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Ordinanza — n. 8455/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses demotion claim due to lack of specific grounds regarding professional duties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8455/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible because the plaintiffs failed to address the specific reasoning used by the lower court to reject their demotion claim. The lower court found that the unique nature of the Anesthesia and Intensive Care unit required high-level professional skills even for simple tasks, thereby negating the demotion. Since the plaintiffs did not contest this crucial finding but instead focused on requesting different duties, their arguments lacked the necessary specificity required by civil procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 52 d.lgs. n. 165/2001; Art. 366 n. 4 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds cited do not specifically address the decisive reasoning of the lower court, rendering the complaint irrelevant to the decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal demotion claim specific grounds requirement professional duties civil procedure law

Disposizioni normative citate

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Art. 52 d.lgs. n. 165/2001
Art. 366 n. 4 c.p.c.
art. 115 c.c
art. 52 d.lgs. n. 165/2001

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 9450/2024
fra le tanteCass. n. 9450/2024, Cass.
Cass. 15517/2020
9450/2024, Cass. 15517/2020, Cass.
Cass. n. 20910/2017
Cass. n. 17125/2007
n.20910/2017, Cass. n. 17125/2007, Cass.
Cass. S.U. n. 14385/2007

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Testo completo

MELA;- ricorrenti -controAZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO, in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentata e2026 difesa dagli avvocati FRANCESCA LUBRANO, GIORGIO LI1139 VIGNI;- controricorrente –avverso la sentenza n. 1076/2024 della CORTE D'APPELLO diPALERMO, depositata il 30/01/2025 R.G.N. 1418/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 04/03/2026 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.Numero registro generale 15811/2025- Con sentenza del 30 gennaio 2025, la Corte d’Appello di Numero sezionale 1139/2026Numero di raccolta generale 8455/2026Palermo confermava la decisione resa dal Tribunale di Data pubblicazione 04/04/2026Palermo e rigettava la domanda proposta da Piera Vitale,Nicolosi Salvatore e Agnello Amelia nei confronti dell’AziendaSanitaria Provinciale di Palermo avente ad oggettol’accertamento del demansionamento subito dagli istanti,infermieri inquadrati nella categoria D del CCNL per ilcomparto Sanità, addetti al reparto di Anestesia eRianimazione dell’Ospedale di Partinico, per essere statiadibiti in maniera costante, a mansioni non previste dalproprio livello di inquadramento ma rientranti, invece, traquelle proprie dei profili professionali di “Operatore socio-sanitario” ovvero di “Operatore tecnico dell’assistenza”appartenenti ai più bassi livelli A e B, in ragionedell’insufficienza numerica di detto personale che riusciva acoprire soltanto i turni mattutini, saltuariamente quellipomeridiani, mai quelli notturni, con conseguente ordineall’ASP di Palermo di adibizione alle mansioni propriedell’inquadramento posseduto dall’istante e condanna dellastessa ASL al risarcimento del danno non patrimoniale dadequalificazione professionale.- La decisione della Corte territoriale discende dall’averequesta ritenuto non ricorrere il lamentato demansionamentoalla luce delle dichiarazioni testimoniali che, pur ammettendola non disponibilità costante ed in misura adeguata dipersonale ausiliario, avevano sottolineato la peculiarità delreparto di adibizione in cui alla delicatezza dellastrumentazione presente ed alle necessità vitali dei pazientiivi ricoverati si associava l’indispensabilità di un intervento dielevata professionalità anche rispetto a mansioni semplici,comunque in misura non preponderante sull’esercizio daNumero registro generale 15811/2025parte degli infermieri professionai delle loro funzioni Numero sezionale 1139/2026Numero di raccolta generale 8455/2026istituzionali.

Data pubblicazione 04/04/2026- Per la cassazione di tale decisione ricorrono tutti gli originariistanti, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cuiresiste, con controricorso, l’ASP di Palermo.- Entrambe le parti hanno poi presentato memoriaRAGIONI DELLA DECISIONE- Con l’unico motivo, i ricorrenti, nel denunciare la violazionee falsa applicazione degli artt. 52, d.lgs. n. 165/2001, 2103e 2087 c.c. del D.M. n. 739/1994 nonché del CCNL per ilcomparto Sanità relativo al quadriennio 1998/2001 edell’Accordo nell’ambito della Conferenza Stato Regioni del22.2.2001 in relazione all’art. 115 c.c., imputano alla Corteterritoriale l’erroneo apprezzamento delle risultanzeistruttorie in ordine alla ritenuta non ravvisabilità di unillegittimo demansionamento per il carattere “collaterale”delle mansioni inferiori, per la sussistenza di ragioniorganizzative giustificative di tale adibizione, per laprevalenza delle mansioni proprie della qualifica diappartenenza, censurando altresì la pronuncia di rigetto inordine alla sussistenza di un danno risarcibile.- Va rilevato come nel formulare l’esposta censura i ricorrentifacciano leva sull’orientamento di recente invalso nellagiurisprudenza di questa Corte (cfr.

Cass. n. 12128/2025 poiripresa da Cass. n. 87/2026) con riferimento a fattispecieanaloga (assegnazione di un infermiere, in aggiunta, amansioni proprie di un operatore socio-sanitario), secondocui “Nel pubblico impiego privatizzato il lavoratore, venendoin rilievo il suo dovere di leale collaborazione nella tuteladell’interesse pubblico sotteso all’esercizio dell’attività, puòessere adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle diNumero registro generale 15811/2025assegnazione, ma ciò a condizione che tali mansioni non Numero sezionale 1139/2026Numero di raccolta generale 8455/2026siano completamente estranee alla sua professionalità, che Data pubblicazione 04/04/2026ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza,del datore di lavoro e che inoltre la richiesta di tali mansioniinferiori avvenga in via marginale rispetto alle attivitàqualificanti dell’inquadramento professionale del prestatoreo che, quando tale marginalità non ricorra, fermo losvolgimento prevalente delle menzionate attività qualificanti,lo svolgimento di mansioni inferiori sia meramenteoccasionale”, requisito questo della marginalità o nonoccasionalità dell’adibizione ritenuto essenziale ai fini delrispetto dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001 e giustificato in baseal rilievo per cui “il ricorso sistematico e non marginale allemansioni inferiori viola infatti, in sé, sul piano qualitativo cheè quello che rileva, il diritto del lavoratore al rispetto dellapropria professionalità e ciò anche se sia rispettato ilparametro della prevalenza nello svolgimento delle attivitàproprie dell’inquadramento; ciò proprio perché, se èconsentito chiedere lo svolgimento di attività proprie dimansioni inferiori, ciò non può che avvenire non soloassicurando la prevalenza delle attività pertinentiall’inquadramento, ma anche in via del tutto accessoriaoppure per periodi di tempo contenuti; altrimenti ne restasvilita la stessa regola sulla coerenza tra inquadramento emansioni sancita dall’art. 52 d.lgs. n. 165/2001 e ne restalesa la professionalità e l’immagine lavorativa deldipendente”- In particolare, è valorizzando appunto tale ultimo requisito aifini del rispetto dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001 che i ricorrentisostengono la non conformità della decisione della Corteterritoriale a tale orientamento.Numero registro generale 15811/2025- Sennonché, va rilevato come la sentenza impugnata giunga Numero sezionale 1139/2026Numero di raccolta generale 8455/2026a negare che nella specie i ricorrenti siano stati adibiti allo Data pubblicazione 04/04/2026svolgimento di mansioni qualificabili come inferiori e ciò sullabase del rilievo per cui, considerata la peculiarità del repartoAnestesia e Rianimazione cui erano addetti, data dalladelicatezza della strumentazione presente e dalle necessitàvitali dei pazienti ivi ricoverati, anche lo svolgimento dimansioni semplici, comportava l’indispensabilità dell’impiegoin esse di personale in possesso di una professionalitàelevata, in astratto eccedente il livello delle predettemansioni.- I ricorrenti, non formulando alcuna censura riguardo a talerilievo, teso ad escludere in radice il lamentatodemansionamento per richiedere nella specie l’esercizio dialcune delle mansioni proprie degli operatori socio-sanitari,la spendita di una professionalità più elevata, finiscono pernon misurarsi con la ratio dell’impugnata sentenza,derivandone, l’inammissibilità della proposta impugnazione.- Nel giudizio di cassazione, a critica vincolata, i motividevono avere i caratteri della specificità, completezza eriferibilità alla decisione impugnata, sicché la proposizione dicensure prive di specifica attinenza al decisum è assimilabilealla mancata enunciazione dei motivi, richiesta dall'art. 366n.4 cod. proc. civ., e determina l’inammissibilità, in tutto oin parte del ricorso, rilevabile anche d'ufficio ( cfr. fra le tanteCass. n. 9450/2024, Cass. 15517/2020, Cass. n.20910/2017, Cass. n. 17125/2007, Cass.

S.U. n.14385/2007).- Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come dadispositivo.Numero registro generale 15811/2025 P.Q.MNumero di raccolta generale 8455/2026La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte Data pubblicazione 04/04/2026ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio dilegittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altriaccessori di legge.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso normadel comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 4.3.2026La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 15811/2025Numero sezionale 1139/2026Numero di raccolta generale 8455/2026Data pubblicazione 04/04/2026Numero registro generale 15811/2025Numero sezionale 1139/2026Numero di raccolta generale 8455/2026Data pubblicazione 04/04/2026