del nuovo rapporto di lavoro: la Corte ha,infatti, più volte ribadito non essere stato dimostrato dalla parteNumero registro generale 1449/2025Numero sezionale 1009/2026privata, che ne era onerata, che il reddito conseguiNtuom erdo adi lr accolta generale 8576/2026Data pubblicazione 06/04/2026rapporto di lavoro iniziato l’11 febbraio 2019 alle dipendenze delsignor Fabiani fosse stato comunicato nei termini di legge adINPS.Ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 22/2015, “il lavoratore decadedalla fruizione della NASpI nei seguenti casi: ...

b) inizio diun'attività lavorativa subordinata senza provvedere allecomunicazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3”.Le censure sono, pertanto, inammissibili: sono, infatti,irrilevanti, alla luce del decisum, la pretesa non contestazionedel conteggio alternativo, l’asserita omessa valutazione didichiarazioni confessorie di INPS circa il reddito percepito dallaCiubotaru, le deduzioni concernenti l’importo residuoriconosciuto dal giudice di prime cure ed escluso dalla Corteterritoriale; così come appare consequenziale, alla luce dellaratio decidendi, la superfluità della CTU contabile richiesta edimplicitamente esclusa dalla Corte.Discende, altresì, da ciò che la ritenuta erroneità dei conteggidella lavoratrice deriva dal fatto che essi non tenevano contodella decadenza dalla prestazione per i periodi di Naspisuccessivi alla instaurazione del nuovo rapporto di lavororispetto al quale la comunicazione non era stata effettuata.Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, concondanna al pagamento delle spese di legittimità secondosoccombenza come liquidate in dispositivo.L’esito del giudizio impone di dare atto dei presuppostidell’obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessaimpugnazione, ove sia dovuto (Cass.

S.U. n. 4315/2020). P.Q.MNumero registro generale 1449/2025La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parteN umero sezionale 1009/2026Numero di raccolta generale 8576/2026ricorrente al pagamento delle spese di legittimità, liquidate inData pubblicazione 06/04/2026complessivi euro 1.500,00 per compensi, euro 200,00 peresborsi oltre rimborso spese generali al 15% ed accessori comeper legge.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002,ove dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 26 febbraio2026.La PresidenteRossana Mancino